PROCESSO CONTABILE – Principio della ragione più liquida – Esame del merito della causa in via prioritaria rispetto alle questioni preliminari – Motivi suscettibili di definire il giudizio – DANNO ERARIALE – Approvazione di un rendiconto non rispettoso del patto di stabilità – Danno derivante dal mancato rispetto dei limiti di spesa – Nesso causale – Insussistenza – Rilevanza degli atti programmatici e dei successivi atti di impegno – Compensazione delle spese – Novità della questione – Complessità delle vicende fattuali (Massime a cura di Luigi Carbone)
Provvedimento: Sentenza
Sezione: Giurisdizionale
Regione: Lombardia
Città:
Data di pubblicazione: 20 Ottobre 2022
Numero: 243
Data di udienza: 28 Settembre 2022
Presidente: Tenore
Estensore: Grasso
Premassima
PROCESSO CONTABILE – Principio della ragione più liquida – Esame del merito della causa in via prioritaria rispetto alle questioni preliminari – Motivi suscettibili di definire il giudizio – DANNO ERARIALE – Approvazione di un rendiconto non rispettoso del patto di stabilità – Danno derivante dal mancato rispetto dei limiti di spesa – Nesso causale – Insussistenza – Rilevanza degli atti programmatici e dei successivi atti di impegno – Compensazione delle spese – Novità della questione – Complessità delle vicende fattuali (Massime a cura di Luigi Carbone)
Massima
CORTE DEI CONTI, Sez. Giurisdizionale per la LOMBARDIA – 20 ottobre 2022, n. 243
PROCESSO CONTABILE – Principio della ragione più liquida – Esame del merito della causa in via prioritaria rispetto alle questioni preliminari – Motivi suscettibili di definire il giudizio.
In adesione al principio della “ragione più liquida”, il giudice contabile può decidere di affrontare prioritariamente il merito della causa, tralasciando di esaminare le questioni preliminari, costituendo ormai, ius receptum, anche nel processo contabile, il principio generale che consente al giudice di esaminare un motivo suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di questioni antecedenti secondo l’ordine logico-giuridico (1).
DANNO ERARIALE – Approvazione di un rendiconto non rispettoso del patto di stabilità – Danno derivante dal mancato rispetto dei limiti di spesa – Nesso causale – Insussistenza – Rilevanza degli atti programmatici e dei successivi atti di impegno.
Non sussiste il necessario nesso causale fra la condotta contestata in capo a chi procede ad approvare un rendiconto non rispettoso del patto di stabilità ed il conseguente danno derivante dal mancato rispetto dei limiti di spesa indicati nella normativa asseritamente violata (art. 7, commi 2 e ss., d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149). E, infatti, pur prendendo atto della illegittimità sottesa alla non corretta approvazione del rendiconto, il chiaro tenore normativo e, in particolare, il relativo contenuto sistematico, inducono a ritenere che alcun rilievo assuma, tale delibera, ai fini della concreta causazione del danno contestato atteso che, invero, assumerebbe pregnante rilevanza l’approvazione degli atti contabili programmatici ed i successivi atti con i quali si dovesse procedere ad impegnare le spese correnti in misura superiore al limite previsto dalle disposizioni sopra indicate.
PROCESSO CONTABILE – Compensazione delle spese – Novità della questione – Complessità delle vicende fattuali.
Sussistono giusti motivi, ex art. 31, comma 3, c.g.c., per la compensazione delle spese in ragione dell’assoluta novità della questione trattata nell’ipotesi in cui la fattispecie, caratterizzatasi per la complessità delle vicende fattuali-giuridiche anche in relazione alle ardite modalità elusive concretizzatesi all’interno dell’amministrazione comunale mediante un’unica operazione giuridica, rappresenta una novità nel panorama della giurisprudenza contabile che, in altre circostanze si è trovata a decidere casistiche di violazioni del patto di stabilità reiterate e sistematiche (2).
Pres. Tenore, Est. Grasso – Procura regionale per la Lombardia (PM Foggia) c. M.D. e altri
(1) Ex multis Cass. Sez. un., 8 maggio 2014, n. 9936; Cass. pen., 12 gennaio 2017, n. 17850; Cons. St., sez. VI, 4 ottobre 2017, n. 4626; Corte conti, sez. I App., 19 aprile 2018, n. 192; Corte conti, sez. I App., 17 ottobre 2017, n. 410; Corte conti, sez. II App., 21 settembre 2017, n. 635.
(2) Cfr. Corte conti, sez. II App., 11 febbraio 2020, n. 26; Corte conti, sez. III App., 6 ottobre 2016, n. 482.
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CORTE DEI CONTI, Sez. Giurisdizionale per la LOMBARDIA – 20 ottobre 2022, n. 243SENTENZA
CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISD. PER LA REGIONE LOMBARDIA – 20 ottobre 2022, n. 243