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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 4 | Data di udienza: 9 Gennaio 2012

* BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Abusi edilizi in area sottoposta a vincolo paesaggistico – Responsabilità del proprietario del fondo – Assenza del permesso di costruire e del nulla osta dell’Autorità preposta – DIRITTO URBANISTICO – Abusi edilizi in area sottoposta a vincolo paesaggistico – Responsabilità del coniuge comproprietario del fondo – Presupposti per l’accertamento – Indizi gravi, precisi e concordanti – Art. 44 lett. c) D.P.R. n. 380/2001 – Art. 181, c. 2, D.Lgs. n. 42/2004.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 11 Gennaio 2012
Numero: 4
Data di udienza: 9 Gennaio 2012
Presidente: Crivelli
Estensore:


Premassima

* BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Abusi edilizi in area sottoposta a vincolo paesaggistico – Responsabilità del proprietario del fondo – Assenza del permesso di costruire e del nulla osta dell’Autorità preposta – DIRITTO URBANISTICO – Abusi edilizi in area sottoposta a vincolo paesaggistico – Responsabilità del coniuge comproprietario del fondo – Presupposti per l’accertamento – Indizi gravi, precisi e concordanti – Art. 44 lett. c) D.P.R. n. 380/2001 – Art. 181, c. 2, D.Lgs. n. 42/2004.



Massima

 

CORTE D’APPELLO FIRENZE PENALE, Sez. 3^, 11 gennaio 2012 (Ud. 09/01/2012), Sentenza n. 4


DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Abusi edilizi in area sottoposta a vincolo paesaggistico – Responsabilità del proprietario del fondo – Assenza del permesso di costruire e del nulla osta dell’Autorità preposta – Art. 44 lett. c) D.P.R. n. 380/2001 – Art. 181, c. 2, D.Lgs. n. 42/2004.
 
In tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario del fondo sul quale risulta realizzato l’immobile abusivo, o del manufatto nel quale l’abuso è stato effettuato può dedursi da indizi precisi e concordanti quali la qualità di coniuge del committente, la presentazione di istanze per la realizzazione di opere edilizie di portata di gran lunga minori di quelle realizzate, la presenza sul luogo dei lavori all’atto dell’accertamento e che in caso di comproprietà (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26121 del 12/04/2005) è necessaria la sussistenza di elementi in base ai quali possa ragionevolmente presumersi che il coniuge abbia concorso, anche solo moralmente, nel rafforzare la volontà dell’altro coniuge che abbia disposto, eseguito o diretto i lavori, tenendo conto dell’interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione  (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 32856 del 13/07/2005). Va però precisato che non sussiste in capo al comproprietario, in quanto tale, una posizione di garanzia dalla quale debba ricavarsi un obbligo di denuncia (invece espressamente previsto dalla legge per il direttore dei lavori) nel caso che l’iniziativa edificatoria abusiva sia riferibile esclusivamente all’altro comproprietario.  Pertanto, non è, quindi, sufficiente la mera contitolarità del diritto di proprietà ben potendosi ipotizzare che il coniuge comproprietario abbia agito in via esclusiva e sia risultato essere l’unico committente o costruttore.
 
(riforma sentenza emessa dal Tribunale di Orbetello in data 18/2/2008) Pres. Crivelli
 
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Abusi edilizi in area sottoposta a vincolo paesaggistico – Responsabilità del coniuge comproprietario del fondo – Presupposti per l’accertamento – Indizi gravi, precisi e concordanti – Art. 44 lett. c) D.P.R. n. 380/2001 – Art. 181, c. 2, D.Lgs. n. 42/2004.
 
In materia di reati edilizi, la responsabilità del comproprietario, qualora non sia committente o esecutore dei lavori, deve essere ricavata da indizi precisi e concordanti, quali l’accertamento della concreta situazione in cui è stata svolta l’edificazione abusiva, i rapporti di parentela con l’esecutore dell’opera, ovvero il committente o il proprietario (Cass. Sez. 3, n. 24319 del 04/05/2004).
 
