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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto agrario, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 145 | Data di udienza:

* DIRITTO URBANISTICO – DIRITTO AGRARIO – Servitù coattiva di passaggio, gasdotto e acquedotto – Domanda di costituzione – Esclusione del formarsi dell’usucapione – Mancanza dell’animus possidenti – Art. 1051 c.c. – Servitù coattiva di passaggio per usi civili – Fondo non intercluso – Funzione sociale della proprietà – Incostituzionalità dell’art. 1052 c.c. con riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione – Esclusione – Fondamento e precedenti della C.Cost..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 11 Gennaio 2012
Numero: 145
Data di udienza:
Presidente: Schettino
Estensore: Proto


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – DIRITTO AGRARIO – Servitù coattiva di passaggio, gasdotto e acquedotto – Domanda di costituzione – Esclusione del formarsi dell’usucapione – Mancanza dell’animus possidenti – Art. 1051 c.c. – Servitù coattiva di passaggio per usi civili – Fondo non intercluso – Funzione sociale della proprietà – Incostituzionalità dell’art. 1052 c.c. con riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione – Esclusione – Fondamento e precedenti della C.Cost..



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 2^, 11 gennaio 2012, Sentenza n. 145


DIRITTO URBANISTICO – DIRITTO AGRARIO – Servitù coattiva di passaggio, gasdotto e acquedotto – Domanda di costituzione – Esclusione del formarsi dell’usucapione – Mancanza dell’animus possidenti – Art. 1051 c.c..
 
La domanda di costituzione di una servitù coattiva comporta la sostanziale confessione di inesistenza di un diritto di passaggio sul fondo che, in specie, non costituiva la ratio dell’esclusione dell’usucapione della servitù di passaggio, ravvisata invece nella mancanza dell’animus possidendi (tanto che veniva richiesto un permesso di passare) e comunque nel mancato decorso del ventennio. Inoltre, la sola circostanza che i testi favorevoli all’appellante e disattesi dal giudicante affermassero che era esercitato un passaggio con un carretto mentre sul confine era apposto un muretto (il che rendeva impossibile il passaggio sul quale riferivano i testi disattesi) è già sufficiente a dimostrare l’inammissibilità.
 
(conferma sentenza n. 284/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 23/02/2005) Pres. Schettino, Rel. Proto 
 
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Servitù coattiva di passaggio per usi civili – Fondo non intercluso – Funzione sociale della proprietà – Incostituzionalità dell’art. 1052 c.c. con riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione  – Esclusione – Fondamento e precedenti della C.Cost..
 
La costituzione della servitù di passaggio coattivo a favore del fondo non intercluso solo per le esigenze dell’agricoltura o dell’industria e non per esigenze abitative non vìola l’eguaglianza tra i cittadini. (Corte Cost. con sentenza n. 9 del 16/1/1975, con riferimento al raffronto tra le possibilità accordate dall’art. 1051 per l’ampliamento del diritto di passaggio, consentite anche per il conveniente uso del proprio fondo e quelle accordate dall’art. 1052 per la costituzione di un nuovo passaggio, consentite solo per le esigenze dell’agricoltura e dell’industria; successivamente la Corte Costituzionale è intervenuta sulla medesima questione con sentenza del 10/5/1999 n. 167 estendendo il diritto di ottenere il diritto di passaggio coattivo anche la proprietario del fondo intercluso, ma con accesso inadatto o insufficiente e non ampliabile, ma sono nel caso molto particolare di compromissione delle esigenze di accessibilità non di qualunque soggetto, ma dei soli portatori di handicap.
 
