DIRITTO PROCESSUALE – Eccezione di intervenuta prescrizione – Infondatezza – Occultamento doloso del danno – Art. 1, comma 2, della L. n. 20 del 1994 – DANNO ERARIALE – Danno da disservizio – Responsabilità dolosa (massime a cura di Luca Maria Tonelli)
Provvedimento: Sentenza
Sezione: Giurisdizionale
Regione: Lombardia
Città:
Data di pubblicazione: 20 Agosto 2021
Numero: 256
Data di udienza: 23 Giugno 2021
Presidente: Tenore
Estensore: Ronci
Premassima
DIRITTO PROCESSUALE – Eccezione di intervenuta prescrizione – Infondatezza – Occultamento doloso del danno – Art. 1, comma 2, della L. n. 20 del 1994 – DANNO ERARIALE – Danno da disservizio – Responsabilità dolosa (massime a cura di Luca Maria Tonelli)
Massima
CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISD. PER LA REGIONE LOMBARDIA – 20 agosto 2021, n. 256
DIRITTO PROCESSUALE – Eccezione di intervenuta prescrizione – Infondatezza – Occultamento doloso del danno – Art. 1, comma 2, della L. n. 20 del 1994.
In caso di occultamento doloso del danno, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere dalla data della sua scoperta e non da quella in cui si è verificato il fatto dannoso.
DANNO ERARIALE – Danno da disservizio – Responsabilità dolosa.
Il danno da disservizio può essere prodotto da una serie di condotte colpevolmente disfunzionali che incidono sulla qualità e sulla materiale esecuzione del servizio pubblico, tra cui anche il danno per ulteriori costi sostenuti per il recupero e ripristino della legalità del servizio o della finzione, legati – per esempio – allo svolgimento di verifiche e controlli straordinari volti all’accertamento dell’illecito erariale.
Pres. Tenore, Est. Ronci – PM Grasso c. M.F.R.F. e altro (avv. Battaglia)