RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA – DANNO ERARIALE – Sussistenza della giurisdizione contabile – Art. 122, comma 4, Cost. – Immunità consiglieri regionali – Gestione dei fondi pubblici erogati a gruppi consiliari – Attività materiale delle gestioni finanziarie – Ammissibilità dell’azione di responsabilità esperita nei confronti dei capigruppo e consiglieri regionali – Sindacato sulla legittimità della spesa pubblica – Valutazione della spesa pubblica in base a criteri di razionalità, efficacia, economicità, ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento – DIRITTO PROCESSUALE – Onere della prova – Principio di vicinanza dell’onere della prova – Obbligo di allegazione della documentazione necessaria in capo a chi gestisce fondi pubblici (Massime a cura di Luca Maria Tonelli)
Provvedimento: Sentenza
Sezione: giurisdizionale
Regione: Calabria
Città:
Data di pubblicazione: 17 Marzo 2021
Numero: 110
Data di udienza: 10 Marzo 2021
Presidente: Longo
Estensore: di Pietro
Premassima
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA – DANNO ERARIALE – Sussistenza della giurisdizione contabile – Art. 122, comma 4, Cost. – Immunità consiglieri regionali – Gestione dei fondi pubblici erogati a gruppi consiliari – Attività materiale delle gestioni finanziarie – Ammissibilità dell’azione di responsabilità esperita nei confronti dei capigruppo e consiglieri regionali – Sindacato sulla legittimità della spesa pubblica – Valutazione della spesa pubblica in base a criteri di razionalità, efficacia, economicità, ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento – DIRITTO PROCESSUALE – Onere della prova – Principio di vicinanza dell’onere della prova – Obbligo di allegazione della documentazione necessaria in capo a chi gestisce fondi pubblici (Massime a cura di Luca Maria Tonelli)
Massima
CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISD. PER LA REGIONE CALABRIA – 17 marzo 2021, n. 110
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA – DANNO ERARIALE – Sussistenza della giurisdizione contabile – Art. 122, comma 4, Cost. – Immunità consiglieri regionali – Gestione dei fondi pubblici erogati a gruppi consiliari – Attività materiale delle gestioni finanziarie – Ammissibilità dell’azione di responsabilità esperita nei confronti dei capigruppo e consiglieri regionali – Sindacato sulla legittimità della spesa pubblica – Valutazione della spesa pubblica in base a criteri di razionalità, efficacia, economicità, ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento.
Sussiste la giurisdizione contabile sull’azione di responsabilità esperita nei confronti dei capigruppo e dei consiglieri regionali imputati aver indebitamente ottenuto il rimborso spese non consentite e non documentate, dal momento che l’immunità prevista dall’art. 122, comma 4, Cost. per i consiglieri regionali non è assoluta e incondizionata, ma è limitata ai “voti dati ed alle opinioni espresse”, ossia a quegli atti tipici posti in essere in occasione di dichiarazioni e votazioni strumentali all’esercizio dell’attività politica e legislativa. La norma di cui all’art. 122, comma 4, Cost. non mira ad assicurare una posizione di privilegio ai consiglieri regionali, ma a preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia costituzionalmente riservata al Consiglio regionale. Essa, dunque, non copre l’attività materiale delle gestioni finanziarie che resta assoggettata all’ordinaria giurisdizione civile, penale e contabile. Da ciò consegue che la gestione dei fiondi pubblici erogati ai gruppi consiliari è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, a nulla rilevando la natura pubblica o privata dei gruppi consiliari, attesa l’origine pubblica delle risorse e la definizione legale del loro scopo. Il giudice contabile può e deve sindacare la legittimità della spesa pubblica anche alla luce di criteri quali la congruità, la logicità, la razionalità, l’efficacia, l’economicità, la ragionevolezza, la proporzionalità e il buon andamento, che costituiscono espressioni della coerenza delle scelte dell’Amministrazione rispetto al pubblico interesse che ne contrassegnano la funzione, anche con riferimento al munus publicum di consigliere regionale.
DIRITTO PROCESSUALE – Onere della prova – Principio di vicinanza dell’onere della prova – Obbligo di allegazione della documentazione necessaria in capo a chi gestisce fondi pubblici.
In caso di rimborsi illeciti a capigruppo e consiglieri regionali per spese non consentite e non documentate, l’onere della prova relativo alla veridicità, coerenza e inerenza delle spese, non grava sulla Procura, ma sui convenuti, attraverso l’allegazione della documentazione idonea a dimostrare la veridicità dell’erogazione e la rispondenza alle finalità istituzionali dei gruppi consiliari. L’incidenza sui convenuti dell’onere della prova discende non solo dal dover dare conto delle modalità di impiego delle risorse pubbliche, che grava su chi gestisce fondi pubblici, ma anche dal principio della vicinanza dell’onere della prova che tende ad attribuirlo a chi è oggettivamente in grado di ottemperarvi. Poiché è indubbio che chi gestisce i fondi pubblici debba allegare la documentazione necessaria per dimostrarne l’impiego corretto, appare evidente che è lo stesso soggetto l’unico in grado di depositarne copia sia in sede amministrativa, sia in sede contenziosa. La Procura attorea, solo nell’ipotesi in cui la parte abbia fornito la documentazione giustificativa sia sotto il profilo della veridicità sia dell’inerenza, avrà l’onere di provare, spesa per spesa, l’inconferenza e l’insufficienza della documentazione stessa.
Pres. Longo, Est. di Pietro – PM Di Pietro – F.A.