DIRITTO VENATORIO – Ambito Territoriale di Caccia (ATC n. 3) – Contratti di collaborazione con soggetti esterni – Presenza di contribuzioni private – Attività svolta dal soggetto al perseguimento di finalità pubblicistiche – Ric. per difetto di giurisdizione – DANNO ERARIALE – Sussistenza della giurisdizione contabile.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 27 Marzo 2023
Numero: 158
Data di udienza: 14 Dicembre 2022
Presidente: Zuccheretti
Estensore: Fratini
Premassima
DIRITTO VENATORIO – Ambito Territoriale di Caccia (ATC n. 3) – Contratti di collaborazione con soggetti esterni – Presenza di contribuzioni private – Attività svolta dal soggetto al perseguimento di finalità pubblicistiche – Ric. per difetto di giurisdizione – DANNO ERARIALE – Sussistenza della giurisdizione contabile.
Massima
CORTE DEI CONTI Sez. 3^ GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO, 27 marzo 2023 (Ud. 14/12/2022), Sentenza n. 158
DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA – Ambito Territoriale di Caccia (ATC n. 3) – Contratti di collaborazione con soggetti esterni – Presenza di contribuzioni private – Attività svolta dal soggetto al perseguimento di finalità pubblicistiche – Ric. per difetto di giurisdizione – DANNO ERARIALE – Sussistenza della giurisdizione contabile.
L’ATC è un organo che, indipendentemente dalla veste formale ad esso attribuita, partecipa in maniera diretta alla realizzazione del fine pubblico ossia alla disciplina dell’attività venatoria e del più ampio assetto faunistico, che è tutelato nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale, quale patrimonio indisponibile dello Stato. La funzionalizzazione dell’attività svolta dal soggetto al perseguimento di finalità pubblicistiche non è neutralizzata dalla presenza di contribuzioni private, che dunque non può essere considerata motivo di giustificazione dell’esclusione della giurisdizione contabile. E ciò anche in considerazione della circostanza che la dotazione finanziaria degli ATC Umbri ha natura mista, essendo composta da risorse pubbliche, oltre che da quelle private. E comunque tutte le risorse sono indirizzate al raggiungimento delle predette finalità pubbliche.
(conferma sentenza della Sez. giurisd. Reg. Umbria n. n. 39/2017 dep. 18.12.2017, non notificata) Pres. Zuccheretti, Rel. Fratini, Ric. Fontanella ed altri c. Procuratore generale della Corte dei conti
Allegato
Titolo Completo
CORTE DEI CONTI Sez. 3^ GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO, 2/03/2023 (ud. 14/12/2022), Sentenza n. 158SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
composta dai seguenti magistrati:
Zuccheretti Cristina Presidente
Maio Igina Consigliere
Micci Maria Rita Consigliere
Di Stazio Antonio Consigliere
Fratini Marco Consigliere relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA
A) nel giudizio di appello principale iscritto al n. 54251 del registro di segreteria, promosso da:
· FONTANELLA L. FABI N., AMICI G., EROLI G., tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Simona Rossi;
contro
· il Procuratore generale della Corte dei conti
B) nel giudizio di appello iscritto al n. 54252 del registro di segreteria, promosso da:
· FONTANELLA L. FABI N., AMICI G., EROLI G., tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Simona Rossi;
contro
· il Procuratore generale della Corte dei conti
B) nel giudizio di appello incidentale iscritto al n. 54251 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale Umbria
contro
FONTANELLA L. FABI N., AMICI G., EROLI G., tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Simona Rossi;
Marricchi M., rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Frassanito;
Federici G., rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Graziani;
per la riforma
della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria n. n. 39/2017 depositata il 18.12.2017 e non notificata.
VISTI l’atto di appello e tutti gli atti di causa;
Uditi alla pubblica udienza del 14.12.2022, con l’assistenza del Segretario Paola Rinaldi, il relatore Cons. Fratini, il P.M. nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Artura Iadecola, e gli avv.ti Rossi, Frassanito e Graziani
FATTO
1. La Procura regionale per l’Umbria ha convenuto in giudizio gli odierni appellati, in qualità di amministratori dell’Ambito Territoriale di Caccia n. 3 Ternano – Orvietano (ATC n. 3), per il danno erariale derivante da alcuni contratti di collaborazione con soggetti esterni, per i quali si era sostenuta l’assenza dei requisiti per il legittimo ricorso.
