DANNO ERARIALE – Danno da interruzione del sinallagma retribuzione/prestazione lavorativa – Arricchimento doloso – Richiesta di rito abbreviato – Inammissibilità – Eccezione – Versamento all’amministrazione, in via stragiudiziale, dell’importo del danno frutto di doloso arricchimento – Danno all’immagine – Reati diversi da quelli contro la P.A. – Comissione di un mero delitto a danno della stessa – Sufficienza – Perseguibilità risarcitoria innanzi all’a.g.o. – Sussistenza – Reato complesso, di cui il reato contro la P.A. sia elemento costitutivo o circostanza aggravante – Concorso di reati comuni con quelli contro la P.A. . (Massime a cura di Luigi Carbone)
Provvedimento: Sentenza
Sezione: Giurisdizionale
Regione: Lombardia
Città: Milano
Data di pubblicazione: 1 Febbraio 2022
Numero: 21
Data di udienza: 26 Gennaio 2022
Presidente: Tenore
Estensore: Tenore
Premassima
DANNO ERARIALE – Danno da interruzione del sinallagma retribuzione/prestazione lavorativa – Arricchimento doloso – Richiesta di rito abbreviato – Inammissibilità – Eccezione – Versamento all’amministrazione, in via stragiudiziale, dell’importo del danno frutto di doloso arricchimento – Danno all’immagine – Reati diversi da quelli contro la P.A. – Comissione di un mero delitto a danno della stessa – Sufficienza – Perseguibilità risarcitoria innanzi all’a.g.o. – Sussistenza – Reato complesso, di cui il reato contro la P.A. sia elemento costitutivo o circostanza aggravante – Concorso di reati comuni con quelli contro la P.A. . (Massime a cura di Luigi Carbone)
Massima
CORTE DEI CONTI, Sez. Giurisdizionale per la Lombardia – 1 febbraio 2022, n. 21
DANNO ERARIALE – Danno da interruzione del sinallagma retribuzione/prestazione lavorativa – Arricchimento doloso – Richiesta di rito abbreviato – Inammissibilità – Eccezione – Versamento all’amministrazione, in via stragiudiziale, dell’importo del danno frutto di doloso arricchimento.
In caso di danno da interruzione del sinallagma retribuzione/prestazione lavorativa integrante un’ipotesi di arricchimento doloso, è inammissibile la richiesta di rito abbreviato ex art. 130, c. 4, c.g.c., quale norma operante anche in caso di cumulo oggettivo di domande, alcune delle quali non caratterizzate dal doloso arricchimento, in quanto una diversa lettura “scissionista” delle domande risulterebbe contraria alla ratio dell’istituto, che risulta finalizzato ad assolvere ad una funzione deflattiva dei giudizi di responsabilità, che risulterebbe frustrata nel caso in cui dovesse essere ammessa la scissione della domanda e la sua regolazione con riti differenti (1). Avendo il legislatore con questa previsione voluto escludere in radice la possibilità che colui che ha inteso arricchirsi dolosamente a danno dell’erario pubblico potesse opportunisticamente, attraverso la definizione agevolata della propria posizione, conservare parte del profitto illecitamente conseguito, tale “scissione” potrebbe invece essere operata, con conseguente ammissione del rito abbreviato, qualora il convenuto avesse stragiudizialmente versato alla amministrazione danneggiata, prima del giudizio, l’importo del danno frutto di doloso arricchimento e residuasse dunque la sola voce di danno contestatagli non riconducibile a doloso arricchimento.
DANNO ERARIALE – Danno all’immagine – Reati diversi da quelli contro la P.A. – Comissione di un mero delitto a danno della stessa – Sufficienza.
Secondo la prevalente giurisprudenza della Corte dei conti sono oggi azionabili pretese per danno all’immagine conseguente a giudicati penali anche per reati diversi da quelli contro la P.A. alla luce del sopravvenuto art. 4, c. 1, lett. h) dell’allegato 3 (norme transitorie e abrogazioni) del Codice di giustizia contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 entrato in vigore il 7 ottobre 2016). A seguito, infatti, dell’abrogazione dell’art. 7 della legge n. 97 del 2001 ad opera del menzionato art. 4, c. 1, lett. g) dell’allegato 3, il rinvio operato dall’art. 17, c. 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009, deve ora ritenersi effettuato all’art. 51, c. 7, del medesimo testo normativo, sicché non è più tassativamente richiesta come condizione dell’azione la perpetrazione di uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., di cui al capo I, titolo II, libro secondo c.p., ma la commissione di un mero delitto a danno della stessa, come indicato dall’art. 51, ossia, oltre a quelli specificamente rubricati contro la PA, tutti gli altri delitti comuni aventi ricadute in suo danno (2).
