RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA – DIRITTO PROCESSUALE – Questioni pregiudiziali e preliminari – Sospensione del giudizio contabile – Art. 106, comma 1, c.g.c. – Diversità sostanziale tra l’azione ex art. 2041 c.c. e l’azione di responsabilità erariale – DANNO ERARIALE – Responsabilità professionale dell’avvocato-dipendente pubblico per omessa riproposizione di domanda in appello – Mancato riconoscimento di indennizzo ex art. 2041 c.c. – Responsabilità professionale del legale per condotta omissiva – Regola della preponderanza del “più probabile che non” (massime a cura di Luca Maria Tonelli)
Provvedimento: Sentenza
Sezione: giurisdizionale
Regione: Sardegna
Città:
Data di pubblicazione: 7 Gennaio 2021
Numero: 4
Data di udienza: 13 Novembre 2020
Presidente: Silveri
Estensore: D'Ambrosio
Premassima
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA – DIRITTO PROCESSUALE – Questioni pregiudiziali e preliminari – Sospensione del giudizio contabile – Art. 106, comma 1, c.g.c. – Diversità sostanziale tra l’azione ex art. 2041 c.c. e l’azione di responsabilità erariale – DANNO ERARIALE – Responsabilità professionale dell’avvocato-dipendente pubblico per omessa riproposizione di domanda in appello – Mancato riconoscimento di indennizzo ex art. 2041 c.c. – Responsabilità professionale del legale per condotta omissiva – Regola della preponderanza del “più probabile che non” (massime a cura di Luca Maria Tonelli)
Massima
CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISD. PER LA REGIONE SARDEGNA – 7 gennaio 2021, n. 4
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA – DIRITTO PROCESSUALE – Questioni pregiudiziali e preliminari – Sospensione del giudizio contabile – Art. 106, comma 1, c.g.c. – Diversità sostanziale tra l’azione ex art. 2041 c.c. e l’azione di responsabilità erariale.
La richiesta di sospensione del giudizio contabile non può essere accolta in pendenza del giudizio civile, qualora fondata esclusivamente su ragioni di mera opportunità, poiché tale sospensione sarebbe in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo, vista la reciproca indipendenza dell’azione civile rispetto a quella erariale. La sospensione del processo ai sensi dell’art. 106 del codice di giustizia contabile, inoltre, opera solo in ipotesi di pregiudizialità giuridica; pregiudizialità che, nel caso di specie, non sussiste in ragione della diversità esistente tra l’azione ex art. 2041 c.c. promossa dall’Ente e mirante ad ottenere l’indennizzo spettante a titolo di ingiustificato arricchimento, e quella oggetto del giudizio di responsabilità, afferente ad una ipotesi di danno conseguente alla condotta omissiva dell’avvocato dell’Ente, assunta come gravemente colposa.
DANNO ERARIALE – Responsabilità professionale dell’avvocato-dipendente pubblico per omessa riproposizione di domanda in appello – Mancato riconoscimento di indennizzo ex art. 2041 c.c. – Responsabilità professionale del legale per condotta omissiva – Regola della preponderanza del “più probabile che non”.
Sussiste responsabilità per danno erariale correlata a responsabilità professionale di avvocato-dipendente pubblico per omessa riproposizione di domanda in appello e conseguente mancato riconoscimento di un indennizzo ex art. 2041 c.c. È necessario investigare, al fine di poter affermare la sussistenza del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, quale sarebbe stato l’esito del giudizio se il legale dell’Ente avesse posto in essere con la necessaria diligenza e correttezza l’attività difensiva cui era tenuto. In questi casi, per accertare la responsabilità professionale del legale per condotta omissiva, occorre fare applicazione della regola della preponderanza del “più probabile che non”.
Pres. Silveri, Est. d’Ambrosio. PM (dott. Madeo) c. omissis (avv.ti Lauro e Savona)