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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto demaniale Numero: 4072 | Data di udienza: 19 Aprile 2022

DIRITTO DEMANIALE – Demanio marittimo – Proroga della concessione – Contrarietà al diritto comunitario – Sentenza Adunanza Plenaria n. 18/2021 – Normativa emergenziale – Inapplicabilità – Assenza di ragionevoli connessioni con le conseguente economiche derivanti dalla pandemia.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 7^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 23 Maggio 2022
Numero: 4072
Data di udienza: 19 Aprile 2022
Presidente: Giovagnoli
Estensore: Franconiero


Premassima

DIRITTO DEMANIALE – Demanio marittimo – Proroga della concessione – Contrarietà al diritto comunitario – Sentenza Adunanza Plenaria n. 18/2021 – Normativa emergenziale – Inapplicabilità – Assenza di ragionevoli connessioni con le conseguente economiche derivanti dalla pandemia.



Massima

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 7^ – 23 maggio 2022, n. 4072

DIRITTO DEMANIALE – Demanio marittimo – Proroga della concessione – Contrarietà al diritto comunitario – Sentenza Adunanza Plenaria n. 18/2021 – Normativa emergenziale – Inapplicabilità – Assenza di ragionevoli connessioni con le conseguente economiche derivanti dalla pandemia.

Alla luce dei principi di diritto enunciati dall’Adunanza plenaria, nella sentenza 9 novembre 2021, n. 18, non è possibile benficiare della proroga della concessione ai sensi dell’art. 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, giudicata in sede nomofilattica contraria al diritto dell’Unione europea e dunque disapplicabile, anche dall’amministrazione concedente. Lo stesso può dirsi con riferimento alla moratoria emergenziale , che «presenta profili di incompatibilità comunitaria del tutto analoghi» a quelli individuati in relazione alla proroga ex art. 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l’assenza di «alcuna ragionevole connessione tra la proroga delle concessioni e le conseguenze economiche derivanti dalla pandemia, presentandosi semmai essa come disfunzionale rispetto all’obiettivo dichiarato e di fatto diretta a garantire posizioni acquisite nel tempo».

Pres. Giovagnoli, Est. Franconiero – Comune di Lecce (avv.ti Astuto e Silvestro Lazzari) c. A.C. (avv. Vetrò)


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 7^ - 23 maggio 2022, n. 4072

SENTENZA

R E P U B B L I C A      I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1975 del 2021,
proposto da
Comune di Lecce, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Astuto e Silvestro Lazzari, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;

contro

Andrea Caretto, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Vetrò, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bellotti Bon 10;