(riforma sentenza emessa dal Tribunale di Orbetello in data 18/2/2008) Pres. Crivelli

Allegato


Titolo Completo

CORTE D'APPELLO FIRENZE PENALE, Sez. 3^, 11 gennaio 2012 (Ud. 09/01/2012), Sentenza n. 4

SENTENZA

 

 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
CORTE D’APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Sezione Terza Penale, composta dai Magistrati:
 
1. Dott. Crivelli Antonio – Presidente
2. Dott. Scafa Giovanni – Consigliere
3. Dott. Grassi Antonio – Consigliere
 
– Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal Dott. ..ad.. sentiti il Procuratore Generale, l’appellante e il difensore An. Be. di Firenze per entrambi, sostituito su delega dell’avv. A. Gi. di Roma
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
Nel procedimento penale nei confronti di:
 
1. Tr.Ro., nt. (..ad..), res. Roma, via (…) con dom. dich. Roma, via (…) c/o Società Op. ed Am. S.p.A.
 
2. Ca.Gi., nt. (..ad..), res. Roma, via (…)
 
Imputati
 
– si veda foglio allegato –
 
Appellanti
 
Gli imputati avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Orbetello in data 18/2/2008 che, visti gli artt. 533 e segg. c.p.p., dichiarava Tr.Ro. e Ca.Gi. responsabili dei reati ascritti loro, concesse le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione della contravvenzione edilizia con il più grave delitto ambientale e con la diminuente del rito, li condannava ciascuno alla pena di mesi sei di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali; disponeva la sospensione condizionale della esecuzione della pena nei confronti di entrambi subordinatamente all’adempimento del successivo ordine di rimessione in pristino entro mesi tre dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna; visto l’art. 181, co. 2, D.Lgs. n. 42/2004, ordinava la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese dei condannati e disponeva la trasmissione di copia della sentenza alla Regione Toscana ed al Comune in cui si era verificata la violazione. Indicava in gg. trenta il termine per la motivazione.
 
Imputati
 
Del reato p. e p. dagli artt. 44 lett. c) D.P.R. 6/6/01 n. 380 e 181 co. 1 bis lett. a) D.Lgs. 22/1/04 n. 42, commesso in zona paesaggistica vincolata e dichiarata di notevole interesse pubblico, perché Tr.Ro. nella qualità di proprietaria committente, De.Fa. (stralciato) nella qualità di direttore dei lavori e di direttore generale e direttore tecnico della Società Op. ed Am. S.p.A. esecutrice delle opere di viabilità e Ca.Gi. nella qualità di legale rappresentante della Ig. S.n.c. società esecutrice dei lavori – realizzavano nell’immobile sito in Monte Argentario fraz. Porto S. Stefano loc. Spini Bianchi, distinto catastalmente al Foglio (…) part. (…) subalterno dal n. 2 al n. (…) e part. (…), zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza del permesso di costruire e del nulla – osta dell’autorità preposta al vincolo, le seguenti opere:
 
– nel primo fabbricato distinto alla part. n. (…): opere di ampliamento con la formazione di 3 pareti in blocchetti di cemento delle dimensioni di ml. 2,30 + 3,73 + 2,10 e dell’altezza media di ml. 2,20 oltre al rifacimento della parete del vecchio fabbricato preesistente, sempre in blocchetti, delle dimensioni di ml. 2,95 + 0,45 + 0,95 ed altezza di ml. 2,20;
 
– nel secondo fabbricato distinto alla part. n. 9: opere di demolizione e ricostruzione dei muri perimetrali costruiti in pietra e cemento, per un’area di circa mq. 13,74 ed altezza di circa cm. 60; in altra parete del medesimo fabbricato l’opera di demolizione e ricostruzione è stata realizzata per ml. 4,25 ed altezza di ml. 1,10;
 
– nel secondo fabbricato distinto alla part. n. 9 e dichiarato ad uso ricovero quadrupede: una parete in legno e ferro quale divisorio del suddetto fabbricato delle dimensioni di ml. 3,64 con altezza di ml. 2,50 circa;
 
