RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA – DIRITTO PROCESSUALE – Assenza ingiustificata dal servizio – Falsa attestazione della presenza in servizio di un dipendente della P.A. – Art. 55 quater D. Lgs. 165 del 2001 – Art. 55 quinquies D. Lgs. n. 165 del 2001 – Art. 16, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 75 del 2017 – Effetti della sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. – Prova di tipo presuntivo – Art. 651 c.p.p. – DANNO ERARIALE – Danno all’immagine della P.A. – Danno non patrimoniale – Art. 2059 c.c. – Lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. – Quantificazione del danno all’immagine – Art. 155, comma 2, c.p.c. – Art. 2727 c.c. (massime a cura di Luca Maria Tonelli)
Provvedimento: Sentenza
Sezione: giurisdizionale
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 13 Gennaio 2021
Numero: 38
Data di udienza: 25 Novembre 2020
Presidente: Maneggio
Estensore: Cancilia
Premassima
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA – DIRITTO PROCESSUALE – Assenza ingiustificata dal servizio – Falsa attestazione della presenza in servizio di un dipendente della P.A. – Art. 55 quater D. Lgs. 165 del 2001 – Art. 55 quinquies D. Lgs. n. 165 del 2001 – Art. 16, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 75 del 2017 – Effetti della sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. – Prova di tipo presuntivo – Art. 651 c.p.p. – DANNO ERARIALE – Danno all’immagine della P.A. – Danno non patrimoniale – Art. 2059 c.c. – Lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. – Quantificazione del danno all’immagine – Art. 155, comma 2, c.p.c. – Art. 2727 c.c. (massime a cura di Luca Maria Tonelli)
Massima
CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISD. PER LA REGIONE SICILIA – 13 gennaio 2021, n. 38
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA – DIRITTO PROCESSUALE – Assenza ingiustificata dal servizio – Falsa attestazione della presenza in servizio di un dipendente della P.A. – Art. 55 quater D. Lgs. 165 del 2001 – Art. 55 quinquies D. Lgs. n. 165 del 2001 – Art. 16, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 75 del 2017 – Effetti della sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. – Prova di tipo presuntivo – Art. 651 c.p.p.
Al fine di valutare la sussistenza della responsabilità erariale, la giurisprudenza contabile ha ripetutamente affermato che la sentenza di patteggiamento emessa in sede penale ha un valore probatorio qualificato, pur non essendo precluso al giudice contabile l’accertamento e la valutazione dei fatti in modo difforme da quello contenuto nella sentenza resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p.; tale valore è, di conseguenza, superabile solo attraverso specifiche prove contrarie. Va considerato, infatti, che il giudice penale, prima di applicare la pena su richiesta della parte, deve verificare di non dovere pronunciare sentenza di proscioglimento dell’imputato a norma dell’art. 129 c.p.p., ove il fatto non sussista ovvero per altri motivi sussumibili in altre formule assolutorie. Pertanto, pur non essendo assistita dall’efficacia vincolante che deriva dalle sentenze emesse a seguito di dibattimento ex art. 651 c.p.p., la sentenza ex art. 444 c.p.p. costituisce una prova di tipo presuntivo, la cui eventuale affermazione di irrilevanza obbliga il giudice contabile a dare ampia motivazione sulle ragioni per le quali l’imputato abbia chiesto di essere condannato e il giudice penale non abbia disposto il proscioglimento in assenza della responsabilità penale. Ciò è confermato dalla costante giurisprudenza della Cassazione, che ha affermato che la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. costituisce un indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito.
DANNO ERARIALE – Danno all’immagine della P.A. – Danno non patrimoniale – Art. 2059 c.c. – Lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. – Quantificazione del danno all’immagine – Art. 155, comma 2, c.p.c. – Art. 2727 c.c.
La lesione del diritto della P.A. all’integrità della propria immagine è causa di danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c. sia sotto il profilo della sua reputazione presso i consociati in genere o presso quei settori con i quali l’Ente interagisce, sia sotto il profilo dell’incidenza negativa che la sminuita considerazione cagiona nell’agire dei suoi organi. La tutela dell’immagine è strettamente connessa al rispetto dei princìpi di imparzialità e di buon andamento della P.A. sanciti dall’art. 97 Cost. Secondo la giurisprudenza contabile, pertanto, la violazione del diritto alla reputazione della P.A., pur trattandosi di un danno non patrimoniale, può essere oggetto di valutazione economica, concretizzandosi determinando un onere finanziario a carico della collettività. Per quanto concerne, poi, la quantificazione di tale danno – da compiersi in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c. – i parametri nel giudizio contabili debbono essere forniti dall’attore pubblico. In aggiunta, il giudice può avvalersi anche dei fatti notori (ex art. 115, comma 2, c.p.c.) e delle presunzioni (ex art. 2727 ss. c.c.).
Pres. Maneggio, Est.Cancilla – PM (dott. Cavallaro) c. Valentino (avv. Rizzo)
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CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISD. PER LA REGIONE SICILIA – 13 gennaio 2021, n. 38SENTENZA
CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISD. PER LA REGIONE SICILIA – 13 gennaio 2021, n. 38