nei confronti
Federazione imprese demaniali, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Federico Massa, con domicilio domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Comune di Castrignano del Capo, in persona del sindaco in carica, rappresentato e N. 01975/2021 REG.RIC. difeso dall’avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
ad opponendum:
Comitato coordinamento concessionari demaniali pertinenziali italiani, in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Bartolo Ravenna, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
Summertime s.a.s. di Robert Van Den Berg, A&P s.r.l.s., Ceccovecchi Susanna, P.E.M. s.a.s. di Bonaldo Stella & C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Massimo Carlin, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
SIB Sindacato italiano balneari, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Capacchione, Maria Alessandra Sandulli, Stefania Frandi, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
Il Lido s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Luigi Machiavelli, Francesco Cocco Ortu e Giulio Steri, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
Società Chiarappa Investimenti a r.l., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Muscatello, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
Regione Abruzzo, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Dania Andreina Aniceti, Vincenzo Cerulli Irelli, Stefania Valeri e Gianluca Brancadoro, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Borgognona 47;
ASSO.N.A.T. – Associazione nazionale approdi e porti turistici, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Machetta, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
CNA balneatori Puglia e lidi del Salento, rappresentato e difeso dall’avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
Alaggi e Vari Rapallo s.r.l., Colonia Marina Padri Somaschi di Baraldo Simone, Consorzio nautica da diporto Rapallo, C.A.R.C.O. Consorzio, Nautica Sport s.r.l., Leu.Do s.a.s., Lido Azzurro s.r.l., Nautica San Michele di Pagana s.r.l., Agenzia Motonautica Ligure s.r.l., Ar.Do.Pa. s.n.c., Matteo Tortarolo, Bianchi Monica e Denicolai Federica s.n.c., Valentina Macchiavello, Giorgio Gnecco, La Marinella s.n.c. di Giuseppe Santacroce & C., Bagni Silvano di Nichel Anna & C. s.n.c., Baia dei Sogni – Sambu s.a.s., Bagni Ariston di Perrone Patrizia & C. s.a.s., Bagni Tigullio di Gentoso Patrizia & C. s.n.c., Bagni Pagana di Canestro Lorenzo, Cussadie Kevin, Bagni Bristol s.r.l., Bagni Vittoria di Mazzadi Franca & C. s.r.l., Bagni Tiffany di Ferraresi Paolo e Maurizio & C. s.a.s., Bagni Stella s.a.s., Bagni Enrica di Barale Tommaso & C. Snc, Bagni Marinella s.a.s. di Sivori Marina e Graziella & C., Baraonda Beach s.a.s. di Landi Andrea, Bagni Nini s.a.s. di Gatti Simona, Bagni Milano di Bertolone Stefano & David s.n.c., Bagni Mignon & C. s.n.c., Gestione Bagni Marini s.n.c. di Boggiano, Alborada Beach s.a.s. di Mauricio Ghiggeri, Bagni Giovanni di Bogtrstra Rudy & C. s.a.s., Bardilio s.a.s. di Ghio Massimo & C, Bagni Sporting s.a.s. di Sanguineti G. & C., Bagni Baia Azzurra s.n.c., Albergo Celeste di Repetto Franco, Bagno Sempione Snc, Bagni Tigù Beach di Aries s.r.l., Bagni Ciccio s.n.c. di Felletti Verenicia, Bagni Esperia di Perasso e Castagnino Francesca ed Enrico s.a.s., Bagni Nino di Papi Nadia s.n.c., Bagni Orchidea di Lucchini Francesca & C. s.n.c., Bagni La Secca di Migliaro Claudia & C. Snc, Cala Elte s.r.l., Motonautica Pagliettini di Pagliettini Pietro, Arcobaleno s.a.s. di Bertucci Angelo & C., Consorzio ormeggiatori San Michele, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore. rappresentati e difesi dall’avvocato Cristina Pozzi, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
Cooperativa Balnearia Servizi a r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Diego De Carolis e Carlo Mirabile, con domicilio p.e.c. in registri di giustizia;
Assobalneari Italia – Associazione imprenditori turistici balneari, in persona del presidente pro tempore, Martino Barberi, Fedele Bocassini, Donato Gallotta, Massimo Perin, Ginevra s.r.l., Casa del Gourmet di Figliomeni Dominick & C. s.a.s., Nautica S. Anna S.r.l., Lido Labs s.r.l., Bagni Edi s.a.s. di Edgardo Perino, Alfreda Fracassini e C. s.n.c., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Alfonso Celotto, Massimo Baldini e Francesco Paolo Tronca, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Lazio 9;
Bagni Tino di Cardinali Sabina & C. s.n.c., CNA Balneari, entrambe in persona del legale rappresentante Sabina Cardinali, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Righi e Ettore Nesi, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia; Confindustria Nautica, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Machetta, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
Sindacato Italiano Balneari, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Alessandra Sandulli, Antonio Capacchione e Stefania Frandi, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Roma, corso Vittorio Emanuele II 349;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – sezione staccata di Lecce (sezione prima) n. 73/2021, resa tra le parti, concernente il diniego di proroga di una concessione demaniale per finalità turistico-ricreative;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Andrea Caretto e della Federazione imprese demaniali e della Cooperativa Balnearia Servizi a r.l.;
Vista la sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 9 novembre 2021, n. 18;
Visti gli atti di intervento in giudizio;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2022 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L’appellato Andrea Cerreto, titolare di concessione demaniale marittima in località Spiaggiabella di Lecce (stabilimento denominato “lido pole pole”), ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – sezione staccata di Lecce, il diniego oppostogli dall’amministrazione comunale (con nota di prot. n. 139001 del 23 novembre 2020) alla sua istanza di proroga della concessione, in vista della sua scadenza del 31 dicembre 2020.

