DIRITTO PROCESSUALE – Sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti – Art. 4, comma 3, D.L. n. 34 del 2020 – Omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno da parte del gestore di una struttura ricettiva – DANNO ERARIALE – Responsabilità contabile – Gestore struttura ricettiva qualificato come “agente contabile” – Responsabile del pagamento – Differenza con la disciplina del sostituto d’imposta – Imposta di soggiorno – Obbligo di incasso e versamento nelle casse comunali da parte del gestore struttura ricettiva (Massime a cura di Luca Maria Tonelli)
Provvedimento: Sentenza
Sezione: Giurisdizionale
Regione: Lazio
Città:
Data di pubblicazione: 7 Luglio 2021
Numero: 568
Data di udienza: 11 Marzo 2021
Presidente: Miele
Estensore: Palomba
Premassima
DIRITTO PROCESSUALE – Sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti – Art. 4, comma 3, D.L. n. 34 del 2020 – Omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno da parte del gestore di una struttura ricettiva – DANNO ERARIALE – Responsabilità contabile – Gestore struttura ricettiva qualificato come “agente contabile” – Responsabile del pagamento – Differenza con la disciplina del sostituto d’imposta – Imposta di soggiorno – Obbligo di incasso e versamento nelle casse comunali da parte del gestore struttura ricettiva (Massime a cura di Luca Maria Tonelli)
Massima
CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISD. PER LA REGIONE LAZIO – 7 luglio 2021, n. 568
DIRITTO PROCESSUALE – Sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti – Art. 4, comma 3, D.L. n. 34 del 2020 – Omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno da parte del gestore di una struttura ricettiva.
Sussiste la giurisdizione contabile anche alla luce della sopravvenuta normativa di cui all’art. 4, comma 3, del D.L. n. 34 del 2020, convertito in L. n. 77 del 2020, in virtù della quale il gestore di una struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta e del contributo di soggiorno e risponde per l’omesso, ritardato o parziale versamento di tali tributi.
DANNO ERARIALE – Responsabilità contabile – Gestore struttura ricettiva qualificato come “agente contabile” – Responsabile del pagamento – Differenza con la disciplina del sostituto d’imposta – Imposta di soggiorno – Obbligo di incasso e versamento nelle casse comunali da parte del gestore struttura ricettiva.
La disciplina di cui all’art. 4, comma 3, del D.L. n. 34 del 2020, convertito in L. n. 77 del 2020, sebbene abbia determinato la depenalizzazione della condotta del gestore di una struttura ricettiva per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno, ha mantenuto la responsabilità contabile del gestore stesso che, nella veste di responsabile del pagamento, mantiene la qualifica di “agente contabile” che maneggia denaro pubblico e che è, pertanto, tenuto a riversarlo nelle casse dell’Ente pubblico. A differenza del sostituto d’imposta, il responsabile del pagamento assume nei confronti dell’Amministrazione comunale solo la responsabilità dell’omessa rendicontazione o del mancato versamento del denaro ricevuto a titolo di imposta di soggiorno; denaro, che il gestore della struttura ricettiva deve provvedere ad incassare e accantonare per poi riversarlo nelle casse dell’Ente.
Pres. Miele, Est. Palomba. PM (D’Urso) c. L. Capezzuoli (avv. De Rosa)