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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Danno erariale, Pubblico impiego Numero: 3 | Data di udienza: 17 Novembre 2021

DANNO ERARIALEPUBBLICO IMPIEGO – Incarichi extralavorativi non autorizzati o non autorizzabili – Professori universitari – Mancato versamento dei compensi all’amministrazione – Danno – Giurisdizione della Corte dei Conti – Assunzione di cariche legali di amministratore in società dedite al commercio e all’industria – Divieto – Attività svolta gratuitamente – Valenza disciplinare – Professori universitari – Esercizio della libera professione mediante l’utilizzo dello strumento societario – Inapplicabilità dell’art. 53, c. 7, d.lgs. n. 165/2001. (Massime a cura di Luigi Carbone)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: Giurisdizionale
Regione: Lombardia
Città:
Data di pubblicazione: 11 Gennaio 2022
Numero: 3
Data di udienza: 17 Novembre 2021
Presidente: Tenore
Estensore: Grasso


Premassima

DANNO ERARIALEPUBBLICO IMPIEGO – Incarichi extralavorativi non autorizzati o non autorizzabili – Professori universitari – Mancato versamento dei compensi all’amministrazione – Danno – Giurisdizione della Corte dei Conti – Assunzione di cariche legali di amministratore in società dedite al commercio e all’industria – Divieto – Attività svolta gratuitamente – Valenza disciplinare – Professori universitari – Esercizio della libera professione mediante l’utilizzo dello strumento societario – Inapplicabilità dell’art. 53, c. 7, d.lgs. n. 165/2001. (Massime a cura di Luigi Carbone)



Massima

CORTE DEI CONTI. Sez. giurisdizionale per la Lombardia – 11 gennaio 2022, n. 3

DANNO ERARIALE – Pubblico impiego – Incarichi extralavorativi non autorizzati o non autorizzabili – Professori universitari – Mancato versamento dei compensi all’amministrazione – Danno – Giurisdizione della Corte dei Conti.

Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165 del 2001, in ordine al danno da mancato versamento alla propria amministrazione degli importi introitati a seguito di incarichi extralavorativi non autorizzati o non autorizzabili (in quanto vietati), anche qualora i percettori siano professori universitari a tempo definito che svolgano attività diverse da quelle libero-professionali, come tali invece consentite ope legis dall’art. 6, comma 12, l. n. 240 del 2010 (c.d. legge Gelmini)(1).

PUBBLICO IMPIEGO – Attività extralavorative – Professore universitario – Assunzione di cariche legali di amministratore in società dedite al commercio e all’industria – Divieto – Attività svolta gratuitamente – Valenza disciplinare.

Alla luce di una interpretazione testuale e logica che tenga conto di una visione più generale e sistemica del regime generale delle attività extralavorative dei pubblici dipendenti e connesse sanzioni, anche per un professore universitario  a tempo definito, a cui non è preclusa l’attività libero-professionale ai sensi dell’art. 6, comma 12, l. n. 240 del 2010 (c.d. legge Gelmini), l’assunzione di cariche legali di amministratore in società dedite al commercio e all’industria è assolutamente vietata, con conseguente applicabilità dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di violazione di tale divieto: non è però configurabile un danno ex art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001 allorché l’attività di amministratore sia svolta gratuitamente, ferma tuttavia la valenza disciplinare della condotta.

PUBBLICO IMPIEGO – Attività extralavorative – Professori universitari – Esercizio della libera professione mediante l’utilizzo dello strumento societario – Inapplicabilità dell’art. 53, c. 7, d.lgs. n. 165/2001.

Secondo una visione dinamica e sistemica, che tenga conto delle evoluzioni introdotte da discipline di carattere speciale, nonché, anche sulla scorta del progressivo adeguamento del diritto nazionale a quello di matrice eurounitaria, delle modalità attuali di esercizio della libera professione mediante l’utilizzo dello strumento societario (e non solo in forma individuale), ovvero mediante il ricorso a società fra professionisti, essendo consentito ai professori universitari a tempo definito l’espletamento di attività libero-professionale ai sensi dell’art. 6, comma 12, l. n. 240 del 2010 (c.d. legge Gelmini), tale attività ben può essere svolta anche in forma societaria: ne consegue l’inapplicabilità in questa ipotesi dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001.

Pres. Tenore, Est. Grasso – Procura regionale per la Lombardia (PM D’Urso) c. omissis (avv. Napoli)

(1) Sulla responsabilità dei docenti universitari per violazione dell’art. 53, d.lgs. n. 165 del 2001 cfr. L. CARBONE, La responsabilità erariale del professore universitario per violazione del regime di incompatibilità (nota a Corte dei conti, sez. giur. Regione Lombardia, sentenza 3 febbraio 2020 n. 11), in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2020, 1, p. 124 ss.


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Titolo Completo

CORTE DEI CONTI. Sez. giurisdizionale per la Lombardia – 11 gennaio 2022, n. 3

SENTENZA

CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISD. PER LA REGIONE LOMBARDIA – 11 gennaio 2022, n. 3

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