2. L’istanza era finalizzata ad ottenere la proroga fino a tutto il 2033, in forza di quanto previsto dall’art. 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e  bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), il cui primo periodo è così formulato: «(l)e concessioni disciplinate dal comma 1 dell’articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,  dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata,con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici». Sulla base degli  indirizzi formulati con propria delibera di giunta (11 novembre 2020, n. 342), il Comune di Lecce ha considerato incompatibile con il diritto dell’Unione europea la proroga automatica prevista dalla disposizione di legge nazionale sopra richiamata, che pertanto è stata respinta con il sopra citato diniego. Contestualmente ha posto a tutti i concessionari l’alternativa data dalla possibilità di avvalersi della facoltà di prosecuzione dell’attività, ai sensi dell’art. 182, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da  COVID-19; convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), o di ottenere una proroga tecnica della concessione per tre anni.

3. Il ricorso del concessionario è stato accolto in primo grado dall’adito Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – sezione staccata di Lecce con la sentenza in epigrafe.

4. Il giudice di primo grado ha accertato il diritto del ricorrente a beneficiare della proroga legale, dopo avere escluso che in contrario si applichi l’obbligo di affidare le concessioni demaniali marittime mediante procedure  selettive improntate ai principi di imparzialità e trasparenza, ai sensi dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (relativa ai servizi nel mercato interno).  Considerata quest’ultima non autoesecutiva nell’ordinamento giuridico nazionale, la sentenza ha all’opposto affermato che «l’unica normativa che possa applicarsi nella specie» è quella sopra richiamata di legge di stabilità con cui le concessioni demaniali marittime sono state automaticamente prorogate fino a tutto il 2033.
5. Contro la sentenza di primo grado il Comune di Lecce ha quindi proposto appello, con il quale ha ribadito la legittimità del proprio operato.
6. L’originario ricorrente, costituitosi in resistenza, ha riproposto ex art. 101, comma 2, cod. proc. amm. i motivi di impugnazione assorbiti in primo grado.
7. L’appello è stato deferito ai sensi dell’art. 99, comma 2, cod. proc. amm. all’Adunanza plenaria, pronunciatasi con sentenza in data 9 novembre 2021, n. 18, che ha poi restituito gli atti alla V sezione di questo Consiglio di Stato (alla quale l’appello era stato inizialmente assegnato).
8. L’Adunanza plenaria si è anche pronunciata sull’ammissibilità degli interventi in epigrafe, in senso negativo. Dopo la pronuncia sono seguiti altri davanti a questa sezione, alla quale il ricorso è stato riassegnato, tutti ad opponendum rispetto all’appello del Comune di Lecce (e di seguito specificati).

