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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Danno erariale Numero: 251 | Data di udienza: 26 Ottobre 2022

DANNO ERARIALE – Danno da mancato versamento all’amministrazione degli importi introitati a seguito di incarichi extralavorativi non autorizzati – Professori universitari – Giurisdizione della Corte dei Conti – Rito ordinario tipico – PROCESSO CONTABILE – Mancata attivazione della P.A. ai fini del riversamento al proprio bilancio dei compensi introitati a seguito di incarichi extralavorativi non autorizzati – Azione del Procuratore contabile – Successiva azione dell’amministrazione volta ad ottenere il riversamento – Preclusione – Divieto del bis in idem – Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extralavorativi – Fattuale conoscenza dell’incarico espletato dal professore universitario da parte del Rettore, dei vertici universitari o dei media – Assenso tacito – Inconfigurabilità – Esistenza di accordi tra fondazione conferente ed Università di appartenenza – Non oblitera la necessità di richiedere le prescritte autorizzazioni- Corresponsabilità nel danno – Tolleranza, da parte del rettore, della situazione di illegalità del professore universitario – Condotta contraddittoria- Mancato versamento all’Università degli introiti derivanti da incarichi extralavorativi non autorizzati – Rettore – Organo apicale istituzionalmente deputato al rilascio dell’autorizzazione – Conoscenza dello svolgimento dell’incarico esterno – Colpa grave – Concorso al danno – Danno per la violazione del sinallagma lavorativo – Differenza tra retribuzione di docente a tempo pieno e a tempo definito – Attività extralavorativa occasionale ed unica – Non rileva – Prova del danno, sotto il profilo di un minore impiego della energie didattiche e scientifica – Danno automatico e presunto – Non è ipotizzabile (Massime a cura di Luigi Carbone)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: Giurisdizionale
Regione: Lombardia
Città:
Data di pubblicazione: 3 Novembre 2022
Numero: 251
Data di udienza: 26 Ottobre 2022
Presidente: Tenore
Estensore: Tenore


Premassima

DANNO ERARIALE – Danno da mancato versamento all’amministrazione degli importi introitati a seguito di incarichi extralavorativi non autorizzati – Professori universitari – Giurisdizione della Corte dei Conti – Rito ordinario tipico – PROCESSO CONTABILE – Mancata attivazione della P.A. ai fini del riversamento al proprio bilancio dei compensi introitati a seguito di incarichi extralavorativi non autorizzati – Azione del Procuratore contabile – Successiva azione dell’amministrazione volta ad ottenere il riversamento – Preclusione – Divieto del bis in idem – Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extralavorativi – Fattuale conoscenza dell’incarico espletato dal professore universitario da parte del Rettore, dei vertici universitari o dei media – Assenso tacito – Inconfigurabilità – Esistenza di accordi tra fondazione conferente ed Università di appartenenza – Non oblitera la necessità di richiedere le prescritte autorizzazioni- Corresponsabilità nel danno – Tolleranza, da parte del rettore, della situazione di illegalità del professore universitario – Condotta contraddittoria- Mancato versamento all’Università degli introiti derivanti da incarichi extralavorativi non autorizzati – Rettore – Organo apicale istituzionalmente deputato al rilascio dell’autorizzazione – Conoscenza dello svolgimento dell’incarico esterno – Colpa grave – Concorso al danno – Danno per la violazione del sinallagma lavorativo – Differenza tra retribuzione di docente a tempo pieno e a tempo definito – Attività extralavorativa occasionale ed unica – Non rileva – Prova del danno, sotto il profilo di un minore impiego della energie didattiche e scientifica – Danno automatico e presunto – Non è ipotizzabile (Massime a cura di Luigi Carbone)



Massima

CORTE DEI CONTI Sez. Giurisdizionale per la LOMBARDIA – 3 novembre 2022, n. 251

 

 

DANNO ERARIALE – Danno da mancato versamento all’amministrazione degli importi introitati a seguito di incarichi extralavorativi non autorizzati – Professori universitari – Giurisdizione della Corte dei Conti – Rito ordinario tipico.

Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165 del 2001, secondo rito ordinario tipico, in ordine al danno da mancato versamento alla propria amministrazione degli importi introitati a seguito di incarichi extralavorativi non autorizzati o non autorizzabili (in quanto vietati), anche qualora i percettori siano professori universitari e quale che sia la data di espletamento delle attività extralavorative, nonché sul danno da violazione del regime “a tempo pieno” da parte del docente universitario, con conseguenti riflessi in punto di maggiorazioni retributive percepite illegittimamente(1) .

 

DANNO ERARIALE – PROCESSO CONTABILE – Mancata attivazione della P.A. ai fini del riversamento al proprio bilancio dei compensi introitati a seguito di incarichi extralavorativi non autorizzati – Azione del Procuratore contabile – Successiva azione dell’amministrazione volta ad ottenere il riversamento – Preclusione – Divieto del bis in idem.

Quanto al profilo che attiene alla posizione della P.A. di appartenenza del dipendente percettore di compenso in difetto di autorizzazione, qualora tale Amministrazione non si attivi, anche in via giudiziale, facendo valere l’inadempimento degli obblighi del rapporto di lavoro, per ottenerne il riversamento nel proprio bilancio e abbia, invece, a tal fine agito il Procuratore contabile, in ragione della responsabilità erariale di cui alla tipizzata fattispecie legale ex art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165 del 2001, non potrà più la medesima Amministrazione promuovere azione per ottenere detto riversamento, con conseguente sterilizzazione della possibilità di un conflitto di giudicati. È, infatti, da escludere, stante il divieto del bis in idem, una duplicità di azioni attivate contestualmente che – seppure recanti la propria specificità – tendono a conseguire, dinanzi al giudice munito di giurisdizione per ciascuna di esse, lo stesso identico petitum (predeterminato dal legislatore) in danno del medesimo soggetto obbligato in base ad un’unica fonte (quella legale) e cioè i compensi percepiti dal dipendente pubblico in difetto di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico che li ha determinati, i quali una volta soltanto possono essere oggetto di recupero al fine di essere destinati al bilancio dell’amministrazione di appartenenza di quel dipendente.

 

DANNO ERARIALE – Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extralavorativi – Fattuale conoscenza dell’incarico espletato dal professore universitario da parte del Rettore, dei vertici universitari o dei media – Assenso tacito – Inconfigurabilità – Esistenza di accordi tra fondazione conferente ed Università di appartenenza – Non oblitera la necessità di richiedere le prescritte autorizzazioni.

Il docente universitario è responsabile del danno da mancato versamento alla propria Università degli importi introitati a seguito di incarichi extralavorativi non autorizzati e, in particolare, per l’incarico esterno di componente del Consiglio di amministrazione di una fondazione, a fronte del obbligo legale e regolamentare di richiedere previamente l’autorizzazione a tale espletamento, non potendosi configurare la fattuale conoscenza dell’incarico espletato da parte del Rettore, dei vertici universitari o dei media come un assenso tacito o una rassicurante indicazione per un pubblico dipendente qualificato, quale è un accademico, circa la libera espletabilità dell’incarico. Tale conclusione non è messa in discussione dalla presenza di accordi tra fondazione conferente l’incarico ed Università di appartenenza, in quanto tali moduli convenzionali di portata generale non obliterano la necessità di richiedere le prescritte autorizzazioni lavoristiche individuali ancorché conseguenziali ad accordi basici di più ampia portata, servendo la previa autorizzazione, per l’espletamento di incarichi extralavorativi autorizzabili e non preclusi dalla normativa legislativa e regolamentare ai professori anche a tempo pieno, a valutare la loro concreta compatibilità con le mansioni svolte e a prevenire conflitti di interesse.

 

DANNO ERARIALE – Corresponsabilità nel danno – Tolleranza, da parte del rettore, della situazione di illegalità del professore universitario – Condotta contraddittoria.