All’esito del giudizio di prime cure, il giudice territoriale, affermata la giurisdizione della Corte dei conti sui danni in esame, ha rigettato le richieste risarcitorie nei confronti di MARRICCHI Marcello e FEDERICI Giulio.
La Sezione ha, invece, accolto la domanda concernente il danno erariale e ha condannato:
· EROLI G. al pagamento di € 11.688,00 in favore dell’ATC in relazione agli oneri versati per il primo contratto al sig. Capoccia (anno 2009);
· EROLI G., FABI N. e FONTANELLA L., in parti uguali, al pagamento – in favore dell’Ambito Territoriale – della somma di € 80.558,00 relativa agli oneri versati per le successive proroghe del contratto al sig. Capoccia (anni 2010-settembre 2012);
· EROLI G., AMICI G. e FONTANELLA L., in parti uguali, al pagamento – in favore dell’ATC – della somma di € 9.892,00 relativa agli oneri versati per la successiva proroga del contratto al sig. Capoccia (ottobre-dicembre 2012);
· i sigg. EROLI, FABI, AMICI e FONTANELLA, in solido, al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi €. 939,21 (novecentotrentanove/21).
2. Avverso tale sentenza i Sigg. FONTANELLA, FABI, AMICI e EROLI hanno presentato appello per i seguenti motivi:
1) “Difetto di giurisdizione”.
La difesa ha sottolineato che l’attribuzione di incarichi professionali per finalità estranee a quelle delegate agli Organismi della Regione e della Provincia è stata finanziata con risorse provenienti direttamente dagli associati all’ATC n. 3 e non con fondi di provenienza e natura pubblica.
La difesa ha quindi ricostruito il quadro normativo di riferimento della vicenda in esame, concludendo che i Comitati di gestione non soltanto sono un autonomo soggetto di diritto privato, ma sono titolari di un proprio patrimonio – rappresentato dalle quote versate su base volontaria dai cacciatori iscritti ed utilizzatori dell’ATC – e, quindi, alimentato da fonti di provenienza privata riferibile esclusivamente al Comitato di gestione dell’ATC stesso.
E’ stata contestata l’applicabilità dei principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale richiamata dall’impugnata sentenza a sostegno della natura pubblicistica dei Comitati di gestione, stante la natura privatistica degli stessi affermata comunemente dal giudice amministrativo.
E’ stata eccepita l’irrilevanza del fatto che i contributi dei cacciatori sono stabiliti d’intesa tra le province, sentiti i Comitati di gestione, non costituendo tali quote né una prestazione imposta in senso tecnico, né il corrispettivo per l’esercizio dell’attività venatoria.;
2) “Prescrizione dell’azione risarcitoria”;
E’ stata lamentata l’inidoneità dell’invito a dedurre e del successivo atto di citazione ad essere configurati quali atti interruttivi della prescrizione;
3)“Carenza dell’elemento oggettivo dell’illecito contabile”.
E’ stata riproposta l’eccezione di inammissibilità della richiesta risarcitoria, sul presupposto che la Procura Regionale non aveva allegato elementi atti a dimostrare quale fosse il danno erariale asseritamente cagionato.
4) Carenza dell’elemento soggettivo dell’illecito contabile”.
E’ stata inoltre lamentata, con riguardo all’elemento psicologico, l’assenza di quella macroscopica ed inescusabile negligenza ed imprudenza che caratterizzano l’elemento soggettivo della colpa grave.
La Procura Generale ha chiesto il rigetto dell’appello per infondatezza delle censure.
La Procura Regionale, con il proprio atto di appello, ha chiesto:
1) la parziale riforma della sentenza in epigrafe, in quanto viziata per avere assolto i sig.ri Marricchi e Federici, avendo ritenuto che nella condotta contestata avrebbero dovuto attivarsi i componenti del Comitato di gestione e non quelli dell’Ufficio di presidenza.
Nel dettaglio, la parte pubblica ha chiesto la condanna dei signori EROLI Giovanni, FABI Neviano, FONTANELLA Leonardo, AMICI Giampiero, MARRICCHI Marcello e FEDERICI Giulio a pagare in favore dell’Ambito Territoriale di Caccia n. 3 Ternano – Orvietano la somma di € 205.684,92.