(conferma sentenza n. 284/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 23/02/2005) Pres. Schettino, Rel. Proto 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 2^, 11 gennaio 2012, Sentenza n. 145

SENTENZA

 

 

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. OLINDO SCHETTINO – Presidente 
Dott. UMBERTO GOLDONI – Consigliere 
Dott. CESARE ANTONIO PROTO – Rel. Consigliere 
Dott. VINCENZO CORRENTI – Consigliere 
Dott. ALDO CARRATO – Consigliere 
 
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 
sul ricorso 7384-2006 proposto da Pa. Fe. (…), elettivamente domiciliato in Ro., Via Ga. (…), presso lo studio dell’avvocato Do. An., che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Gi. Mo.;
– ricorrenti –
 
contro
 
Il Ca. detta An. (…);
 
– intimata –
 
– avverso la sentenza n. 284/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 23/02/2005;
– udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;
– udito l’Avvocato Do. An., difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
– udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DOMENICO IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
 
Svolgimento del processo
 
I. Con citazione del 28/7/1999 il Ca. conveniva in giudizio Pa. Fe. chiedendo dichiararsi l’inesistenza di una servitù di passaggio, gasdotto e acquedotto a carico dei propri fondi ai mappali (….) e (…) del foglio (….) del Comune d S. Ma. Ma. e a favore dei mappali (….) e (….) di proprietà del convenuto.
 
II convenuto, costituendosi, chiedeva dichiararsi l’usucapione della servitù di passaggio sul mappale (….) e, in subordine la costituzione di servitù di passaggio coattivo sullo stesso mappale; chiedeva inoltre la costituzione di servitù di passaggio coattivo sul mappale (….) e la costituzione di servitù coattiva di acquedotto sui mappali (….) e (….).
 
Il Tribunale di Verbania con sentenza del 20/11/2001 dichiarava l’insussistenza di servitù di passaggio a carico del mappale (….) e respingeva la domanda di costituzione di servitù coattiva sul predetto mappale; respingeva altresì la domanda di costituzione di servitù di passaggio coattivo sul mappale (….); costituiva sui predetti mappali servitù coattiva di acquedotto determinando l’indennità dovuta a favore dei proprietari dei fondi serventi; respingeva le domande risarcitorie dell’attrice e la domanda riconvenzionale del convenuto.
 
Proponeva appello Pa. Fe. e resisteva Il. Ca. proponendo appello incidentale.
 
La Corte di Appello di Torino con sentenza del 23/2/2005 respingeva entrambi gli appelli compensando le spese del grado.
 
La Corte territoriale rilevava che entrambi gli appelli erano fondati su motivazioni errate e inconcludenti e che erano inammissibili in quanto, in violazione della prescrizione contenuta nell’art. 342 c.p.c., mancavano di motivi specifici.
 
Pa. Fe. propone ricorso fondato su un motivo e preliminarmente ripropone la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1052 c.c. nella parte in cui non prevede che la servitù di passaggio coattivo a favore di un fondo non intercluso possa essere concessa anche per le esigenze di accessibilità di edifici destinati ad uso abitativo.
 
Non si è costituita Il Ca.; il ricorrente ha depositato memoria.
 
Motivi della decisione
 
2. Con l’unico motivo di ricorso Pa. Fe. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e il vizio di motivazione; al riguardo afferma che dall’analisi dei singoli motivi di appello (che trascrive) risulterebbe la specificità delle doglianze, idonee a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice; contesta inoltre l’insufficienza della motivazione addotta dalla Corte di Appello che si sarebbe limitata ad una mera affermazione di genericità.
 
3. Occorre premettere, per delimitare, in punto di fatto e di diritto l’ambito del controllo sulla specificità dei motivi e la ratio della disposizione che la impone, che nel giudizio di appello la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso specifici motivi.
 
Ne deriva che nell’atto d’appello ossia nell’atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto dell’attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l’atto d’appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare peraltro con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. 24/3/2000 n. 3539) e le censure devono essere accompagnate da argomentazioni che confutino e contrastino le ragioni addotte dal primo giudice, così da incrinarne il fondamento logico-giuridico (così Cass. 16/10/2007 n. 21621 che richiama Cass. 1 febbraio 2007, n. 2217; Cass. 14 novembre 2006 n. 4214 e Cass., sez. un., 29 gennaio 2000, n. 16).
 
Ciò impone anche il requisito di pertinenza della censura rispetto alla ratio decidendi ove quest’ultima sia idonea a dare fondamento alla decisione.
 
