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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Danno erariale Numero: 103 | Data di udienza: 23 Febbraio 2022

DANNO ERARIALE – Danno all’immagine – Violenza sessuale a danno di minore adescata su facebook – Assenza del nesso di occasionalità necessaria con il ruolo o con l’esercizio dei poteri tipici – Condotta privata – Non ascrivibilità del danno reputazionale (massima a cura di Luigi Carbone)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: Giurisdizionale
Regione: Lombardia
Città:
Data di pubblicazione: 12 Aprile 2022
Numero: 103
Data di udienza: 23 Febbraio 2022
Presidente: Tenore
Estensore: Chirieleison


Premassima

DANNO ERARIALE – Danno all’immagine – Violenza sessuale a danno di minore adescata su facebook – Assenza del nesso di occasionalità necessaria con il ruolo o con l’esercizio dei poteri tipici – Condotta privata – Non ascrivibilità del danno reputazionale (massima a cura di Luigi Carbone)



Massima

CORTE DEI CONTI, Sez. Giurisdizionale per la Lombardia – 12 aprile 2022, n. 103

DANNO ERARIALE – Danno all’immagine – Violenza sessuale a danno di minore adescata su facebook – Assenza del nesso di occasionalità necessaria con il ruolo o con l’esercizio dei poteri tipici – Condotta privata – Non ascrivibilità del danno reputazionale.

Alla luce di univoci canoni giurisprudenziali e dottrinali e sulla scorta dalla ricostruzione storica dei fatti, non è configurabile un danno erariale all’immagine dell’amministrazione militare di appartenenza di un carabiniere, condannato in modo irrevocabile per fatti di violenza sessuale ai danni di una minore adescata su facebook, che abbia agito, pur utilizzato anche il computer a lui in uso preso la sede di servizio, senza qualificarsi e sotto falso nome, con finalità egoistiche, allo scopo del soddisfacimento dei propri istinti sessuali, non apparendo la condotta in alcun modo legata da un nesso di occasionalità necessaria né con il ruolo, né con l’esercizio dei poteri tipici di cui è titolare un tutore dell’ordine, in quanto posta in essere al di fuori dell’esercizio, in contesti privatistici, e senza abuso delle proprie funzioni, mai palesate. In tale prospettiva, non potendosi ritenere che la successiva scoperta giudiziaria e giornalistica della professione del carabiniere trasformi questa condotta privata in “istituzionale” in senso lato, non può dunque ascriversi al medesimo un danno reputazionale postumo derivante dal discredito causato esclusivamente dalla divulgazione giornalistica, che ne ha reso pubblica la relativa appartenenza all’Arma dei Carabinieri(1).

Pres. Tenore, Est. Chirieleison – Procura regionale per la Lombardia (PM Papa) c. omissis (n.c.)

(1) Sulla nozione di occasionalità necessaria e sui diversi indirizzi interpretativi si vedano V. TENORE, Responsabilità solidale della P.A. per danni arrecati a terzi da propri dipendenti: auspicabile il recupero di una nozione rigorosa di occasionalità necessaria con i fini istituzionali, in lexitalia.it, n. 2/2005, e V. TENORE, “Occasionalità necessaria” con i fini istituzionali e responsabilità solidale indiretta della p.a. per danni arrecati a terzi da propri dipendenti, in www.giustiziacivile.com. In giurisprudenza, cfr. Cass. civ., Sez. un., sent. n.13246 del 2019.


Allegato


Titolo Completo

CORTE DEI CONTI, Sez. Giurisdizionale per la Lombardia - 12 aprile 2022, n. 103

SENTENZA

n.29502

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

prof. Vito Tenore Presidente

dott. Massimo Chirieleison Giudice relatore

dott. Gaetano Berretta Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n° 29502 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia nei confronti di X (n.c.).

Uditi, nell’udienza del giorno 23 febbraio 2022, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Mara Odorici, il Pubblico ministero rappresentato in udienza dal Sostituto Procuratore Generale Valentina Papa.

Per ragioni di contingentamento dei tempi, la relazione di causa è stata data per letta con il consenso delle parti.

Nessuno è presente per il convenuto.

FATTO

1. Con atto di citazione regolarmene notificato, la Procura Regionale presso questa Sezione citava in giudizio X, come sopra generalizzato, per sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero della Difesa –Arma dei Carabinieri- della somma di euro 50.000,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, a titolo di danno all’immagine subito dall’Arma dei Carabinieri.