– nel fabbricato principale distinto alla part. (…): ampliamento sul lato a monte del fabbricato realizzato in pietra e malta delle dimensioni di ml. 9,05 x 2,10 x 2,35
 
collegato al fabbricato principale mediante un’apertura; opere di manutenzione ordinaria sul fabbricato preesistente; rifacimento della pavimentazione con conseguente scavo di cm. 30 circa e formazione di un massetto in calcestruzzo; una tettoia in legno sul lato a mare del fabbricato delle dimensioni di ml. 3,30 x 9,05 ed altezza media di ml. 2,56 circa con sottostante pavimentazione e relativo massetto in calcestruzzo con altezza di cm. 0,37 circa poggiante su un muro in pietra e malta alto ml. 1,35 dello spessore di cm. 70 circa; pergolato in legno all’ingresso principale del fabbricato delle dimensioni di ml. 4,46 x 3,75 con sottostante pavimentazione in calcestruzzo delle stesse dimensioni e con altezza di cm. 10 circa; a circa 15 m. da un fabbricato gazebo in legno delle dimensioni di ml. 3,80 x 3,80 ed altezza di ml. 2,05; opere di sbancamento sul lato a monte del fabbricato; sottostante al vialetto di accesso al fabbricato principale realizzazione di uno sbancamento di circa ml. 15 x 6 con una profondità di circa ml. 2,50; strada cementata in calcestruzzo per una lunghezza di circa ml. 200 ed una larghezza di ml. 3,20; realizzazione all’ingresso della proprietà di due colonne in cemento della sezione di ml. 0,50 x 0,50 ed altezza di ml. 2,60; apposizione di un cancello in ferro di ml. 2,70 ed altezza di ml. 2,60 con demolizioni di due muri a secco;
 
con lavori in corso d’opera alla data del (…). Accertato in Monte Argentario fraz. Porto S. Stefano loc. Spini Bianchi il (…).
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Ca. Gi., quale costruttore, e Tr. Ro., quale committente in qualità di coniuge comproprietaria di Pi. Fr., separatamente giudicato, venivano dichiarati colpevoli dei reati di cui all’art. 44 lett. C) D.P.R. 380/01 e all’art. 181 comma 1 bis lett. a) del D.Lgs. n. 42/04, e, concesse attenuanti generiche, condannati con sentenza in data (…) del tribunale di Grosseto, Sezione Distaccata di Orbetello, alla pena di mesi sei di reclusione ciascuno, per le opere di cui all’imputazione, eseguite senza permesso di costruire consistite nell’ampliamento di un complesso colonico preesistente e nella realizzazione di una strada con cancello di accesso alla proprietà.
 
Come accertato nel corso della istruzione dibattimentale sulla scorta della deposizione testimoniale del verbalizzante, documentata anche attraverso rilievi i fotografici, risultava che in località Spini Bianchi di Porto Santo Stefano, in Comune di Monte Argentario, nel corso di ispezione eseguita dai Carabinieri in data (…) veniva constatata la realizzazione in corso d’opera, di opere varie integranti ampliamento di volumetrie preesistenti con mutamenti di destinazione d’uso di locali ad uso annessi agricoli, nonché di realizzazione di una strada cementata lunga 200 metri e di un cancello con relative colonne di sostegno, oltre a tettoie e pergolato: opere, nel dettaglio, meglio indicate nel capo d’imputazione, cui si rimanda.
 
Avverso la sentenza interpongono appello gli imputati deducendo:
 
1) L’estraneità al fatto della moglie del direttore dei lavori, Sig.ra Tr., per difetto di alcuna prova in ordine alla sua compartecipazione, anche solo sotto il profilo rafforzativo dell’altrui volontà, alle opere in questione. Deduce l’appellante che non si può fare carico alla comproprietaria dell’immobile, solo in base a tale titolo, di un obbligo di impedire l’evento, agli effetti dell’art. 40 cpv. c.p., in quanto la stessa, nella sua mera qualità di coniuge del materiale esecutore, non sarebbe gravata dalla legge di alcun obbligo in tal senso: sostiene la difesa che, al più, si verterebbe in una ipotesi di mera connivenza e non già di concorso nel reato. Chiede, dunque, l’assoluzione dell’imputata per non aver commesso il fatto.
 