DIRITTO

1. Gli interventi in giudizio seguiti alla pronuncia dell’Adunanza plenaria sono stati proposti:
– dall’Assobalneari Italia – Associazione imprenditori turistici balneari e dagli operatori del settore con essa collettivamente costituitisi;
– dalla CNA Balneari e Bagni Tino di Cardinali Sabina & C. s.n.c., la prima delle quali è un’organizzazione di categoria delle imprese balneari e la seconda è anch’essa un operatore del settore;
– da Confindustria Nautica, anch’essa associazione di categoria del settore delle imprese balneari.
2. L’Adunanza plenaria non si è inoltre pronunciata sull’ammissibilità dell’intervento della Cooperativa Balnearia Servizi a r.l., la quale ha dichiarato di svolgere per statuto «attività a servizio dei balneatori titolari di  concessioni demaniali marittime, principalmente in tutto il litorale abruzzese», quali, tra gli altri, la rappresentanza istituzionale, l’assistenza tecnica amministrativa e ogni servizio utile alle imprese socie per esercizio della loro attività.
3. Tanto gli interventi successivi alla sentenza dell’Adunanza plenaria quanto quello su cui quest’ultima non si è pronunciata sono stati quindi proposti da associazioni di categoria o da operatori del settore economico  delle imprese balneari, titolari di concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative. Per entrambi non sono pertanto ravvisabili ragioni per discostarsi dalla dichiarazione di inammissibilità che in sede nomofilattica è stata resa con riguardo agli altri interventi nel presente giudizio.
4. In relazione agli imprenditori del settore la legittimazione ad intervenire è stata infatti esclusa in conformità alla giurisprudenza della stessa Adunanza plenaria in termini (in particolare le sentenze 4 novembre 2016, n.  23, e 2 aprile 2020, n. 10), sulla base del fatto che l’interesse da questi vantato nel presente giudizio è riferito al solo principio di diritto da affermare nella presente fattispecie controversa, dichiaratamente analoga a quelle riguardanti gli intervenienti, ma non ad essa collegata o dipendente da quella azionata in giudizio, e dunque da questa totalmente svincolata.
5. Con riguardo alle organizzazioni di categoria l’Adunanza plenaria ha ricordato che la loro legittimazione ad intervenire nel giudizio amministrativo richiede che in esso siano impugnati provvedimenti lesivi degli «interessi istituzionalmente perseguiti dall’associazione», e non anche «di singoli iscritti », posta l’ontologica irriducibilità dell’interesse collettivo perseguito dall’ente collettivo con «la mera sommatoria degli interessi  imputabili ai singoli associati». Nella medesima direzione l’Adunanza plenaria aveva in precedenza precisato (sentenza 20 febbraio 2020, n. 6) che l’interesse collettivo facente capo all’ente esponenziale è quello che «eccede la sfera dei singoli per assumere una connotazione condivisa e non esclusiva, quale interesse di “tutti” in relazione ad un bene dal cui godimento individuale nessuno può essere escluso, ed il cui godimento non  esclude quello di tutti gli altri», poiché esso si trova allo stato diffuso «nella comunità o nella categoria», per poi individualizzarsi nel «soggetto collettivo, strutturato e rappresentativo» che ne assume  istituzionalmente la tutela (ancora di recente nello stesso senso: Cons. Stato, III, 19 aprile 2022, n. 2900).
6. Tanto premesso, come già statuito dall’Adunanza plenaria nella sentenza 9 novembre 2021, n. 18, nel caso di specie i provvedimenti impugnati, ed in particolare il diniego di proroga della concessione demaniale  opposto dal Comune di Lecce al ricorrente, lede in via esclusiva l’interesse individuale di quest’ultimo «senza impingere in via immediata sulla finalità istituzionale delle associazioni». In ragione di ciò anche gli interventi successivi alla pronuncia in sede nomofilattica vanno quindi dichiarati inammissibili.
7. Nel merito, in antitesi alla sentenza di primo grado, l’Adunanza plenaria ha affermato che le norme legislative nazionali di proroga automatica e generalizzata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, tra cui in primis il sopra richiamato 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, «sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE econ l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione», e che deve pertanto escludersi che gli attuali concessionari vantino alcun «diritto alla prosecuzione del rapporto» in virtù di proroghe legali generalizzate. L’Adunanza plenaria ha nondimeno modulato gli effetti temporali dei principi affermati, onde «evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere»; ed inoltre in considerazione «dei tempi tecnici» necessari per espletare le procedure competitive ai sensi del sopra citato art. 12 della direttiva 2006/123/CE. A questo scopo ha stabilito che le concessioni «già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023».
8. Per quanto di interesse nel presente giudizio, l’Adunanza plenaria ha affermato che le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative presentano un «interesse transfrontaliero» che rende il relativo  affidamento soggetto al diritto sovranazionale. Ha al riguardo precisato che l’interesse in questione consiste nella «indiscutibile capacità attrattiva verso le imprese di altri Stati membri», il quale trae origine dal «dato di  oggettiva e comune evidenza, legata alla eccezionale capacità attrattiva che da sempre esercita il patrimonio costiero nazionale (…) per conformazione, ubicazione geografica, condizioni climatiche e vocazione  turistica». Sulla base di ciò – ha aggiunto l’Adunanza plenaria – si giustifica l’applicazione alle concessioni del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative alle «regole delle (sic) concorrenza e dell’evidenza  pubblica» di matrice europea, finalizzate ad aprire settori di interesse economico alla concorrenza e a rimuovere situazioni di ostacolo all’ingresso di nuovi operatori, invece favorite da norme di proroga dei rapporti in essere.
9. In questa direzione l’Adunanza plenaria ha considerato applicabile al settore le disposizioni con finalità liberalizzatrici della direttiva europea sui servizi nel mercato interno, e che con specifico riferimento al demanio  marittimo fosse integrato il presupposto previsto dall’art. 12 della «scarsità delle risorse naturali», al ricorrere del quale i servizi, in cui sono compresi quelli inerenti all’uso del demanio marittimo per finalità turistico- ricreative, devono essere affidati con procedure competitive. A questo riguardo, dopo avere premesso che la «scarsità» va intesa in termini relativi – «tenendo conto non solo della “quantità” del bene disponibile, ma  anche dei suoi aspetti qualitativi e, di conseguenza, della domanda che è in grado di generare da parte di altri potenziali concorrenti, oltre che dei fruitori finali del servizio che tramite esso viene immesso sul mercato» – l’Adunanza plenaria ha ricordato che il bene costiero in Italia rappresenta una risorsa scarsa, poiché «quasi il 50% delle coste sabbiose è occupato da stabilimenti balneari, con picchi che in alcune Regioni (come  Liguria, Emilia-Romagna e Campania) arrivano quasi al 70%», cui si aggiungono i fenomeni dell’erosione, dell’inquinamento e dei limiti quantitativi di costa assegnabili in concessione stabiliti in molte Regioni, «nella  maggior parte dei casi» coincidenti con la percentuale già assentita.
10. Infine, in relazione al preteso carattere non autoesecutivo della direttiva 2006/123/CE l’Adunanza plenaria ha invece affermato che l’art. 12 «ha un livello di dettaglio sufficiente a determinare la non applicazione della  disciplina nazionale che prevede la proroga ex lege fino al 2033 e ad imporre, di conseguenza, una gara rispettosa dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, non discriminazione, mutuo riconoscimento e proporzionalità».
11. In applicazione dei principi di diritto enunciati dall’Adunanza plenaria, l’appello del Comune di Lecce deve quindi essere accolto, dal momento che, come in esso si afferma, il ricorrente non poteva beneficiare della  proroga della propria concessione ai sensi dell’art. 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, giudicata in sede nomofilattica contraria al diritto dell’Unione europea e dunque disapplicabile, anche  dall’amministrazione concedente. In questa linea il diniego impugnato, fondato proprio sulla prevalenza del diritto sovranazionale, è pertanto legittimo.
12. Esso resiste anche alle ulteriori censure riproposte dal medesimo ricorrente nel presente appello, ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm., sopra richiamato.