Si deve ritenere corresponsabile del danno da mancato versamento alla propria Università degli importi introitati a seguito di incarichi extralavorativi non autorizzati, sul piano concausale, anche il Rettore che tiene una condotta contraddittoria, tale da essere qualificata addirittura come “sconcertante”, ovvero che, da un lato, dichiara di sapere dell’incarico svolto dal professore universitario, ma di aver appreso solo qualche anno dopo tale conoscenza della assenza di propria autorizzazione (pur essendo egli stesso a dover autorizzare incarichi ai propri professori), e, dall’altro lato, segnala dopo anni alla Procura erariale un danno che ha concorso a causare tollerando una situazione di illegalità in cui versava il docente.

 

DANNO ERARIALE – Mancato versamento all’Università degli introiti derivanti da incarichi extralavorativi non autorizzati – Rettore – Organo apicale istituzionalmente deputato al rilascio ddell’autorizzazione – Conoscenza dello svolgimento dell’incarico esterno – Colpa grave – Concorso al danno.

Il Rettore, quale organo apicale istituzionalmente deputato al rilascio di autorizzazioni all’espletamento di incarichi esterni da parte di suoi docenti, con la dichiarazione con cui platealmente evidenzia di sapere che il docente svolgeva un incarico esterno, “dovendo” dunque (e non solo “potendo”) sapere se per tale incarico egli stesso aveva o meno rilasciato autorizzazione e avendo invece abdicato a tale doverosa ed immediata valutazione, concorre, sul piano etiologico-causale e psicologico (con colpa molto grave), al 50% al danno, da mancato versamento alla propria Università degli importi introitati a seguito di incarichi extralavorativi non autorizzati, contestato al solo docente, restando quindi impregiudicata ogni eventuale ed ulteriore iniziativa della Procura contabile nei confronti dei possibili coautori del danno acclarato e necessariamente ridotto per l’apporto di terzi.

 

DANNO ERARIALE – Danno per la violazione del sinallagma lavorativo – Differenza tra retribuzione di docente a tempo pieno e a tempo definito – Attività extralavorativa occasionale ed unica – Non rileva – Prova del danno, sotto il profilo di un minore impiego della energie didattiche e scientifica – Danno automatico e presunto – Non è ipotizzabile.

Alcun danno per violazione del sinallagma lavorativo è ipotizzabile, quale differenza tra retribuzione di docente a tempo pieno e docente a tempo definito, allorché l’attività extralavorativa, occasionale ed unica, sia consentita anche a professori a tempo pieno ex art. 6, comma 10, l. n. 240 del 2010 – non potendo trovare applicazione il noto filone giurisprudenziale riguardante l’espletamento di ben più assorbenti e sistematiche attività continuative libero professionali (ancorché “camuffate” da attività consulenziali o di studio) da parte di professori a tempo pieno – attività non solo vietate a questi ultimi, ma anche, di regola (e salvo accurata prova contraria), aventi evidenti ricadute sulla minor resa qualitativa e temporale del docente che operi contra legem in modo professionale. Ai fini della configurabilità di tale responsabilità è comunque sempre necessaria la prova che il docente abbia arrecato danno alla propria Università sotto il profilo di un minore impiego delle proprie “energie” didattiche e scientifiche, non essendo ipotizzabile un danno automatico e presunto da differenze stipendiali.

Pres. ed Est. Tenore – Procura regionale per la Lombardia (PM Foggia) c. Redi (avv. Nespor)

 

(1) Sulla responsabilità dei docenti universitari per violazione dell’art. 53, d.lgs. n. 165 del 2001 cfr. L. CARBONE, La responsabilità erariale del professore universitario per violazione del regime di incompatibilità (nota a Corte dei conti, sez. giur. Regione Lombardia, sentenza 3 febbraio 2020 n. 11), in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2020, 1, p. 124 ss.


Allegato

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Titolo Completo

CORTE DEI CONTI Sez. Giurisdizionale per la LOMBARDIA - 3 novembre 2022, n. 251

SENTENZA

 

 

 

CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISD. PER LA REGIONE LOMBARDIA – 3 novembre 2022, n. 251

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