2. La Procura attrice riferiva che con segnalazione datata 27.2.2019, il Comando Legione Carabinieri Lombardia riferiva alla Procura regionale sui fatti relativi al proc. pen. omissis radicato dalla Procura della Repubblica di omissis nei confronti di omissis, militare dell’Arma al momento dei fatti, per il reato di violenza sessuale nei confronti di minorenne (art. 609 bis c.p.).

3. Dalla documentazione acquisita e depositata agli atti del giudizio risultava che:

– con ordinanza in data 12.6.2017 il GIP presso il Tribunale di Omissis applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del militare per il reato di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.);

-in esito a giudizio abbreviato, il GUP presso il Tribunale di Omissis condannava il militare alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, con interdizione perpetua di ogni ufficio attinente alla tutela e alla curatela di minori, al risarcimento del danno alla parte civile e alle spese;

-con sentenza del 6.4.2018 la Corte di appello di Omissis riduceva la pena inflitta al militare ad anni due e giorni 20 di reclusione. La sentenza passava in giudicato in seguito alla declaratoria di inammissibilità dell’interposto ricorso per cassazione (sentenza in data 18.10.2018);

-con atto in data 27.2.2019 l’amministrazione costituiva in mora il militare, relativamente a tutti i danni patrimoniale e non patrimoniali dallo stesso cagionati;

– i fatti in questione avevano avuto diffusione mediatica.

4. Ritenendo sussistere tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, la Procura agiva in giudizio per veder riconosciuto il diritto al risarcimento per danno erariale per danno all’immagine arrecato al Ministero della Difesa- Arma dei Carabinieri. Veniva pertanto convenuto in giudizio il Sig. X che, a seguito dell’emissione di regolare invito a dedurre, presentava deduzioni scritte. Citato in giudizio, non si costituiva e non svolgeva attività difensiva non facendo pervenire alcuna memoria scritta.

5. All’udienza dibattimentale del 23 febbraio 2022, il P.M sviluppava gli argomenti richiamati nell’atto di citazione.

Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, il convenuto va dichiarato contumace, poiché, pur avendo ricevuto regolare notifica dell’atto di citazione, del pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell’udienza e della comunicazione di segreteria inerente alla celebrazione dell’udienza in presenza, non si è costituito in giudizio.

2. I fatti rilevanti in questa sede, ai sensi dell’art. 651 c.p.p., risultano accertati nell’ambito del richiamato procedimento penale, definito in modo irrevocabile dalle citate sentenze dell’Autorità giudiziaria, con le quali è stato definitivamente accertato la colpevolezza del convenuto in relazione alla commissione di fatti di violenza sessuale ex art. 609 bis c.p.

2.1. In estrema sintesi, i fatti oggetto del procedimento penale sono così riassumibili.

In data 29.3.2016, una minore residente in omissis, convinta di avere un appuntamento con tale Tizio di anni diciannove, sino a quel momento conosciuto solo virtualmente tramite facebook, recatasi nel luogo dell’incontro, trovava ad aspettarla un uomo adulto che, dopo averla aggredita, legandole dietro la schiena le braccia e coprendole gli occhi con nastro adesivo, la trascinava in un bosco vicino dove la obbligava a subire atti sessuali.

Le successive indagini consentivano di appurare che “Tizio“, nome corrispondente ad un profilo Facebook di fantasia, si identificava nell’App. sc. X, all’epoca effettivo presso il Nucleo Comando del Nucleo CC omissis. Per chattare con la minore, il carabiniere aveva utilizzato il proprio smartphone, nonché il computer a lui in uso preso la sede di servizio.

La presenza del militare, nel luogo e nell’ora esatta in cui si erano svolti i fatti denunciati di violenza in danno alla minore, veniva accertata mediante localizzazione della cella telefonica del telefonino in uso al convenuto.

3. La contestazione di danno erariale formulata dalla Procura Regionale con l’atto introduttivo il presente giudizio di responsabilità amministrativa, si fonda essenzialmente su tre elementi: la commissione da parte del convenuto X di un reato, la sua appartenenza all’Arma dei Carabinieri ed il “clamore mediatico” che tale condotta avrebbe ricevuto.

4. Nel merito, non sussistono gli elementi idonei a supportare la ipotizzata fattispecie di responsabilità amministrativa imputabile in capo al convenuto.

