GIUDIZIO CONTABILE E AMMINISTRATIVO – RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE – DANNO ERARIALE – APPALTI – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Percezione di tangenti da parte di amministratori e funzionari pubblici infedeli – Tipologie di danno erariale – Onere della prova gravante sulla Procura attrice – Appalti aggiudicati previa erogazione di tangenti – Danno da disservizio – Categoria descrittiva – Mancata configurazione per mero espletamento di controlli interni – Spesa fisiologica non configura danno – Danno per ritardi o omissioni di altre primarie attività della P.A. per espletare controlli – Onere della prova gravante sulla Procura attrice – Danno da tangente – Transazione tra impresa e P.A. per il risarcimento dei maggiori costi sopportati dall’amministrazione – Danno residuo non coperto dalla transazione – Onere della prova a carico della Procura attrice – Danno da violazione del sinallagma lavoro/retribuzione – Danno quantificato in via equitativa – Criteri di verosimiglianza – Danno all’immagine – Determinazione equitativa ex art. 1226 c.c. – Parametro presuntivo del c.d. “doppio della tangente o del vantaggio conseguito” ai sensi della l. n. 190 del 2012 – Inapplicabilità a fatti anteriori alla legge Anticorruzione – Valutazione in concreto (Massime a cura di Giuseppina Lofaro)
Provvedimento: Sentenza
Sezione: Giurisdizionale
Regione: Lombardia
Città: Milano
Data di pubblicazione: 7 Maggio 2021
Numero: 160
Data di udienza: 5 Maggio 2021
Presidente: Tenore
Estensore: Tenore
Premassima
GIUDIZIO CONTABILE E AMMINISTRATIVO – RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE – DANNO ERARIALE – APPALTI – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Percezione di tangenti da parte di amministratori e funzionari pubblici infedeli – Tipologie di danno erariale – Onere della prova gravante sulla Procura attrice – Appalti aggiudicati previa erogazione di tangenti – Danno da disservizio – Categoria descrittiva – Mancata configurazione per mero espletamento di controlli interni – Spesa fisiologica non configura danno – Danno per ritardi o omissioni di altre primarie attività della P.A. per espletare controlli – Onere della prova gravante sulla Procura attrice – Danno da tangente – Transazione tra impresa e P.A. per il risarcimento dei maggiori costi sopportati dall’amministrazione – Danno residuo non coperto dalla transazione – Onere della prova a carico della Procura attrice – Danno da violazione del sinallagma lavoro/retribuzione – Danno quantificato in via equitativa – Criteri di verosimiglianza – Danno all’immagine – Determinazione equitativa ex art. 1226 c.c. – Parametro presuntivo del c.d. “doppio della tangente o del vantaggio conseguito” ai sensi della l. n. 190 del 2012 – Inapplicabilità a fatti anteriori alla legge Anticorruzione – Valutazione in concreto (Massime a cura di Giuseppina Lofaro)
Massima
CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISD. REGIONE LOMBARDIA – sentenza 7 maggio 2021 n. 160
GIUDIZIO CONTABILE E AMMINISTRATIVO – RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE – DANNO ERARIALE – APPALTI – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Percezione di tangenti da parte di amministratori e funzionari pubblici infedeli – Tipologie di danno erariale – Onere della prova gravante sulla Procura attrice.
In fattispecie di percezione di tangenti da parte di infedeli amministratori e funzionari pubblici in caso di affidamento di appalti pubblici, in astratto, sono configurabili quattro tipologie di danno erariale: da tangente, da disservizio, da violazione del sinallagma lavoro/retribuzione e all’immagine della P.A. Tuttavia, il mero rimando alle nozioni astratte di tali categorie non è sufficiente per presumere la sussistenza dell’onere della prova che, invece, per ogni figura di danno deve essere assolto dalla Procura attrice.
GIUDIZIO CONTABILE E AMMINISTRATIVO – RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE – DANNO ERARIALE – APPALTI – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Appalti aggiudicati previa erogazione di tangenti – Danno da disservizio – Categoria descrittiva – Mancata configurazione per mero espletamento di controlli interni – Spesa fisiologica non configura danno – Danno per ritardi o omissioni di altre primarie attività della P.A. per espletare controlli – Onere della prova gravante sulla Procura attrice
In conseguenza di appalti aggiudicati previa erogazione di tangenti, in seguito all’espletamento di controlli e verifiche interni sui costi sopportati dalla P.A., il contestato danno da disservizio, mera categoria descrittiva – non ontologica -, non deriva dal costo sostenuto per tali controlli, trattandosi di spesa fisiologica, retribuita con stipendio ordinario a dipendenti interni. Tuttavia va dimostrato un danno da ritardo – subito dalla P.A. o da terzi utenti – per altre attività urgenti o maggiormente rilevanti che sono state posticipate, rallentate o finanche non espletate per via delle verifiche interne su fatti di “malaffare” causati da altri dipendenti. Difatti, il tempo impiegato per controllare e sanzionare l’attività di colleghi – autori di illeciti connessi ai compiti d’ufficio – non si configura quale costo patologico, bensì fisiologico e perciò non causativo di danno erariale da disservizio. Ad ogni modo, qualora tale fisiologica attività di controllo, rientrante tra i doveri del dipendente, avesse cagionato rallentamenti, inerzie o omissioni nell’agere della PA, forieri di danno, la Procura deve fornirne prova sia sull’an che sul quantum; altrimenti la pretesa, quale mera petizione di principio, deve essere rigettata.
