PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PUBBLICO IMPIEGO – Periodo di servizio preruolo – Iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria – Presentazione necessaria di domanda di computabilità del periodo di servizio preruolo – Valutazione ai fini del trattamento di quiescenza – Art. 11 DPR n. 1092 del 1973 – Art. 147 DPR n. 1092 del 1973 – Termine di presentazione della domanda – Decadenza (Massima a cura di Luca Maria Tonelli)
Provvedimento: Sentenza
Sezione: giurisdizionale
Regione: Calabria
Città:
Data di pubblicazione: 8 Febbraio 2021
Numero: 39
Data di udienza: 8 Febbraio 2021
Presidente: di Pietro
Estensore:
Premassima
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PUBBLICO IMPIEGO – Periodo di servizio preruolo – Iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria – Presentazione necessaria di domanda di computabilità del periodo di servizio preruolo – Valutazione ai fini del trattamento di quiescenza – Art. 11 DPR n. 1092 del 1973 – Art. 147 DPR n. 1092 del 1973 – Termine di presentazione della domanda – Decadenza (Massima a cura di Luca Maria Tonelli)
Massima
CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISD. PER LA REGIONE CALABRIA – 8 febbraio 2021, n. 39
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PUBBLICO IMPIEGO – Periodo di servizio preruolo – Iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria – Presentazione necessaria di domanda di computabilità del periodo di servizio preruolo – Valutazione ai fini del trattamento di quiescenza – Art. 11 DPR n. 1092 del 1973 – Art. 147 DPR n. 1092 del 1973 – Termine di presentazione della domanda – Decadenza.
Il periodo di servizio preruolo, ancorché reso con iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria (AGO), per essere valutato ai fini del trattamento di quiescenza, deve costituire oggetto di un’esplicita domanda di computo, da presentarsi entro un determinato periodo di tempo, come prescrive l’art. 11 del DPR n. 1092 del 1973.
Ai sensi dell’art. 147 del DPR n. 1092 del 1973, il dipendente statale che abbia da far valere servizi o periodi computabili a domanda, con o senza riscatto, deve presentare, a pena di decadenza, istanza almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio. Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione.
Giudice Unico delle pensioni: di Pietro. L.F. (avv. Pisani) c. Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale della Calabria e Ministero dell’Economia e delle Finanze
Allegato
Titolo Completo
CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISD. PER LA REGIONE CALABRIA – 8 febbraio 2021, sentenza n. 39SENTENZA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Il Giudice Unico delle pensioni
Cons. Giuseppe di Pietro
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A n. 39/2021
nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. 22720 del registro di segreteria, proposto da:
L. F., nato a omissis (omissis il omissis e residente a omissis in via omissis n. omissis, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall’avv. Pasquale Pisani, presso il cui studio, sito a Cosenza in viale degli Alimena n. 99, è elettivamente domiciliato;
ricorrente
Contro
l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Calabria, con sede a Catanzaro in via Lombardi, in persona del Direttore pro – tempore, costituita in proprio ai sensi dell’art. 158 c.g.c.;
resistente
iI Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro – tempore, con sede a Roma in via XX Settembre n. 97, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, in via Giacchino da Fiore n. 34;
resistente
Il giorno 8 febbraio 2021, la causa è passata in decisione allo stato degli atti e senza discussione orale, ai sensi del comma 5 dell’art. 85 del D. L. n. 18/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 27/2020 e, successivamente, dal D. L. n. 28/2020 (prorogato ex lege n. 126/2020, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19).
F A T T O
Con ricorso ritualmente notificato, L. F. ha riassunto la causa già proposta innanzi al Tribunale di omissis in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Calabria e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, conclusasi con la declaratoria del difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti (ord. del 13.7.2020, in atti).
Il ricorso in riassunzione ha ad oggetto l’accertamento del diritto del L. di ottenere dai resistenti l’adozione di un decreto di computo del servizio preruolo per l’attività lavorativa prestata dal omissis al omissis, presso l’ex Ufficio Tecnico Erariale di omissis, da trasmettere all’INPS per le conseguenti determinazioni di competenza in materia pensionistica, nonché del diritto di ottenere l’inserimento nell’applicativo passweb dei dati giuridico – economici di tutti i periodi lavorativi prestati, sia quelli eventualmente già valutati (computo – ricongiunzione), sia quelli con iscrizione alle casse dei dipendenti pubblici.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto d’aver prestato servizio presso l’Ufficio Tecnico Erariale di omissis, dapprima come impiegato non di ruolo di III categoria (dal omissis al giorno omissis), poi come dipendente inserito nel ruolo organico, con la qualifica di assistente in prova di IV livello (dal giorno omissis al omissis).