13. Vanno infatti respinti non solo i motivi fondati sulla proroga legale più volte richiamata, ma anche quelli fondati sulla «moratoria emergenziale» prevista dall’art. 182, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34  (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), di cui il ricorrente  ha inteso avvalersi in base all’alternativa consentita dal Comune di Lecce, a condizioni tuttavia ritenute dalla prima contrastanti con la legge. L’Adunanza plenaria ha affermato che la moratoria emergenziale «presenta  profili di incompatibilità comunitaria del tutto analoghi» a quelli individuati in relazione alla proroga ex art. 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l’assenza di «alcuna ragionevole connessione tra la proroga delle concessioni e le conseguenze economiche derivanti dalla pandemia, presentandosi semmai essa come disfunzionale rispetto all’obiettivo dichiarato e di fatto diretta a garantire posizioni acquisite nel  tempo». Per le medesime ragioni vanno respinte anche le censure con cui il ricorrente adduce di avere diritto alle proroghe dei titoli autorizzativi rilasciati in suo favore per l’esercizio dello stabilimento balneare sulla  porzione demaniale affidatagli in concessione previste dalla normativa emergenziale (da ultimo con decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 – Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3  giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale; convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159).
14. Infine, con riguardo a quanto da ultimo dedotto dal concessionario, e cioè sulla necessità di svolgere una valutazione «caso per caso» dell’interesse transfrontaliero della scarsità della risorsa naturale, la quale nello  specifico caso del Comune di Lecce porterebbe ad una accertamento negativo, per l’ampiezza di superfici libere, deve invece ribadirsi che l’Adunanza plenaria ha considerato che i due presupposti in questione sono  integrati in relazione al patrimonio costiero nazionale nella sua interezza, come risulta chiaramente dai sopra riportati passaggi motivazionali della sentenza resa in sede nomofilattica.
15. L’appello deve quindi essere accolto. In riforma della sentenza di primo grado va quindi respinto il ricorso. La natura delle questioni controverse, oggetto di intervento nomofilattico dell’Adunanza plenaria, giustifica la  compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Giovagnoli, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere

L’ESTENSORE
Fabio Franconiero
IL PRESIDENTE

Roberto Giovagnoli

IL SEGRETARIO

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