4. In ordine al primo motivo di appello la censura della declaratoria di inammissibilità per mancanza di specificità è totalmente destituita di fondamento: nel motivo di appello l’appellante affermava che il giudice si era limitato a disattendere le testimonianze favorevoli all’appellante senza indicarne le specifiche ragioni; il giudice di appello, invece, ha correttamente raffrontato questo motivo di appello con le articolate motivazioni del giudice di primo grado e ha concluso che la contestazione era generica e non considerava le ragioni addotte dal Tribunale; la sola circostanza, (evidenziata dal giudice di prime cure, unitamente ad altre) che i testi favorevoli all’appellante e disattesi dal giudicante affermassero che era esercitato un passaggio con un carretto mentre sul confine era apposto un muretto (il che rendeva impossibile il passaggio sul quale riferivano i testi disattesi) è già sufficiente a dimostrare l’inammissibilità del motivo nel quale si trascurano le varie ragioni addotte dal giudice di prime cure e si segue la più facile via della generica contestazione.
 
5. La censura è totalmente infondata anche con riferimento al secondo motivo di appello che si era indirizzato verso una frase della sentenza di primo grado (anzi la domanda di costituzione di una servitù così concepita (ossia la domanda di costituzione di servitù coattiva) comporta la sostanziale confessione di inesistenza di un diritto di passaggio sul fondo) che non costituiva la ratio della esclusione dell’usucapione della servitù di passaggio, ravvisata invece nella mancanza dell’animus possidendi (tanto che veniva richiesto un permesso di passare) e comunque nel mancato decorso del ventennio.
 
6. E’ parimenti infondata la censura con riferimento al terzo motivo di appello: il giudice di primo grado aveva escluso la possibilità di costituire la servitù coattiva ex art. 1051 c.c. in quanto il fondo a favore del quale era richiesta non era intercluso perché godeva di un accesso indiretto come dichiarato dallo stesso Pa. Fe.; se tale accesso fosse stato insufficiente per le esigenze del fondo avrebbe potuto richiedersi (ex art. 1051 comma 3 c.c.) l’ampliamento del passo oppure, in caso di ampliamento impossibile o eccessivamente oneroso, un nuovo accesso ex art. 1052 c.c. se rispondente alle esigenze dell’agricoltura e dell’industria.
 
Pertanto per contrastare il fondamento logico giuridico della decisione l’appellante avrebbe dovuto:
 
a) contrastare specificamente l’affermazione di non interclusione del fondo;
 
b) con riferimento all’insufficienza del passaggio indiretto per le esigenze del fondo avrebbe dovuto contrastare l’affermazione per la quale non poteva essere esercitato il diritto all’ampliamento dell’accesso indiretto e l’affermazione per la quale Pa. Fe. non aveva neppure “allegato l’Impossibilità o l’eccessiva onerosità dell’ampliamento del passaggio pedonale che ha dichiarato sussistere in suo favore”. Invece non è stata specificamente contestata la motivazione per la quale il fondo non era intercluso, fondata sulle stesse dichiarazioni di Pa. Fe., non potendo essere considerata come specifica censura la mera affermazione, in appello, dell’insussistenza di una servitù di passaggio su altro fondo per l’accesso alla pubblica via a fronte della esplicita dichiarazione di Pa. Fe. di potere transitare sulla mulattiera che gli dava accesso alla via pubblica. Né ha formato oggetto di contestazione la seconda ratio decidendi, per la quale Pa. Fe., secondo la Corte di Appello, non aveva neppure “allegato l’impossibilità o l’eccessiva onerosità dell’ampliamento del passaggio pedonale che ha dichiarato sussistere in suo favore”.
 