All’epoca del servizio preruolo, egli sarebbe stato iscritto al Fondo Generale A.G.O., ma la relativa contribuzione non risulterebbe presente. In virtù dell’iscrizione al Fondo, il Ministero avrebbe dovuto valorizzare il periodo, attraverso il computo preruolo, in quanto il provvedimento di immissione in ruolo (n. omissis del omissis) avrebbe considerato quale condizione necessaria, ai fini della computabilità dei servizi non di ruolo resi nella PA, il rilascio della dichiarazione (anche se negativa) sui servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza, ai sensi dell’art 145 del DPR n. 1092 del 1973.
Inoltre, a parere del procuratore, il ricorrente avrebbe anche avuto diritto alla costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi della legge n. 332 del 1958, perché cessato dal servizio senza diritto a pensione.
Di contro, la domanda di pensione di vecchiaia con cumulo, presentata il 9.11.2017, sarebbe stata respinta in quanto mancava il decreto attestante il servizio preruolo dal omissis al omissis.
Analogamente, veniva rigettata dall’INPS la domanda del 14.5.2018 di costituzione di posizione assicurativa, con richiesta di trasferimento contributi all’INPS ex lege n. 322/1958, sull’assunto che la mancanza del decreto di costituzione della posizione assicurativa, adottato dal Ministero, avrebbe impedito di avere contezza dell’importo dei contributi versati ai fini del calcolo della pensione. Nell’occasione, lo stesso INPS si sarebbe reso parte diligente, sollecitando l’Agenzia delle Entrate a trasmettere il Modello PA 04, ovverosia la scheda riepilogativa della vita lavorativa del richiedente, normalmente inviata all’atto della cessazione dal servizio ai fini della determinazione del trattamento pensionistico.
A seguito del sollecito, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Calabria avrebbe finalmente trasmesso il Modello PA 04, ma senza includervi i periodi lavorativi antecedenti al giorno omissis (id est, omissis – omissis).
L’INPS avrebbe così proceduto ad un nuovo sollecito, rilevando la carenza della documentazione relativa al servizio preruolo, ma l’Agenzia si sarebbe limitata a trasmettere una mera attestazione di servizio, senza allegarvi l’incartamento inerente al decreto di computo del periodo omesso.
Il 2.3.2020, l’INPS avrebbe riscontrato la ricezione dell’attestato di servizio, evidenziando che la richiesta non era stata evasa, atteso che già dal 22.10.2019 esso stesso aveva attivato tramite passweb la certificazione della posizione assicurativa del L., al fine di permettere alla sede regionale di Catanzaro di inserirvi i dati giuridico–economici di tutti i periodi, sia quelli eventualmente valutati (computo e/o ricongiunzione), sia quelli con iscrizione alle casse dei dipendenti pubblici.
Il ricorrente avrebbe così proceduto a sollecitare direttamente l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell’Economia, ma avrebbe ottenuto soltanto un provvedimento di inquadramento con decorrenza dal omissis.
La vicenda sarebbe paradossale, poiché non vi sarebbe alcun dubbio sull’effettiva prestazione dell’attività lavorativa alle dipendenze del Ministero (Ufficio Tecnico Erariale di omissis), né sul versamento dei contributi (come attestato dall’estratto contributivo dell’INPS, da cui non si desumerebbe però il quantum, proprio per la mancanza della documentazione che le parti resistenti avrebbero omesso di fornire).