GIUDIZIO CONTABILE E AMMINISTRATIVO – RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE – DANNO ERARIALE – APPALTI – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Percezioni di tangenti da amministratori e dipendenti pubblici per l’aggiudicazione di appalti – Danno da tangente – Transazione tra impresa e P.A. per il risarcimento dei maggiori costi sopportati dall’amministrazione – Danno residuo non coperto dalla transazione – Onere della prova a carico della Procura attrice.
In caso di percezione di tangenti da amministratori e dipendenti pubblici per l’aggiudicazione di appalti, è configurabile un danno da tangente subito dalla P.A. per gli ulteriori costi sopportati dalla medesima e su di essa gravanti per opera dell’impresa corruttrice. Tuttavia, qualora sopraggiunga una transazione tra impresa corruttrice e P.A. per risarcire i maggiori costi sopportati dall’amministrazione, è onere della Procura attrice dimostrare che residui un danno da tangente non coperto dalla successiva transazione. Qualora l’onere della prova non venga assolto, la domanda va respinta.
GIUDIZIO CONTABILE E AMMINISTRATIVO – RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE – DANNO ERARIALE – APPALTI – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Percezioni di tangenti da amministratori e dipendenti pubblici per l’aggiudicazione di appalti – Danno da violazione del sinallagma lavoro/retribuzione – Danno quantificato in via equitativa – Criteri di verosimiglianza.
In fattispecie di percezione di tangenti da amministratori e dipendenti pubblici per l’aggiudicazione di appalti, può altresì configurarsi un danno da violazione del sinallagma lavoro/retribuzione patito dalla P.A. per l’intervallo di tempo in cui infedeli dipendenti o amministratori abbiano commesso atti illeciti invece che legittime prestazioni lavorative. Tale danno, quantificato in via equitativa, deve essere ancorato a criteri di verosimiglianza, non essendo sufficienti mere presunzioni.
GIUDIZIO CONTABILE E AMMINISTRATIVO – RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE – DANNO ERARIALE – APPALTI – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Percezioni di tangenti da amministratori e dipendenti pubblici per l’aggiudicazione di appalti – Danno all’immagine – Determinazione equitativa ex art. 1226 c.c. – Parametro presuntivo del c.d. “doppio della tangente o del vantaggio conseguito” ai sensi della l. n. 190 del 2012 – Inapplicabilità a fatti anteriori alla legge Anticorruzione – Valutazione in concreto.
In caso di percezione di tangenti da amministratori e dipendenti pubblici per aggiudicare appalti, è inoltre configurabile un danno all’immagine della P.A., poiché la condotta de qua ingenera o rafforza nell’idem sentire il convincimento che sussistano sottostanti accordi sistematici tra imprenditori, politici e funzionari pubblici nell’aggiudicazione di appalti per avvantaggiare esecuzioni dei contratti non a regola d’arte, in cambio della dazione di denaro, approfittando per tale via dei pubblici bilanci e della res publica in generale. La determinazione del danno de quo è in via equitativa ex art. 1226 c.c. e la presunzione legislativa sul “raddoppio tangentizio” di cui alla l. n. 190 del 2012, per i fatti anteriori alla legge Anticorruzione, quale criterio quantificatorio del danno costituisce un parametro logico ragionevolmente utilizzabile soltanto in astratto. In concreto, essendo le condotte materiali all’origine del danno all’immagine arrecato alla P.A. anteriori alla l. 190 del 2012, il sopravvenuto parametro legale presuntivo del c.d. “doppio della tangente o del vantaggio conseguito” è inapplicabile nella fattispecie de qua, per cui il danno all’immagine va quantificato senza automatismi di legge, valutando in concreto il caso specifico.
Presidente f.f. Relatore V. Tenore – P.M. G. Milano – Procura regionale c. A. (n.c.), B. (avv.ti Ferrari, Assereto), D. G. (avv. Aldini), G. (avv.ti Malcovati, Magistretti e Nesler Cattaneo), P.(avv.ti Mascetti, Balzarini, Brignoli e Persano)
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CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISD. REGIONE LOMBARDIA – sentenza 7 maggio 2021 n. 160SENTENZA
CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. REGIONE LOMBARDIA – sentenza 7 maggio 2021 n. 160-1