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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Danno erariale Numero: 3 | Data di udienza: 15 Aprile 2021

RESPONSABILITÀ SANZIONATORIA DA DISSESTO FINANZIARIO – Art. 248, comma 5, TUEL – Autonomia della responsabilità sanzionatoria da dissesto – Prescrizione – Calcolo del dies a quo – Illecito ex art. 248 TUEL – Sussistenza dell’elemento soggettivo nella forma della colpa grave – Piena consapevolezza della lesività delle condotte (Massime a cura di Luca Maria Tonelli)


Provvedimento: Decreto
Sezione: Giurisdizionale
Regione: Calabria
Città:
Data di pubblicazione: 16 Aprile 2021
Numero: 3
Data di udienza: 15 Aprile 2021
Presidente: Longo
Estensore:


Premassima

RESPONSABILITÀ SANZIONATORIA DA DISSESTO FINANZIARIO – Art. 248, comma 5, TUEL – Autonomia della responsabilità sanzionatoria da dissesto – Prescrizione – Calcolo del dies a quo – Illecito ex art. 248 TUEL – Sussistenza dell’elemento soggettivo nella forma della colpa grave – Piena consapevolezza della lesività delle condotte (Massime a cura di Luca Maria Tonelli)



Massima

CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISD. PER LA REGIONE CALABRIA – 16 aprile 2021, decr. n. 3

RESPONSABILITÀ SANZIONATORIA DA DISSESTO FINANZIARIO – Art. 248, comma 5, TUEL – Autonomia della responsabilità sanzionatoria da dissesto.

L’art. 248, comma 5, del TUEL configura una fattispecie astratta tipizzata di responsabilità sanzionatoria da dissesto finanziario, che si caratterizza per la sua autonomia non solo sul terreno sostanziale, ma anche su quello procedurale, in quanto non è più previsto, a differenza del testo originario, un rapporto di necessaria pregiudizialità tra una previa sentenza di condanna per ordinaria responsabilità amministrativa per danno erariale e un successivo giudizio per responsabilità sanzionatoria da dissesto.

RESPONSABILITÀ SANZIONATORIA DA DISSESTO FINANZIARIO – Prescrizione – Calcolo del dies a quo.

In caso di responsabilità da dissesto finanziario ex art. 248 del TUEL, il dies a quo della prescrizione decorre dalla data della dichiarazione del dissesto finanziario ex art. 246 del TUEL, la quale costituisce l’“evento”-conseguenza della condotta tipizzata dell’aver contribuito alla sua determinazione.

RESPONSABILITÀ SANZIONATORIA DA DISSESTO FINANZIARIO – Illecito ex art. 248 TUEL – Sussistenza dell’elemento soggettivo nella forma della colpa grave – Piena consapevolezza della lesività delle condotte.

L’art. 248, comma 5, del TUEL descrive sostanzialmente la condotta antigiuridica e il relativo apporto causale minimo, ai fini della ricostruzione di detta peculiare forma di responsabilità e dunque dell’irrogazione delle relative sanzioni. Sussiste l’elemento soggettivo dell’illecito di cui all’articolo 248, comma 5, Tuel, quanto meno nella forma della colpa grave, in presenza di ripetuti pareri rilasciati dagli organi tecnici dell’ente su questioni di notevole rilevanza di ordine finanziario e con riguardo a numerosi documenti contabili approvati, risultando indubbia la piena consapevolezza della lesività delle condotte, le cui conseguenze sono state sistematicamente rappresentate sia dal responsabile del servizio finanziario che dall’organo di revisione. In tema di responsabilità “da dissesto” ex articolo 248, comma 5, Tuel, assume rilievo causale, quantomeno “agevolativo”, il sistematico appostamento tra le poste attive del bilancio, con quanto consegue in ordine agli equilibri del medesimo e alla situazione di cassa, di entrate straordinarie (in specie, quelle cospicue da alienazione di immobili) già dimostratesi solo virtuali in precedenti esercizi, condotta assunta pur in pendenza di pregresse e perduranti sofferenze di cassa.

Giudice monocratico designato: Longo. Procura regionale c. F.G. Sero et alii


Allegato

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Titolo Completo

CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISD. PER LA REGIONE CALABRIA – 16 aprile 2021, decr. n. 3

SENTENZA

decreto_3_2021_calabria

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