Pertanto, il procuratore ha concluso chiedendo:
1) che venga accertato il diritto del L. di ottenere dai resistenti l’adozione di un decreto di computo del servizio preruolo per l’attività lavorativa prestata dal omissis al omissis, presso l’ex Ufficio Tecnico Erariale di omissis, da trasmettere all’INPS per le conseguenti determinazioni di competenza in materia pensionistica;
2) qualora le resistenti non siano in possesso della documentazione, che venga loro ordinato “di valorizzare attraverso il computo preruolo il periodo lavorativo dal omissis al omissis svolto presso l’ex Ufficio Tecnico Erariale di omissis, in applicazione della legge n. 322 del 1958 e successive modifiche, emettendo decreto di computo”;
3) che venga ordinato alle resistenti di inserire nell’applicativo passweb i dati giuridico – economici di tutti i periodi lavorativi prestati, sia quelli eventualmente già valutati (computo – ricongiunzione), sia quelli con iscrizione alle casse dei dipendenti pubblici.
In via subordinata, ha richiesto genericamente di “provvedere all’assunzione dei mezzi istruttori necessari”; con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto contumace, mentre l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Calabria, costituendosi in giudizio, ha concluso per l’integrale reiezione della domanda, col favore delle spese di lite.
In primo luogo, la resistente ha dedotto che a nulla rileverebbe che il provvedimento di immissione in ruolo imponga il rilascio della dichiarazione sui servizi prestati in precedenza, in quanto si tratterebbe del mero adempimento di un onere dichiarativo per il dipendente, in nessun modo qualificabile come domanda di computo, riscatto o ricongiunzione dei servizi anteriori all’assunzione a tempo indeterminato.
Inoltre, il periodo di servizio preruolo, ancorché reso con iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria (AGO), per essere valutato ai fini del trattamento di quiescenza, avrebbe dovuto costituire oggetto di un’esplicita domanda di computo.
Infatti, ai sensi dell’art. 11 del DPR n. 1092/73, i servizi resi allo Stato con iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria dovrebbero essere computati, ma solo qualora venga presentata un’apposita domanda, entro dei termini ben precisi.
Per l’esattezza, la richiesta dovrebbe essere presentata o “contestualmente” alla dichiarazione di cui all’art. 145 dello stesso DPR (che pertanto non costituisce di per sé una domanda), o almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età per la cessazione dal servizio, o entro 90 giorni dal provvedimento di cessazione dal servizio, qualora abbia luogo prima del raggiungimento dell’età pensionabile.
Nel caso in esame, il L. non avrebbe presentato la domanda né al momento dell’immissione in ruolo (omissis), contestualmente alla dichiarazione ex art. 145 del DPR n. 1092/73, né entro i 90 giorni dall’avvenuta cessazione per decadenza dall’impiego, decorrente dal omissis.
Pertanto, in mancanza della domanda, l’Ufficio si sarebbe correttamente limitato a ricostituire la posizione assicurativa, ai sensi della legge n. 322/1958, soltanto per il periodo omissis – omissis, senza potere nemmeno inserire nell’applicativo passweb il servizio preruolo.
Per altro verso, non si comprenderebbe il tenore della domanda di ricongiunzione ex art. 2 della legge n. 29/79, alla quale si fa cenno in ricorso, ma non risultante dagli atti, in quanto non vi sarebbero specificati i periodi e le attività lavorative da prendere in considerazione. Peraltro, la ricongiunzione dovrebbe sempre avvenire a titolo oneroso e non riguarderebbe il servizio preruolo.
Con memoria del 27 gennaio 2021, il procuratore del ricorrente ha contestato che questi sia incorso in decadenza, deducendo che sarebbero riconoscibili tutti i servizi prestati in qualità di dipendenti statali (art. 8 DPR n. 1092/73), che per questa ragione sarebbe ammesso il computo dei periodi e dei sevizi anteriori alla nomina (art. 10) e che, in particolare, l’anzianità preruolo sarebbe computabile ai fini contributivi (art. 11), indipendentemente dall’avvenuto versamento dei contributi previdenziali da parte dell’amministrazione e senza oneri aggiuntivi a carico del lavoratore. A fronte dell’imprescrittibilità della pensione, un termine di decadenza costituirebbe un’imposizione iniqua, perché tale da privare del trattamento pensionistico in relazione a servizi effettivamente prestati. Ha concluso, pertanto, insistendo nelle conclusioni già rassegnate in atti, col favore delle spese di lite.
