RESPONSABILITÀ SANZIONATORIA DA DISSESTO FINANZIARIO – Art. 248, comma 5, TUEL – Non dipendenza dall’accertamento del danno erariale e dalla responsabilità risarcitoria – Accertamento della responsabilità sanzionatoria limitato alla sussistenza della condotta illecita e del nesso causale – Accertamento dei danni prodotti – Riconoscimento della responsabilità per aver contribuito al dissesto finanziario – DIRITTO PROCESSUALE – Art. 133 c.g.c. – Qualificazione come norma processuale e non sostanziale – Disciplina generale e uniforme del rito sanzionatorio – Sanzioni interdittive – Accertamento della responsabilità degli Amministratori alla contribuzione del dissesto – Sussistenza della giurisdizione contabile per sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive che derivano da un unico accertamento – Responsabilità degli Amministratori – Responsabilità per aver contribuito causalmente al dissesto dell’Ente pubblico – Caso di riaccertamento straordinario dei residui – Disavanzo di Amministrazione – Mancata attivazione delle misure finanziarie necessarie per recuperare il disavanzo (Massime a cura di Luca Maria Tonelli)
Provvedimento: Sentenza
Sezione: Giurisdizionale
Regione: Calabria
Città:
Data di pubblicazione: 6 Aprile 2021
Numero: 122
Data di udienza: 24 Febbraio 2021
Presidente: Loreto
Estensore: Vaccarino
Premassima
RESPONSABILITÀ SANZIONATORIA DA DISSESTO FINANZIARIO – Art. 248, comma 5, TUEL – Non dipendenza dall’accertamento del danno erariale e dalla responsabilità risarcitoria – Accertamento della responsabilità sanzionatoria limitato alla sussistenza della condotta illecita e del nesso causale – Accertamento dei danni prodotti – Riconoscimento della responsabilità per aver contribuito al dissesto finanziario – DIRITTO PROCESSUALE – Art. 133 c.g.c. – Qualificazione come norma processuale e non sostanziale – Disciplina generale e uniforme del rito sanzionatorio – Sanzioni interdittive – Accertamento della responsabilità degli Amministratori alla contribuzione del dissesto – Sussistenza della giurisdizione contabile per sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive che derivano da un unico accertamento – Responsabilità degli Amministratori – Responsabilità per aver contribuito causalmente al dissesto dell’Ente pubblico – Caso di riaccertamento straordinario dei residui – Disavanzo di Amministrazione – Mancata attivazione delle misure finanziarie necessarie per recuperare il disavanzo (Massime a cura di Luca Maria Tonelli)
Massima
CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISD. PER LA REGIONE CALABRIA – 6 aprile 2021, n. 122
RESPONSABILITÀ SANZIONATORIA DA DISSESTO FINANZIARIO – Art. 248, comma 5, TUEL – Non dipendenza dall’accertamento del danno erariale e dalla responsabilità risarcitoria – Accertamento della responsabilità sanzionatoria limitato alla sussistenza della condotta illecita e del nesso causale.
Rispetto alla generale responsabilità amministrativa, l’accertamento della responsabilità sanzionatoria da dissesto finanziario non può e non deve dipendere necessariamente dall’accertamento del danno erariale e dalla relativa responsabilità risarcitoria, in quanto il legislatore sanziona esclusivamente una condotta, commissiva od omissiva, e – conseguentemente – l’accertamento della responsabilità andrà limitato alla sussistenza della condotta illecita e del nesso causale, oltre che dell’elemento psicologico.
RESPONSABILITÀ SANZIONATORIA DA DISSESTO FINANZIARIO – Accertamento dei danni prodotti – Riconoscimento della responsabilità per aver contribuito al dissesto finanziario.
In base al vigente art. 248, comma 5, TUEL, avendo il legislatore svincolato il profilo sanzionatorio dall’accertamento di eventuali danni prodotti, appare teleologicamente incontestabile che il riconoscimento della responsabilità per aver contribuito al dissesto e l’applicazione delle sanzioni pecuniarie coincidono e sono accumunati in un unico momento accertativo.
Il previo accertamento della responsabilità per danni, pertanto, non è un “presupposto ineludibile” dell’azione del Procuratore regionale.
DIRITTO PROCESSUALE – Art. 133 c.g.c. – Qualificazione come norma processuale e non sostanziale – Disciplina generale e uniforme del rito sanzionatorio.
L’art. 133 c.g.c. è norma processuale con cui il legislatore ha dettato una disciplina generale e uniforme del rito sanzionatorio, in cui il diritto di azione del Procuratore regionale – come pure il correlato e contrapposto diritto di difesa delle parti – trova la propria giustificazione nella violazione della norma sostanziale fatta valere in giudizio, che deve descrivere e prevedere il “precetto” violato e la “sanzione” comminabile.
RESPONSABILITÀ SANZIONATORIA DA DISSESTO FINANZIARIO – Sanzioni interdittive – Accertamento della responsabilità degli Amministratori alla contribuzione del dissesto.
Le sanzioni interdittive conseguono di diritto all’unico accertamento della responsabilità degli amministratori alla contribuzione del dissesto, nell’ambito del medesimo rito sanzionatorio, e vanno dichiarate dal giudice nel proprio provvedimento.
DIRITTO PROCESSUALE – Sussistenza della giurisdizione contabile per sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive che derivano da un unico accertamento – Responsabilità degli Amministratori.
Sussiste la giurisdizione contabile, in materia di responsabilità per dissesto, in ordine sia alle sanzioni pecuniarie, sia alle sanzioni interdittive che derivano da un unico accertamento in ordine alla responsabilità degli Amministratori per aver contribuito, con dolo o colpa grave e con condotte omissive e commissive, al verificarsi del dissesto.
RESPONSABILITÀ SANZIONATORIA DA DISSESTO FINANZIARIO – Responsabilità per aver contribuito causalmente al dissesto dell’Ente pubblico – Caso di riaccertamento straordinario dei residui – Disavanzo di Amministrazione – Mancata attivazione delle misure finanziarie necessarie per recuperare il disavanzo.
Sono responsabili, per aver contribuito causalmente al dissesto dell’Ente, gli amministratori che, in seguito al riaccertamento straordinario dei residui, che aveva evidenziato un consistente disavanzo di amministrazione, non hanno posto in essere le misure finanziarie necessarie per recuperare il predetto disavanzo già dall’esercizio finanziario successivo.
Pres. Loreto, Est. Vaccarino – PM (Di Pietro) c. M. Sabatino et alii