2) Ca. deduce trattarsi non già di intervento di nuova costruzione ma di mere opere di ristrutturazione di fabbricati preesistenti, ai sensi dell‘art. 3 comma 1 lett. d) D.P.R. 380/01, con demolizione e fedele ricostruzione di muri perimetrali fatiscenti, senza prova alcuna di un implemento volumetrico rispetto alla consistenza preesistente e del mutamento di sagome. Chiede l’assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e in subordine la riduzione della pena irrogata.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Osserva la Corte che l’appello è fondato nella parte in cui si deduce l’insussistenza di elementi da cui ricavarsi la compartecipazione di Tr.Ro. alla costruzione abusiva materialmente eseguita dal costruttore e diretta esclusivamente dal solo marito.
 
Sussistono, invero, dubbi che la stessa, quale moglie del proprietario e direttore in proprio dei lavori, l’Arch. Pi.Fr., sia stata correttamente individuata come soggetto corresponsabile degli abusi materialmente eseguiti da terzi su disposizione del marito.
 
Il D.P.R. 380/01 connota il reato edilizio come figura di reato proprio ed i responsabili sono individuati dall’art. 6 L. 47/85, ora art. 29 D.P.R. 380/01, nel titolare del permesso di costruire o firmatario della denuncia di inizio di attività, nel committente, nel direttore dei lavori e nel costruttore.
 
Secondo la S.C. di Cassazione (vedi Sez. 3, Sentenza n. 32856 del 13/07/2005) “in tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario del fondo sul quale risulta realizzato l’immobile abusivo, o del manufatto nel quale l’abuso è stato effettuato può dedursi da indizi precisi e concordanti quali la qualità di coniuge del committente, la presentazione di istanze per la realizzazione di opere edilizie di portata di gran lunga minori di quelle realizzate, la presenza sul luogo dei lavori all’atto dell’accertamento” e che in caso di comproprietà (Sez. 3, Sentenza n. 26121 del 12/04/2005) è necessaria la sussistenza di elementi in base ai quali possa ragionevolmente presumersi che il coniuge abbia concorso, anche solo moralmente, nel rafforzare la volontà dell’altro coniuge che abbia disposto, eseguito o diretto i lavori, tenendo conto dell’interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione.
 
Va però precisato che non sussiste in capo al comproprietario, in quanto tale, una posizione di garanzia dalla quale debba ricavarsi un obbligo di denuncia (invece espressamente previsto dalla legge per il direttore dei lavori) nel caso che l’iniziativa edificatoria abusiva sia riferibile esclusivamente all’altro comproprietario.
 
Non è, quindi, sufficiente la mera contitolarità del diritto di proprietà ben potendosi ipotizzare che il coniuge comproprietario abbia agito in via esclusiva e sia risultato essere l’unico committente o costruttore.
 
Una corresponsabilità in tal senso può discendere solo dall’applicazione dei principi sul concorso di persone nel reato, anche solo sotto il profilo della istigazione o del rafforzamento morale dell’altrui disegno criminoso. Ma non possono ricavarsi sic et sempliciter dal fatto che il coniuge comproprietario, non esecutore a sua volta dell’iniziativa edificatoria abusiva, fosse a conoscenza dell’attività contra legem altrui.
 
In tale ipotesi, invero, non si esula dall’ambito definitorio della mera connivenza, che per trascendere in concorso consapevole e volontario necessita dell’elemento ulteriore dell’apporto volitivo in tal senso, ricavabile anche per elementi indiziari.
 
Nel caso specifico, peraltro, nessun elemento conforta che all’iniziativa del marito abbia dato conforto o appoggio morale anche la moglie.
 
Tanto premesso in via generale, si rileva, nel caso concreto, come dalla istruttoria dibattimentale nulla sia emerso in ordine a una materiale o anche semplice morale compartecipazione della moglie del committente delle opere ad una qualsiasi delle fasi o delle attività in cui si estrinseca l’indicazione di modalità operative o esecutive relative alla committenza delle stesse all’impresa edile esecutrice materiale dei lavori.
 