7. E’ infondata anche la censura relativa al quarto motivo di appello nel quale si censurava la mancanza di spiegazione del motivo per il quale Pa. Fe., titolare della servitù di acquedotto avrebbe dovuto sostenere i costi della costruzione dell’impianto. Essendo stata richiesta la costituzione di servitù di acquedotto, ai sensi dell’art. 1034 c.c. Pa. Fe., quale titolare del diritto di condurre le acque attraverso il fondo altrui, aveva l’obbligo costruire l’acquedotto e non poteva far defluire le acque negli acquedotti già esistenti (art. 1034 comma 1 c.c.), salvo che il proprietario del fondo soggetto a servitù ne avesse impedito la costruzione (art. 1034 comma 2 c.c.); pertanto la censura, per rispettare il requisito di specificità avrebbe dovuto essere rivolta ad opporre ragioni per le quali non avrebbe dovuto essere applicato il primo comma dell’art. 1034 c.c.
 
8. E’, infine, infondata la censura relativa al quinto motivo di appello laddove si censurava la decisione del giudice di primo grado di compensare le spese non integralmente, ma solo per il 40%, ponendo a carico di Pa. Fe. il 60%; infatti, la soccombenza reciproca che l’appellante invoca a sostegno della sua pretesa di vedere compensate integralmente le spese era già stata considerata dal primo giudice il quale, tuttavia, nell’ambito del suo potere ampiamente discrezionale, non aveva ritenuto di procedere ad una compensazione integrale, ma solo parziale, ponendo a carico del convenuto in riconvenzionale (ritenuto prevalentemente soccombente) il 60% delle spese sostenute dall’attore principale.
 
Pertanto il rispetto del criterio di specificità del motivo avrebbe imposto di indicare quali criteri di ragionevolezza o logicità sarebbero stati violati dal giudice di primo grado nel valutare il “peso” della reciproca soccombenza con riferimento alla rilevanza economica delle contrapposte domande o all’impegno processuale profuso e ai costi processuali inerenti le singole domande o secondo altri eventuale criteri; l’appellante si è invece limitato a invocare la circostanza che su due domande la controparte era rimasta soccombente e che su una questione da lui sollevata e non accolta dal giudice vi era un contrasto giurisprudenziale; tuttavia queste circostanze giustificavano l’esercizio del potere discrezionale di compensare le spese che il giudice di primo grado aveva effettivamente esercitato, ma erano del tutto inidonee a costituire una specifica critica alla decisione di non compensarle per intero.
 
8. Come detto, il ricorrente ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 1052 c.c. con riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione e alla funzione sociale della proprietà nella parte in cui prevede, per il caso di passaggio inadatto o insufficiente, la costituzione della servitù di passaggio coattivo a favore del fondo non intercluso solo per le esigenze dell’agricoltura o dell’industria e non per esigenze abitative; si assume che tale funzione sarebbe compromessa e sarebbe violata l’eguaglianza tra i cittadini se per i fondi non interclusi non si potessero creare passaggi adeguati su fondi altrui se non per le esigenze dell’agricoltura e dell’industria.
 
Una questione di costituzionalità prospettata in termini non del tutto coincidenti, ma abbastanza simili, peraltro già è stata rigettata dalla Corte Cost. con sentenza n. 9 del 16/1/1975, con riferimento al raffronto tra le possibilità accordate dall’art. 1051 per l’ampliamento del diritto di passaggio, consentite anche per il conveniente uso del proprio fondo e quelle accordate dall’art. 1052 per la costituzione di un nuovo passaggio, consentite solo per le esigenze dell’agricoltura e dell’industria; successivamente la Corte Costituzionale è intervenuta sulla medesima questione con sentenza del 10/5/1999 n. 167 estendendo il diritto di ottenere il diritto di passaggio coattivo anche la proprietario del fondo intercluso, ma con accesso inadatto o insufficiente e non ampliabile, ma sono nel caso molto particolare di compromissione delle esigenze di accessibilità non di qualunque soggetto, ma dei soli portatori di handicap.
 
Tuttavia, nella fattispecie, confermandosi la sentenza impugnata che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello, è assorbente rilevare che la questione diventa inammissibile per difetto di rilevanza.
 
9. Il ricorso deve pertanto essere rigettato; non v’è luogo a provvedere sulle spese tenuto conto che l’intimata non si è costituita.
 
P.Q.M.
 
La Corte rigetta il ricorso.
 

 

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