DANNO ERARIALE – Danno all’immagine della P.A. – Perseguibilità risarcitoria innanzi all’a.g.o. – Sussistenza.
Sussiste la piena perseguibilità risarcitoria del danno all’immagine patito dalla P.A. innanzi all’a.g.o., che può invece ben vagliare in sede civile, senza i limiti normativi dell’art. 17, c. 30-ter, d.l. n. 78 del 2009, qualsiasi forma di lesione reputazionale subìta dalla P.A., giungendo a condanna degli autori (3).
DANNO ERARIALE – Danno all’immagine – Reato complesso, di cui il reato contro la P.A. sia elemento costitutivo o circostanza aggravante – Concorso di reati comuni con quelli contro la P.A. .
Essendo, per il giudice contabile, il danno all’immagine contestabile anche a fronte di reato complesso, non rientrante nel “catalogo” dei delitti contro la P.A., di cui però il reato contro la P.A. sia elemento costitutivo o circostanza aggravante (4), tale approdo vale, per qualsiasi forma di concorso di reati comuni con quelli contro la P.A., qualora il legame tra gli stessi (nella specie un peculato e una concussione sessuale intimamente legati ad una violenza di gruppo) si traduca in una unitaria o continuata azione delittuosa che nel suo insieme arrechi danno alla immagine della P.A.
Pres. Est. Tenore – Procura regionale per la Lombardia (PM Milano) c. Barone (avv. Ondei), Morbitelli (n.c.), Torelli (avv.ti Palma e Scatola), Ungaro (avv.ti Bissi, Giacometti)
(1) In terminis, Corte conti, sez. Lombardia, decr. n. 12 del 2018; Corte conti, sez. Lombardia, decr. 26 aprile 2021; Corte conti, sez. Sardegna, decr. n. 1 del 2020.
(2) Cfr., Corte conti, sez. Lombardia, 11 ottobre 2021, n. 282; Corte conti, sez. Lombardia, 21 luglio 2021, n. 233; Corte conti, sez. Piemonte, n. 203 del 2021; Corte conti, sez. Emilia Romagna n. 152 del 2021; Corte conti, sez. Lombardia, n. 140 del 2020; Corte conti, sez. Emilia Romagna, 20 gennaio 2020, n. 5; Corte conti, sez. Liguria, 10 dicembre 20219, n. 204; Corte conti, sez. Lombardia, 1 dicembre 2016, n. 201; Corte conti, sez. Lombardia, 15 marzo 2017, n. 33; Corte conti, sez. Lombardia, 12 luglio 2017, n. 113; Corte conti, sez. App. Sicilia, 13 dicembre 2016, n. 200; Corte conti, sez. App. Sicilia, 28 novembre 2016, n. 183; Corte conti, sez. Sicilia, n. 686 del 2017; ; Corte conti, sez. Emilia Romagna, 16 novembre 2017, n. 225; Corte conti, sez. Emilia Romagna, 24 novembre 2017, n. 229; Corte conti, sez. II App., 23 ottobre 2017, n. 745; Corte conti, sez. II App., n. 735 del 2017.
(3) A tal proposito, cfr. quanto statuito dalla prevalente giurisprudenza: Cass. pen., 29 agosto 2013, n. 35729; Cass. pen., sez. II, 13 giugno 2017, n. 29480; Cass. pen., sez. II, 20 giugno 2018, n. 41012. Contra Cass. pen., sez. II, 11 dicembre 2020, n. 35477 e Cass. pen., sez. II, 12 marzo 2014, n. 14605, secondo cui opererebbero i limiti dell’art. 17, c. 30-ter, d.l. n. 78 del 2009 anche per l’a.g.o.
(4) Cfr., Corte conti, sez. Umbria, 4 febbraio 2016, n. 11; Corte conti, sez. Lombardia, 17 maggio 2021, n. 165.
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CORTE DEI CONTI, Sez. Giurisdizionale per la Lombardia - 1 febbraio 2022, n. 21SENTENZA
CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISD. PER LA REGIONE LOMBARDIA – 1 febbraio 2022, n. 21