PUBBLICO IMPIEGO – Corte dei Conti – Responsabilità amministrativa – Mansioni di fatto – Retribuibilità – Spettanza – Condizioni – Assenza di illiceità forte della causa e di codeterminazione delle parti ad una causa illecita – Referenti – Art.1, co.1-bis, l. n.20/1994 e art.2126 c.c. – Auspicato ripensamento dell’indirizzo contabile ostativo – Argomenti – Possesso del titolo richiesto – Ma con voto minore rispetto al dichiarato – Utilità della prestazione – Sussiste – Ragioni – Mansioni generiche e non altamente specialistiche.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: Giurisdizionale
Regione: Lombardia
Città:
Data di pubblicazione: 27 Maggio 2024
Numero: 97
Data di udienza: 22 Aprile 2024
Presidente: Tenore
Estensore: Tenore
Premassima
PUBBLICO IMPIEGO – Corte dei Conti – Responsabilità amministrativa – Mansioni di fatto – Retribuibilità – Spettanza – Condizioni – Assenza di illiceità forte della causa e di codeterminazione delle parti ad una causa illecita – Referenti – Art.1, co.1-bis, l. n.20/1994 e art.2126 c.c. – Auspicato ripensamento dell’indirizzo contabile ostativo – Argomenti – Possesso del titolo richiesto – Ma con voto minore rispetto al dichiarato – Utilità della prestazione – Sussiste – Ragioni – Mansioni generiche e non altamente specialistiche.
Massima
CORTE DEI CONTI, Sez. giurisdizionale per la Regione Lombardia – 27 maggio 2024 n. 97
PUBBLICO IMPIEGO – Corte dei Conti – Responsabilità amministrativa – Mansioni di fatto – Retribuibilità – Spettanza – Condizioni – Assenza di illiceità forte della causa e di codeterminazione delle parti ad una causa illecita – Referenti – Art.1, co.1-bis, l. n.20/1994 e art.2126 c.c. – Auspicato ripensamento dell’indirizzo contabile ostativo – Argomenti.
L’indirizzo giuscontabile ostativo al riconoscimento della retribuibilità delle mansioni di fatto svolte a favore della PA da soggetto privo di titolo per l’accesso alla qualifica, va rimeditato alla luce dell’ampia e onnicomprensiva portata dell’art.1, co.1-bis, l. n.20 del 1994 e di una corretta lettura dell’art.2126 c.c. che preclude il pagamento delle mansioni di fatto solo in caso di “illiceità forte” della causa del contratto, ovvero per contrasto con norme generali e fondamentali e con principi basilari dell’ordinamento e solo quando le parti si siano entrambe codeterminate ad un contratto causalmente illecito “in senso forte”.
PUBBLICO IMPIEGO – Corte dei Conti – Responsabilità amministrativa – Mansioni di fatto – Retribuibilità – Spettanza – Condizioni – Possesso del titolo richiesto – Ma con voto minore rispetto al dichiarato – Utilità della prestazione – Sussiste – Ragioni – Mansioni generiche e non altamente specialistiche.
L’indirizzo giuscontabile ostativo al riconoscimento della retribuibilità delle mansioni di fatto svolte a favore della PA da soggetto privo di titolo per l’accesso alla qualifica, non opera qualora il convenuto, per l’accesso ad una qualifica non elevata implicante mansioni basiche (nella specie collaboratore scolastico), abbia dichiarato un titolo di studio con voto più alto rispetto a quello in realtà posseduto ma con voto più basso, ben potendosi rinvenire una utilitas della prestazione resa alla PA nel caso specifico. Resta impregiudicata una valutazione del giudice sull’an e sul quantum della utilitas in casi connotati da qualifiche più elevate richiedenti elevate specializzazioni
Pres. ed Est. Tenore – P.R. (Lupacchino) c. A.Z. (avv.ti Giannelli e Ariganello)