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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Danno erariale Numero: 283 | Data di udienza: 29 Settembre 2021

GIUDIZIO CONTABILE – Invito e citazione – Fatti storici e qualificazione giuridica immutati – Assenza di ulteriori accertamenti istruttori – Violazione del contraddittorio -Inconfigurablità – Società a partecipazione pubblica – Equiparabilità ad una P.A. – Parametri – Compensatio obliqua – Qualifica di ente pubblico – Elementi – Fattispecie – DANNO ERARIALE – Illecito erariale – Decreto semplificazioni – Recepimento con portata sostanziale della lettura in chiave penalistica del dolo – Superamento dell’orientamento favorevole al c.d. dolo contrattuale (massime a cura di Luigi Carbone)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: Giurisdizionale
Regione: Lombardia
Città: Milano
Data di pubblicazione: 11 Ottobre 2021
Numero: 283
Data di udienza: 29 Settembre 2021
Presidente: Tenore
Estensore: Tenore


Premassima

GIUDIZIO CONTABILE – Invito e citazione – Fatti storici e qualificazione giuridica immutati – Assenza di ulteriori accertamenti istruttori – Violazione del contraddittorio -Inconfigurablità – Società a partecipazione pubblica – Equiparabilità ad una P.A. – Parametri – Compensatio obliqua – Qualifica di ente pubblico – Elementi – Fattispecie – DANNO ERARIALE – Illecito erariale – Decreto semplificazioni – Recepimento con portata sostanziale della lettura in chiave penalistica del dolo – Superamento dell’orientamento favorevole al c.d. dolo contrattuale (massime a cura di Luigi Carbone)



Massima

CORTE DEI CONTI, Sez. Giurisdizionale per la Lombardia, 11 ottobre 2021, n. 283

GIUDIZIO CONTABILE – Invito e citazione – Fatti storici e qualificazione giuridica immutati – Assenza di ulteriori accertamenti istruttori – Violazione del contraddittorio – Inconfigurablità.

Secondo pacifici indirizzi giurisprudenziali anteriori e successivi al d.lgs. n.174 del 2016, ed oggi in base all’art. 87 c.g.c. (che àncora la nullità ad una discrasia sugli “elementi essenziali del fatto”), alcuna nullità per violazione del contraddittorio si configura quando i fatti storici e la qualificazione giuridica degli stessi restano i medesimi nell’invito e nella citazione, senza che la Procura, tra l’altro, abbia fatto ulteriori accertamenti istruttori dopo l’invito (1)

GIUDIZIO CONTABILE – Società a partecipazione pubblica – Equiparabilità ad una P.A. – Parametri – Compensatio obliqua.

In applicazione di un criterio qualificatorio uniforme ed oggettivo, nonché per coerenza ermeneutica e logica, i parametri, di conio giurisprudenziale (sulla scorta dei referenti normativi), per definire una società a partecipazione pubblica come soggetto equiparabile ad una P.A., debbono essere i medesimi sia per radicare (o escludere) la giurisdizione contabile, sia per valutare nel merito se, a monte e prioritariamente, vi sia stata una c.d. compensatio obliqua a favore di un soggetto qualificabile come pubblico, idonea ad escludere in radice l’ipotizzato danno erariale. In tale prospettiva, non potrà quindi operare una “compensatio obliqua” ex art.1, c 1-bis l. n.20 del 1994, idonea ad escludere il danno erariale patito da una P.A., allorché il soggetto avvantaggiato non abbia natura pubblica, come nel caso di una società a partecipazione pubblica solo maggioritaria, non concessionaria, né in house.

GIUDIZIO CONTABILE – Qualifica di ente pubblico – Elementi – Fattispecie.

Affinché si possa attribuire ad un soggetto la qualifica di ente pubblico in assenza di un dato normativo testuale, occorre far ricorso agli elementi che tradizionalmente vengono in rilievo nell’elaborazione della nozione di ente pubblico e che attengono ai seguenti momenti: a) genetico; b) organizzativo; c) dell’attività; d) dello scopo. Alla luce di tali parametri, ai fini del giudizio contabile per responsabilità amministrativa o per l’operatività della “compensatio obliqua” di cui all’art.1, c 1-bis l. n.20 del 1994, deve escludersi la riconducibilità di Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e del relativo Fondo Investimenti per la Valorizzazione alla nozione di ente pubblico o di società in house o di società concessionaria legata da rapporto di servizio ad enti pubblici quotisti o terzi, non potendosi attribuire rilevanza a tali fini alla settoriale qualifica della medesima CDP s.p.a. come “organismo di diritto pubblico”, rilevante per la diversa finalità del rispetto della normativa sull’evidenza pubblica.

DANNO ERARIALE – Illecito erariale – Decreto semplificazioni – Recepimento con portata sostanziale della lettura in chiave penalistica del dolo – Superamento dell’orientamento favorevole al c.d. dolo contrattuale.

Secondo la prevalente giurisprudenza contabile, il recente art. 21, c. 1, d.l. n.76 del 2020 conv.to in l. n.120/2020 (prorogato al 30.6.2023 dall’art. 51, c. 1, lett. h), del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, c.d. decreto Semplificazioni-bis) ha recepito con portata non interpretativa o processuale, ma sostanziale e, dunque, non retroattiva, la tesi favorevole ad una lettura in chiave penalistica del dolo (come coscienza e volontà non solo della condotta, ma anche dell’evento doloso), prendendo così posizione rispetto al contrasto esistente nell’ambito della stessa giurisprudenza contabile in ordine a tale componente strutturale dell’illecito erariale, onde superare alcuni orientamenti aderenti alla tesi favorevole al c.d. dolo contrattuale (da inadempimento volontario dell’obbligazione contrattuale)(2)

Pres. ed Est. Tenore – Procura regionale per la Lombardia (PM Napoli, Grasso) c. Bergamaschi (avv.ti Balzarini, Mascetti), Bonomelli (avv. Rinaldi), Locatelli (avv. Luciano)

 

(1) Cfr. Corte conti, sez. Riun., n. 7/1998/QM; Corte conti, sez. Riun., n. 14/1998/QM; Corte conti, sez. I App., 12 maggio 2017, n. 170; Corte conti, sez. Emilia Romagna, 29 giugno 2017, n. 150; Corte conti, sez. Campania, 24 gennaio 2018, n. 37.

(2) A tal proposito, cfr. Corte conti, sez. II App., 16 marzo 2021, n. 95; Corte conti, sez. I App., 2 settembre 2020, n. 234; Corte conti, sez. I App., 16 novembre 2020, n. 317; Corte conti, sez. I App., 12 ottobre 2020, n. 263; Corte conti, sez. Lombardia, 6 ottobre 2020, n. 152; Corte conti, sez. Liguria, 5 ottobre 2020, n. 68. Per un’analisi delle modifiche, apportate dal d.l. 16 2021, n. 77 (c.d. “decreto semplificazioni-bis”), in materia di responsabilità erariale con specifico riferimento all’elemento soggettivo cfr. C. PAGLIARIN, L’elemento soggettivo dell’illecito erariale nel “decreto semplificazioni”: ovvero la “diga mobile” della responsabilità, in federalismi.it, n. 10/2021 e L. CARBONE, Problematiche e prospettive della responsabilità erariale: dalla gestione dell’emergenza epidemiologica all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in AmbienteDiritto.it, n. 2/2021.


Allegato

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Titolo Completo

CORTE DEI CONTI, Sez. Giurisdizionale per la Lombardia, 11 ottobre 2021, n. 283

SENTENZA

CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISD. PER LA REGIONE LOMBARDIA – 11 ottobre 2021, n. 283-1

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