Le difese degli appellati, sul punto, hanno chiesto il rigetto dell’appello della Procura Regionale, per infondatezza delle censure proposte.
5. All’odierna pubblica udienza, all’esito della discussione, le parti hanno concluso come in atti.
DIRITTO
1. Gli appelli devono essere riuniti ai sensi dell’art. 184 del codice di giustizia contabile, essendo proposti avverso la medesima sentenza, e devono essere entrambi rigettati.
2. Il primo motivo dell’appello principale è infondato.
Al riguardo, in forza di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 17 e 39 c.g.c., è sufficiente il rinvio al precedente di questa Sezione (n. 298/2018) – relativo alla stessa fattispecie e agli stessi soggetti appellanti – in cui è stata riconosciuta la sussistenza della giurisdizione di questo giudice, con argomentazioni qui condivise e richiamate.
In ogni caso, le censure proposte dall’appellante – secondo cui i Comitati di gestione sono un autonomo soggetto di diritto privato e sono titolari di un proprio patrimonio, rappresentato dalle quote versate su base volontaria dai cacciatori iscritti ed utilizzatori dell’ATC e, quindi, alimentato da fonti di provenienza privata riferibile esclusivamente al Comitato di gestione dell’ATC stesso – non sono idonee a determinare l’esclusione della giurisdizione di questo Giudice.
L’ATC è un organo che, indipendentemente dalla veste formale ad esso attribuita, partecipa in maniera diretta alla realizzazione del fine pubblico ossia alla disciplina dell’attività venatoria e del più ampio assetto faunistico, che è tutelato nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale, quale patrimonio indisponibile dello Stato,
La funzionalizzazione dell’attività svolta dal soggetto al perseguimento di finalità pubblicistiche non è neutralizzata dalla presenza di contribuzioni private, che dunque non può essere considerata motivo di giustificazione dell’esclusione della giurisdizione contabile.
E ciò anche in considerazione della circostanza che la dotazione finanziaria degli ATC Umbri ha natura mista, essendo composta da risorse pubbliche, oltre che da quelle private.
E comunque tutte le risorse sono indirizzate al raggiungimento delle predette finalità pubbliche.
3. Anche il secondo motivo dell’appello principale è infondato.
Il giudice di primo grado, con argomentazione condivisa da questo Collegio, ha affermato l’idoneità interruttiva della prescrizione del primo atto di invito a dedurre notificato in data 2.9.2013, nonché della prima citazione del 22.1.2015, notificata ai vari convenuti tra il 22.4.2015 e l’8.5.2015.
Il fatto che l’azione proposta sia stata dichiarata inammissibile non vale ad escludere l’efficacia interruttiva della prescrizione. In tal senso si è espressa in modo costante anche la giurisprudenza civile (Cass., 22.01.2002 n. 696, 9.3.2006 n. 2654, 14.12.2012 n. 23017, 10.4.2013 n. 8686, 27.1.2016. n. 1516).
Nella fattispecie, deve riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione anche al primo invito a dedurre.
Tale invito, infatti, manifestava la volontà di ottenere la realizzazione del credito, contenendo tutti gli elementi di cui agli artt. 1219 e 2943 c.c.. ai fini della costituzione in mora, facendo espresso riferimento sia alla fonte, sia all’entità del danno, sia alla volontà di recuperare il relativo importo. In particolare:
i) l’invito è stato notificato ai soggetti poi condannati al risarcimento del danno;
ii) sono esplicitati i fatti causativi del danno erariale
iii) è stato quantificato il danno erariale.
Sono quindi soddisfatte le condizioni richieste dalla giurisprudenza ai fini dell’idoneità dell’invito a dedurre a interrompere la prescrizione (ex multis, Corte conti, SS.RR. n. 14/QM del 14.12.2000).
4) Anche il terzo e il quarto motivo dell’appello principale, che possono essere esaminati congiuntamente, devono essere rigettati.
L’appellante si duole del fatto che il giudice di primo grado abbia omesso di valutare le argomentazioni svolte in primo grado con le quali si censurava il difetto dei minimi presupposti necessari per prendere in considerazione l’azione erariale.
La censura non può essere accolta.
