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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Boschi e macchia mediterranea, Incendi boschivi Numero: 2507 | Data di udienza: 27 Novembre 2020

BOSCHI E MACCHIA MEDITERRANEA – Nozione di bosco ed aree equiparate – D.lgs. n. 227/2001 – Regione siciliana – Art. 1 l.r. n. 13/99 – Decreto Presidente della Regione 28 giugno 2000 – INCENDI BOSCHIVI – Distinzione tra fuoco e incendio – Fondamento – Disposizioni penali in tema di incendio – Artt. 423, 423 bis, 424 e 635 c.p. – Danneggiamento, danneggiamento seguito da incendio e incendio boschivo – Responsabilità a titolo di colpa – Art. 423 bis – Regione Siciliana – Definizione di bosco ex art. 1, c. 1, l.r. Sicilia n. 13/1999 – Formazioni rupestri o ripariali – Macchia mediterranea – Nozione – Formazione vegetale composta da vegetazione erbacea diversa da quelle indicate nel decreto del Presidente della Regione siciliana del 28/6/2000 – Ampelodesma mauritanica (saracchio) – Non costituisce bosco, né macchia mediterranea (segnalazione a cura dell’avv. Domenico Nigro)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^ penale
Regione:
Città: Catania
Data di pubblicazione: 24 Febbraio 2021
Numero: 2507
Data di udienza: 27 Novembre 2020
Presidente: Fallone
Estensore: Maggiore


Premassima

BOSCHI E MACCHIA MEDITERRANEA – Nozione di bosco ed aree equiparate – D.lgs. n. 227/2001 – Regione siciliana – Art. 1 l.r. n. 13/99 – Decreto Presidente della Regione 28 giugno 2000 – INCENDI BOSCHIVI – Distinzione tra fuoco e incendio – Fondamento – Disposizioni penali in tema di incendio – Artt. 423, 423 bis, 424 e 635 c.p. – Danneggiamento, danneggiamento seguito da incendio e incendio boschivo – Responsabilità a titolo di colpa – Art. 423 bis – Regione Siciliana – Definizione di bosco ex art. 1, c. 1, l.r. Sicilia n. 13/1999 – Formazioni rupestri o ripariali – Macchia mediterranea – Nozione – Formazione vegetale composta da vegetazione erbacea diversa da quelle indicate nel decreto del Presidente della Regione siciliana del 28/6/2000 – Ampelodesma mauritanica (saracchio) – Non costituisce bosco, né macchia mediterranea (segnalazione a cura dell’avv. Domenico Nigro)



Massima

CORTE D’APPELLO DI CATANIA, Sez. 2^ penale – 24 febbraio 2021, n. 2507

BOSCHI E MACCHIA MEDITERRANEA – Nozione di bosco ed aree equiparate – D.lgs. n. 227/2001 – Regione siciliana – Art. 1 l.r. n. 13/99 – Decreto Presidente della Regione 28 giugno 2000.

La nozione di bosco ed aree equiparate si ricava dal disposto del d.lgs. 227/2001 integrato e coordinato con le normative regionali; nella Regione siciliana la nozione di bosco è desumibile dal combinato disposto dell’art. 1 l.r. 13/99 e del decreto del Presidente della regione siciliana 28 giugno 2000.

BOSCHI E MACCHIA MEDITERRANEA – INCENDI BOSCHIVI – Distinzione tra fuoco e incendio – Fondamento.

Resta ferma anche per i boschi, le selve e le foreste la tradizionale distinzione giurisprudenziale tra fuoco e incendio secondo la quale si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14263 del 23/02/2017 Ud. (dep. 23/03/2017) Rv. 269842 – 01)

BOSCHI E MACCHIA MEDITERRANEA – Disposizioni penali in tema di incendio – Artt. 423, 423 bis, 424 e 635 c.p. – Danneggiamento, danneggiamento seguito da incendio e incendio boschivo – Responsabilità a titolo di colpa – Art. 423 bis.

Dall’analisi del testo delle norme in tema di incendio (artt. 423, 424 e 635 c.p.) emerge che chi, attraverso il fuoco, danneggia boschi, selve e foreste, risponderà di danneggiamento ex art. 635 cp; se, però dovesse sorgere pericolo di incendio, risponderà del reato di danneggiamento seguito da incendio ex art. 424, co. 1, cp; se infine dovesse seguire effettivamente l’incendio, il reato consumato darà quello di incendio boschivo ex art. 423 bis cp. Solo nell’ipotesi di incendio boschivo è prevista, dall’art. 423 bis cp, la responsabilità anche a titolo di colpa.

BOSCHI E MACCHIA MEDITERRANEA – Regione Siciliana – Definizione di bosco ex art. 1, c. 1, l.r. Sicilia n. 13/1999 – Formazioni rupestri o ripariali – Macchia mediterranea – Nozione – Formazione vegetale composta da vegetazione erbacea diversa da quelle indicate nel decreto del Presidente della Regione siciliana del 28/6/2000 – Ampelodesma mauritanica (saracchio) – Non costituisce bosco, né macchia mediterranea.

L’art. 1, co. 1, l.r. Sicilia n. 13/1999 definisce bosco una superficie di terreno non inferiore a 10.000 mq in cui sono presenti piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, e che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50%. L’ampelodesma mauritanica, detta anche disa o saracchio, essendo una pianta erbacea, non può considerarsi né pianta forestale, né arborea, né arbustiva. Essa non rientra neanche nella definizione di formazione rupestre o ripariale o di macchia mediterranea che ai sensi dell’art. 1, c. 2, l.r. citata, rientrano nella definizione di “bosco” e ciò perché per aversi macchia mediterranea (ai sensi del decreto del Presidente della Regione siciliana del 28.6.2000) occorre che la formazione vegetale sia costituita da almeno cinque tra varie specie specificamente indicate fra le quali non v’è il saracchio, mentre per le formazioni rupestri occorre la presenza di almeno dieci diverse specie, anch’esse specificamente indicate, fra le quali non v’è il saracchio.

Pres. Fallone, Est. Maggiore – imp. omissis (avv. Nigro)


Allegato

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Titolo Completo

CORTE D’APPELLO DI CATANIA, Sez. 2^ penale – 24 febbraio 2021, n. 2507

SENTENZA

Sentenza CDA Catania n.2507 2021

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