RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA – Sussistenza della giurisdizione contabile – Art. 180 D.L. n. 34 del 2020 – Modifiche all’art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 2011 – Gestori di strutture ricettive e alberghiere – Qualifica di agente contabile del gestore della struttura ricettiva – Responsabile del pagamento – DANNO ERARIALE – Imposta di soggiorno non riversata – Regolamento comunale dell’imposta di soggiorno – Somme indebitamente trattenute – Obbligo di versamento trimestrale (Massime a cura di Luca Maria Tonelli)
Provvedimento: Sentenza
Sezione: giurisdizionale
Regione: Sicilia
Città:
Data di pubblicazione: 3 Marzo 2021
Numero: 248
Data di udienza: 17 Febbraio 2021
Presidente: Maneggio
Estensore: Maneggio
Premassima
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA – Sussistenza della giurisdizione contabile – Art. 180 D.L. n. 34 del 2020 – Modifiche all’art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 2011 – Gestori di strutture ricettive e alberghiere – Qualifica di agente contabile del gestore della struttura ricettiva – Responsabile del pagamento – DANNO ERARIALE – Imposta di soggiorno non riversata – Regolamento comunale dell’imposta di soggiorno – Somme indebitamente trattenute – Obbligo di versamento trimestrale (Massime a cura di Luca Maria Tonelli)
Massima
CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISD. PER LA REGIONE SICILIA – 3 marzo 2021, n. 248
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA – Sussistenza della giurisdizione contabile – Art. 180 D.L. n. 34 del 2020 – Modifiche all’art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 2011 – Gestori di strutture ricettive e alberghiere – Qualifica di agente contabile del gestore della struttura ricettiva – Responsabile del pagamento.
Sussiste, nel caso di mancato riversamento di somme introitate a titolo di imposta di soggiorno, la giurisdizione contabile alla luce della sopravvenuta normativa di cui all’art. 180 del D.L. n. 34 del 2020, convertito in L. n. 77 del 2020, secondo cui il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento di tale imposta. Il gestore della struttura ricettiva o alberghiera assume, infatti, la qualifica di responsabile del pagamento, ossia di agente contabile, in quanto – incassando da coloro che vi alloggiano l’imposta di soggiorno – maneggia denaro pubblico, che è tenuto a riversare nelle casse dell’Ente.
DANNO ERARIALE – Imposta di soggiorno non riversata – Regolamento comunale dell’imposta di soggiorno – Somme indebitamente trattenute – Obbligo di versamento trimestrale.
Ai fini della riscossione dell’imposta di soggiorno, l’agente contabile è chiamato a svolgere una funzione strumentale, che comporta il maneggio di denaro a destinazione pubblica, con il conseguente insorgere del rapporto di servizio, il cui contenuto prevede obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme introitate, che hanno natura pubblica, in quanto ricevute quale pagamento di un debito di imposta, per sua natura di rilevanza pubblicistica. L’omesso adempimento dell’obbligo di riversamento trimestrale delle somme riscosse, a favore degli Enti locali, configura la sussistenza di un danno erariale, addebitabile alla struttura ricettiva o alberghiera.
Pres. ed Est. Maneggio. PM Cavallaro c. G. G. e G. C.