Tutto il punto 3) della motivazione della sentenza appellata è dedicato all’analisi dei presupposti e degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa e contabile.
Il giudice, quindi, non ha omesso di valutare le argomentazioni svolte in primo grado dall’odierno appellante, ma, soffermandosi nell’esame della fattispecie concreta di responsabilità, ha ritenuto di non condividerle.
Né può dirsi apparente o apodittica, come prospettato dalla difesa, la motivazione di cui al punto 3.4. della sentenza appellata.
Tale punto non può essere assunto individualmente, ma va considerato congiuntamente al resto della motivazione, alla luce della quale il giudice di primo grado ha ritenuto che l’asserita mancanza di qualunque contestazione di inadempimento da parte dell’amministrazione sia priva di efficacia esimente in ordine alla responsabilità accertata.
Non può essere accolta neppure la censura di ingiustizia e erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata ritenuta sussistente la responsabilità per l’incarico conferito al sig. Capoccia.
Al riguardo, il Collegio osserva che il giudice a quo non ha condiviso le prospettazioni della difesa circa il nutrito curriculum e le pregresse esperienze del sig. Capoccia, evidenziando come quest’ultimo fosse privo dei minimi requisiti culturali e professionali per la prestazione richiesta, “la quale, di conseguenza, risultava completamente inutile proprio attesa l’incompetenza, nello specifico ambito, del soggetto prescelto”.
Quanto all’elemento soggettivo, il giudice di primo grado, in maniera condivisibile, ha ritenuto sussistente la colpa grave dei soggetti che hanno conferito l’incarico e che ne hanno disposto la prosecuzione, facendo leva sull’inutilità dell’incarico medesimo, illecitamente conferito ad un soggetto incompetente, in quanto privo di adeguato titolo di cultura e di professionalità specifica.
Ciò, in effetti, integra gli elementi costitutivi, sul piano soggettivo, della responsabilità erariale.
Anche l’elemento oggettivo del danno erariale è integrato, dato l’esborso economico sopportato dall’ente per la remunerazione dell’incarico.
Né può procedersi alla compensatio lucri cum damno, non essendovi in atti evidenza nè della specifica utilità, né di vantaggi diretti derivati all’Amministrazione dallo svolgimento dell’incarico illecitamente conferito.
6) In conclusione, l’appello principale va rigettato.
7) Anche l’appello incidentale non merita accoglimento.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda risarcitoria nei confronti di Marricchi e Federici, in relazione agli incarichi conferiti a Provantini e Pasqualini.
Le censure proposte dalla Procura regionale sul punto della sentenza non sono fondate.
Dagli atti del giudizio risulta che il rapporto di collaborazione è stato deliberato dal “Comitato di gestione dell’ATC n° 3, rappresentato dal presidente pro-tempore”.
I soggetti dei quali si richiede la condanna in appello, al tempo dei fatti in contestazione, risultato essere titolari di un Organo – l’Ufficio di presidenza – diverso da quello che ha emanato i provvedimenti causativi del lamentato danno erariale.
La normativa è chiara nell’attribuire al Comitato di gestione la competenza in materia. L’art. 9 dello statuto dell’Ente stabilisce che “nel caso di progetti di notevole complessità … il Comitato di gestione può richiedere le prestazioni di liberi professionisti con esperienza specifica”, sempre che non fosse possibile attuarli attraverso il ricorso al volontariato o attraverso personale comandato fornito dalla Provincia o da altri Enti locali.
Il conferimento degli incarichi ai quali fa riferimento l’appello incidentale della Procura regionale non può essere posto a carico dei membri di un organo diverso da quello competente a conferire gli incarichi stessi.
Né può essere addebitato ad essi il mantenimento nel tempo dei contratti di conferimento di incarichi professionali, e quindi il fatto di non aver esercitato il recesso dai contratti medesimi. Dagli atti del giudizio non risultano elementi da cui possa desumersi una responsabilità, a titolo di dolo o colpa grave, legata a un comportamento omissivo.
Anche l’appello incidentale deve dunque essere rigettato.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale di Appello, definitivamente pronunciando e previa riunione in rito degli appelli in epigrafe, li rigetta, confermando la sentenza di primo grado.
Spese compensate
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022.
L’Estensore Il Presidente
Marco Fratini Cristina Zuccheretti
Depositata in Segreteria il 27/03/2023