In data 8 febbraio 2021, la causa è passata in decisione allo stato degli atti e senza discussione orale, ai sensi del comma 5 dell’art. 85 del D. L. n. 18/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 27/2020 e, successivamente, dal D. L. n. 28/2020 (prorogato ex lege n. 126/2020, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19).
D I R I T T O
La domanda ha ad oggetto l’accertamento del diritto del ricorrente al computo del servizio preruolo per l’attività lavorativa prestata dal omissis al omissis, presso l’ex Ufficio Tecnico Erariale di omissis.
In via preliminare, dev’essere dichiarata la contumacia del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non si è costituito in giudizio benché ritualmente citato a mezzo PEC, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 11 del DPR n. 1092/73, i servizi resi allo Stato con iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria devono essere computati, ma solo qualora venga presentata un’apposita domanda, entro dei termini ben precisi.
Il successivo art. 147 stabilisce, infatti, che “il dipendente statale che abbia da far valere servizi o periodi computabili a domanda, con o senza riscatto, può presentare la domanda contestualmente alla dichiarazione di cui all’articolo 145 oppure successivamente, ma almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio, pena la decadenza” (comma 1).
“Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al primo comma, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione” (comma 2).
Pertanto, mentre l’art. 11 prevede testualmente che il computo possa avvenire solo “a domanda”, l’art. 147 specifica quali siano i termini, precisando che sono previsti in tutte le ipotesi “a pena di decadenza”.
Nel caso in esame, il L. non ha presentato la domanda né al momento dell’immissione in ruolo (in data omissis), contestualmente alla dichiarazione ex art. 145 del DPR n. 1092/73, né entro i 90 giorni dall’avvenuta cessazione per decadenza dall’impiego, decorrente dal omissis.
Come correttamente argomentato dall’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione di cui all’art. 145 dello stesso DPR, presentata al momento dell’immissione in ruolo, non è in alcun modo assimilabile alla domanda di computo ex art. 147, proprio perché è quest’ultima norma che prevede che la domanda possa anche essere presentata “contestualmente alla dichiarazione di cui all’articolo 145”, così escludendone inevitabilmente l’identità o l’equiparabilità.
La decadenza opera indipendentemente dall’avvenuto versamento dei contributi previdenziali, o dall’effettiva prestazione dell’attività lavorativa.
Sotto questo profilo, sono del tutto irrilevanti le norme invocate dal ricorrente nella memoria difensiva del 27.2.2021, che prevedono il diritto al computo dell’anzianità preruolo ai fini contributivi (artt. 8, 10 ed 11 del DPR n. 1092/73), proprio perché si tratta di un diritto indubbiamente previsto dalla legge, ma il cui esercizio è soggetto a rigorosi termini di decadenza (artt. 145 e 147 dello stesso DPR).
Del pari, sono privi di pregio anche i precedenti ivi citati, perché aventi ad oggetto le diverse questioni della computabilità del servizio preruolo nel caso di inadempimento all’obbligo della copertura assicurativa da parte dell’amministrazione (sent. C.d.S. n. 2323/2002), ovvero della computabilità dei “servizi ante ruolo” senza oneri aggiuntivi a carico del lavoratore, indipendentemente dal versamento dell’interra quota di contributi all’ente previdenziale da parte dell’amministrazione di appartenenza (parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari n. 36451/2010).
Pertanto, in mancanza di apposita tempestiva domanda, l’Agenzia delle Entrate si è correttamente limitata a ricostituire la posizione assicurativa del ricorrente, ai sensi della legge n. 322/1958, soltanto per il periodo omissis – omissis, senza potere nemmeno inserire nell’applicativo passweb il servizio preruolo.
Ne consegue la reiezione del ricorso.
Avuto riguardo alla complessità della normativa di riferimento ed alla peculiarità delle questioni, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia promossa da L. F. contro l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Calabria, in persona del Direttore pro – tempore, nonché contro iI Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro – tempore;
RIGETTA
il ricorso e compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Così deciso, ai sensi del comma 5 dell’art. 85 del D. L. n. 18/2020, nella camera di consiglio in data 8 febbraio 2021.
IL GIUDICE
f.to Giuseppe di Pietro
Depositata in Segreteria in data 08/02/2021
Il Responsabile della segreteria giudizi pensionistici
f.to Dott.ssa Francesca Deni