5. Per quanto concerne la ricostruzione storica dei fatti, il Collegio ritiene di attenersi a quella operata dal giudice penale, stante la portata vincolante del giudicato ex art. 651 c.p.p..

Doverosa appare, tuttavia, la rivalutazione da parte di questo giudice contabile dei medesimi fatti, per cui è intervenuta condanna penale, al fine di determinare l’effettiva sussistenza dei presupposti per la configurazione di un danno erariale, nella specie all’immagine alla amministrazione militare di appartenenza.

6. Come è noto, le condotte illecite, integranti gli estremi di reato, poste in essere dagli amministratori/funzionari possono essere di per sé idonee, ove percepite nel loro disvalore all’esterno, a ledere l’immagine della P.A. .

6.1. Va premesso, in ordine alla risarcibilità del danno all’immagine ipotizzato dalla attrice Procura in capo all’amministrazione di appartenenza del reo, che lo stesso costituisce un principio del tutto consolidato nella giurisprudenza sia di questa Corte (SS.RR., n. 10/2003/QM) che della Corte di cassazione (Sez. un., n.5568/97; Id., n. 744/99; Id., n. 98/98; Id., n. 20886/06), univoche nel ravvisare tale fattispecie nel grave nocumento arrecato al prestigio, all’immagine ed alla personalità pubblica della P.A., in conseguenza e quale effetto della condotta penalmente rilevante posta in essere in assoluto spregio dei doveri di disciplina e al giuramento prestato, e tale da ledere gravemente il prestigio dell’istituzione di appartenenza. Doveri che, soprattutto per gli appartenenti alle Forze di Polizia, impongono, tra l’altro, di tenere, in ogni circostanza, una condotta esemplare a salvaguardia del prestigio dell’Arma (art. 712 ss. d.P.R. n. 90/2010).

6.2. La prevalente giurisprudenza di questa Corte, ancorchè non univoca, ha inoltre più volte ripetutamente affermato che, a far tempo dall’entrata in vigore del codice di giustizia contabile, la pretesa risarcitoria per danni all’immagine della P.A. è azionabile anche per i reati comuni, come nella specie, dei pubblici dipendenti in danno della P.A. (C. conti, sez. Lombardia, 11.10.2021 n.282; id., sez. Lombardia, 21.7.2021 n.233; id., sez. Piemonte, n. 203 del 2021; id., sez. Emilia Romagna n. 152 del 2021; id., sez. Lombardia n. 140/2020; id., sez. Emilia-Romagna, 20.1.2020, n.5; id., sez. Liguria, 10.12.2019, n.204; id., sez. Lombardia, 1.12.2016 n.201; id., sez. Lombardia 15.3.2017 n.33; id., sez. Lombardia 12.7.2017 n.113; id., sez. app. Sicilia 13.12.2016 n.200; id., sez. app. Sicilia, 28.11.2016 n.183; id., sez. Sicilia, n.686 del 2017; id., sez. Emilia-Romagna, 16.11.2017 n.225 e id., sez. Emilia, 24.11.2017 n. 229; id., II Sez. centr. app., 23.10.2017 n.745; id., n.735/2017), alla luce del sopravvenuto art.4, lett. h) dell’allegato 3 (norme transitorie e abrogazioni) del Codice di Giustizia Contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 entrato in vigore il 7 ottobre 2016), tema, quest’ultimo, lambito anche dalla pronuncia n. 145/2017 della Corte costituzionale.

6.3. Più in particolare, la giurisprudenza della Corte dei Conti ha già riconosciuto il risarcimento del danno all’immagine della P.A. a seguito della commissione di reati di violenza sessuale in situazioni di occasionalità necessaria con compiti d’ufficio.

Tra i vari precedenti, si richiamano: la Sentenza n°21/2022 di questa Sezione, concernente condotte di violenza sessuale poste in essere su prostitute da appartenenti a forze di Polizia, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e la Sentenza n° 7/2018 della Sez. Giur. Emilia-Romagna, sempre per condotte di violenza sessuale commesse da un docente civile di una Accademia Militare nei confronti di due militari-allievi dell’Accademia stessa.

Non mancano poi in letteratura casi di lesioni all’immagine dell’amministrazione scolastica per abusi su minori perpetrati da docenti in occasione di servizio (C. conti, sez.Friuli Venezia Giulia, 2.1.20202 n.1; id., sez.Liguraia, 7.5.2018 n.153).