Né un decisivo elemento di conforto in ordine alla previa consapevole volontà di compartecipare agli abusi può trarsi dalla circostanza di fatto che l’imputata abbia successivamente sottoscritto, quale comproprietaria, la richiesta di concessione in sanatoria per le opere abusive realizzate. Invero, la firma da parte di tutti i comproprietari della domanda di sanatoria è richiesta dalla legge come requisito di ammissibilità dell’istanza e dalla sua apposizione non può inferirsene una consapevolezza anche in costanza di esecuzione dei lavori.
 
In tale ambito difetta, dunque, un elemento certo cui ancorare la declaratoria di corresponsabilità della Tr.Ro., ove si applichi il principio secondo cui (cfr. Cass. Sez. 3, n. 24319 del 04/05/2004) in materia di reati edilizi, la responsabilità del comproprietario, qualora non sia committente o esecutore dei lavori, deve essere ricavata da indizi precisi e concordanti, quali l’accertamento della concreta situazione in cui è stata svolta l’edificazione abusiva, i rapporti di parentela con l’esecutore dell’opera, ovvero il committente o il proprietario. (Nel caso di specie, la S.C. aveva ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito i quali avevano fondato la responsabilità del comproprietario, coniuge del committente, non solo sulla considerazione che la comunione di vita rende solitamente partecipe il coniuge delle deliberazioni che assumono rilevanza familiare e sulla mancanza di qualsiasi opposizione manifestata dal coniuge in merito alle opere abusive, ma su plurimi elementi positivi, quali la comunanza di interessi tra i coniugi in relazione all’attività commerciale che veniva svolta nel manufatto, il concreto interessamento posto in essere dal coniuge comproprietario per la realizzazione dell’opera, evidenziatosi anche per mezzo della sottoscrizione diretta di istanze presso varie autorità amministrative.
 
Ne consegue che la Tr. deve essere mandata assolta dall’imputazione ascrittale per insussistenza di prove sulla sua compartecipazione all’illecito edilizio.
 
In ordine alla posizione dell’altro appellante, il costruttore Ca., va preliminarmente dichiarata l’intervenuta prescrizione del reato edilizio per decorso quinquennale, ai sensi dell’art. 157 c.p. come modificato dalla L. 251 del 2005.
 
Invero, dato per provato che le opere furono sorprese in corso di esecuzione alla data del (…), il termine massimo quinquennale originario, scadente il (…), ancorché due volte prorogato di 60 giorni per rinvii richiesti dalla difesa alle udienze dell’8.11.2007 e del 17.6.2009, per totali quattro mesi, e, ancora, di ulteriori 34 giorni per altro rinvio a mero scopo difensivo richiesto all’udienza del 14.1.2010, per complessivi mesi cinque e giorni quattro, è venuto a prescrizione il 19.10.2011. Ne consegue la declaratoria del reato per intervenuta prescrizione nei confronti di Ca.Gi. per la contravvenzione di cui all’art. 44 lett. C) D.P.R. 380/01.
 
Quanto al reato ambientale allo stesso ascritto, difettando alcun motivo di impugnazione sul punto ed essendo provata la realizzazione di opere incidenti sull’aspetto paesaggistico (quali la realizzazione di una strada di 200 metri e l’ampliamento volumetrico di alcuni fabbricati), la sentenza non può che essere confermata.
 
La pena, stante la modestia oggettiva dei lavori rispetto al bene paesaggio, può essere contenuta nel minimo e deve essere ridotta, stante l’intervenuta prescrizione del reato edilizio, alla equa misura di mesi cinque e giorni venti di reclusione (P.B. A1 – 62 bis c.p. = M 8 – 442 c.p.p. = M5 e gg. 20).
 
P.Q.M.
 
La Corte, visti gli artt. 157 e 605, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto, Sezione Distaccata di Orbetello, in data (…) appellata da Ca.Gi. e da Tr.Ro., dichiara non doversi procedere contro il primo per la contravvenzione di cui all’art. 44 lett. C) D.P.R. 380/01 per intervenuta prescrizione e assolve la seconda dall’imputazione ascritta per non aver commesso il fatto.
 
Conferma nel resto e ridetermina la pena a carico di Ca.Gi. per il residuo reato ambientale nella misura di mesi cinque e giorni venti di reclusione.
 
Così deciso in Firenze il 9 gennaio 2012.
 
Depositata in Cancelleria l’11 gennaio 2012.

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