DANNO ERARIALE – Giurisdizione della Corte dei conti – Difetto di giurisdizione – Non sussistenza del rapporto di servizio – Soggetto privato nelle vesti di controparte della Pubblica Amministrazione – Soggetto privato non qualificabile come agente della Pubblica Amministrazione (Massima a cura di Luca Maria Tonelli)
Provvedimento: Sentenza
Sezione: Giurisdizionale
Regione: Trentino - Alto Adige
Città: Trento
Data di pubblicazione: 12 Luglio 2021
Numero: 91
Data di udienza: 16 Giugno 2021
Presidente: Bersani
Estensore: Bacchi
Premassima
DANNO ERARIALE – Giurisdizione della Corte dei conti – Difetto di giurisdizione – Non sussistenza del rapporto di servizio – Soggetto privato nelle vesti di controparte della Pubblica Amministrazione – Soggetto privato non qualificabile come agente della Pubblica Amministrazione (Massima a cura di Luca Maria Tonelli)
Massima
CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISD. PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL, Trento – 12 luglio 2021, n. 91
DANNO ERARIALE – Giurisdizione della Corte dei conti – Difetto di giurisdizione – Non sussistenza del rapporto di servizio – Soggetto privato nelle vesti di controparte della Pubblica Amministrazione – Soggetto privato non qualificabile come agente della Pubblica Amministrazione.
La condotta di un soggetto privato deve ritenersi fonte di responsabilità amministrativa, con conseguente assoggettamento al sindacato della Corte dei conti, solo quando sia ravvisabile un rapporto di servizio; condizione, quest’ultima, che si verifica con l’inserimento, anche solo occasionale e temporaneo, del soggetto privato nell’attività propria dell’apparato amministrativo e la conseguente imputazione dell’attività posta in essere dallo stesso all’Ente pubblico. Sono escluse dall’ambito di cognizione del giudice contabile le controversie concernenti soggetti privati, beneficiari di incarichi da parte della Pubblica Amministrazione, ogni qual volta il pregiudizio di cui si pretende il ristoro sia conseguenza di comportamenti che il privato abbia assunto nella veste di controparte contrattuale dell’Amministrazione medesima. La giurisdizione contabile, infatti, sussiste tutte le volte in cui tra l’autore del danno e l’Amministrazione o l’Ente pubblico danneggiati sia ravvisabile un rapporto, non solo di impiego in senso proprio, ma di servizio. Si intende per tale una relazione funzionale, caratterizzata dall’inserimento del soggetto nell’apparato organico e nell’attività dell’Ente, suscettibile di rendere il primo compartecipe dell’operato del secondo. La giurisdizione della Corte dei conti, dunque, va affermata allorché il danno erariale dipenda da comportamenti illegittimi tenuti dall’agente nell’esercizio di quelle funzioni per le quali possa dirsi che egli è inserito nell’apparato dell’Ente pubblico, così da assumere la veste di agente dell’Amministrazione.
Pres. Bersani, Est. Bacchi – PM Angioni c. A.F. (avv.ti Galli e Ceolotto)