6.4. In tutti i casi sopra richiamati, la Corte dei Conti ha sempre riconosciuto la lesione all’immagine dell’Amministrazione militare a seguito di condotte tenute dai propri funzionari pubblici, civili e militari, integranti gli estremi di reati a sfondo sessuale posti in essere però in situazione di occasionalità necessaria con compiti d’ufficio.

7. Il Collegio, avendo ben presente gli orientamenti sopra richiamati, non può esimersi, tuttavia, dall’operare una stretta valutazione degli specifici fatti per cui è causa, al fine di pervenire ad una pronuncia di assoluzione per mancanza di uno degli elementi tipici della responsabilità amministrativa, non essendo ravvisabile nella vicenda in esame, il necessario collegamento fra il fatto-reato ed il ruolo di carabiniere ricoperto dal convenuto. Difetta, in altre parole, l’occasionalità necessaria dei fatti perpetrati con compiti d’istituto, avendo il convenuto agito in contesti privatistici, sotto falso nome e senza evidenziare la qualifica rivestita, in circostanze fattuali che esulano completamente dalle sue mansioni di Carabiniere.

7.1. Difatti, il convenuto X, nel caso sottoposto all’esame del Collegio, al momento dei fatti, non rivestiva alcun ruolo istituzionale, non palesava né abusava della sua qualità di pubblico ufficiale per commettere il reato, né, tantomeno, aveva mai riferito alla persona offesa di essere un appartenente all’Arma dei Carabinieri, celando, al contrario, sia la propria qualifica di tutore dell’ordine, sia le altre qualità personali, utilizzando di fatto una identità falsa per commettere il reato.

7.2. A differenza dei precedenti sopra richiamati, in cui la lesione del danno all’immagine azionata era ravvisabile in condotte palesemente istituzionali e causalmente legate anche ad altre fattispecie di reato, quali il peculato ex art. 314 e la concussione ex. 317 c.p., connessi e strumentali al coevo reato di violenza sessuale, nel caso di cui alla causa, il convenuto ha sostanzialmente agito come un privato cittadino, senza abusare della propria qualifica e senza commettere altri reati connessi alla qualifica rivestita. Manca, in altre parole, quello che in giurisprudenza viene definito come “nesso di occasionalità necessaria”, inteso come collegamento tra fatto commesso e “munus publicum”.

8. Al tal riguardo, il Collegio ritiene doverosa effettuare una ricognizione della giurisprudenza, sia di questa Corte dei conti, sia del Giudice di legittimità, che si è occupata del cd. “nesso di occasionalità necessaria” –sebbene, nel secondo filone, al diverso fine della ricostruzione dell’istituto della responsabilità civile della PA verso terzi- al fine di trarre spunti di insegnamento utili per una corretta riflessione sulla posizione del funzionario nell’ambito della amministrazione di appartenenza e il nesso tra i fatti commessi e la qualifica rivestita.

8.1. Questa Corte, in perfetta sintonia con la miglior dottrina giuscontabile, ha più volte chiarito che “la responsabilità amministrativa presuppone che il soggetto, legato all’Amministrazione da un rapporto di impiego o di servizio, debba rispondere del danno da lui causato nell’esercizio di un’attività illecita, tale dovendosi considerare non solo quella costituente svolgimento diretto della funzione propria del rapporto di impiego e di servizio, ma anche quella avente carattere strumentale per l’esercizio della medesima funzione, sempre che detta attività rinvenga nel rapporto l’occasione necessaria del suo manifestarsi, ancorché rappresenti un’illecita deviazione dell’attribuzione del servizio” (C. conti, sez. III app., 20 aprile 2016, n. 150, ma cfr. anche C.conti, sez. Marche, 2 dicembre 2016, n. 74, e id., sez.Marche, 14 novembre 2019 n.223, che hanno entrambe dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti a favore dell’a.g.o., relativamente al danno pubblico cagionato da un dipendente comunale — reo di aver volontariamente incendiato un automezzo comunale adibito al trasporto di rifiuti — ciò in considerazione della circostanza che dalla condotta illecita contestata “…non emerge alcun legame di occasionalità necessaria con il rapporto di servizio del convenuto”).

8.2. Ma anche la giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte, (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 15 settembre 2020, n. 19111), è ormai ferma nel ritenere che, in tema di danni derivanti dalla condotta illecita del promotore di prodotti finanziari o assicurativi, la responsabilità della banca o della compagnia di assicurazioni è astrattamente inquadrabile quale responsabilità oggettiva ex art. 2049 c.c. — norma rispetto alla quale l’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58 del 1998 si pone in rapporto di specie a genus, donde la piena ammissibilità del riferimento, in ricorso, alla norma generale, non comportando esso alcun mutamento del quadro fattuale e giuridico tenuto presente dal giudice di merito — cioè quale ipotesi di responsabilità indiretta per il danno provocato dal proprio incaricato, in quanto agevolato o reso possibile dalle incombenze demandategli, su cui la preponente aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza.

Per la sua configurabilità è necessario e sufficiente, secondo la Cassazione, provare il “rapporto di occasionalità necessaria” tra la condotta antigiuridica posta in essere dall’agente e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente, nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente (o, comunque, il collaboratore dell’imprenditore) abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli.

8.3. Secondo la Cassazione appare evidente che non assumono decisivo rilievo la natura e la fonte del rapporto esistente tra preponente e preposto, essendo sufficiente anche una mera collaborazione od ausiliarità del preposto, nel quadro dell’organizzazione e delle finalità dell’impresa gestita dal preponente. Il fondamento della responsabilità ex art. 2049 va infatti rinvenuto non già nella formale esistenza di un rapporto di lavoro o di agenzia, ma nel rapporto effettuale che si istituisce quando per volontà di un soggetto (committente), altro soggetto (commesso) esplica in fatto attività per di lui conto e sotto il suo potere; in altre parole, è sufficiente che l’agente sia inserito, anche se temporaneamente o occasionalmente, nell’organizzazione aziendale, ed abbia agito per conto e sotto la vigilanza dell’imprenditore.

8.4. Tuttavia, in tema di responsabilità civile dello Stato del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente ex art. 2049 cc, (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 16 maggio 2019, n. 13246 ), lo Stato o l’ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l’esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo.

9. Appare evidente, alla luce di tali univoci canoni giurisprudenziali e dottrinali e sulla scorta dalla ricostruzione storica dei fatti, che il convenuto abbia agito, senza qualificarsi e sotto falso nome, con finalità egoistiche, allo scopo di soddisfacimento dei propri istinti sessuali, con una condotta che non appare in alcun modo legata da un nesso di occasionalità necessaria né con il ruolo, né con l’esercizio dei poteri tipici di cui è titolare un tutore dell’ordine, in quanto posta in essere al di fuori dell’esercizio e senza abuso delle proprie funzioni, mai palesate.

Né può ritenersi, con illogico ragionamento, che la successiva scoperta giudiziaria e giornalistica della professione del X trasformi questa condotta privata in “istituzionale” in senso lato. Anzi, l’unica lesione patita dalla blasonata Arma dei Carabinieri deriva dalla improvvida divulgazione mediatica della ascrizione dei fatti delittuosi ad un appartenente all’Arma da parte della stampa, causa unica della notorietà dell’episodio nelle sue ricadute lesive della reputazione della P.A. Non può dunque ascriversi al convenuto un danno reputazionale postumo derivante da discredito causato esclusivamente dalla divulgazione giornalistica, che ha reso pubblica una appartenenza del X a Forze di Polizia, circostanza che non era stata affatto palesata nel perfezionamento della pur gravissima condotta del convenuto.

10. In conclusione, ferma restando la inequivoca valenza penale e disciplinare della condotta (quest’ultima ben valutabile anche a fronte di condotte extralavorative), la domanda in questa sede proposta dalla Procura regionale va rigettata e, conseguentemente, il convenuto X va assolto da ogni addebito.

Nulla per le spese di giudizio, stante la mancata costituzione del convenuto.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando

RIGETTA

La domanda proposta nei confronti di X che va pertanto assolto da ogni addebito.

Nulla per le spese di giudizio.

Il Collegio, considerata la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei convenuti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022.

IL GIUDICE ESTENSORE                                      IL PRESIDENTE
(Massimo Chirieleison)                                              (Vito Tenore)
Firmato digitalmente Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il


Il Direttore di Segreteria

Salvatore Carvelli
Firmato digitalmente

In esecuzione del Provvedimento ai sensi del menzionato art. 52, D. Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei convenuti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

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