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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia, Pubblica amministrazione Numero: 14632 | Data di udienza: 23 Gennaio 2018

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Espropriazione per pubblico utilità – Determinazione dell’indennità di espropriazione – Procedimento di liquidazione – Fattispecie: Terreno espropriato – Inclusione in fascia di rispetto stradale – Non edificabilità – Fondamento – Limitazione legale della proprietà – Giurisprudenza – Art. 37 del d.P.R. n. 327/2001 – Potere-dovere del giudice – Individuazione del criterio legale applicabile alla procedura ablatoria – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale (P.R. A.S.I.) – Funzione di strutture idonee per le localizzazioni industriali e diritto di proprietà sui suoli interessati.


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 1^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 6 Giugno 2018
Numero: 14632
Data di udienza: 23 Gennaio 2018
Presidente: TIRELLI
Estensore: MUCCI


Premassima

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Espropriazione per pubblico utilità – Determinazione dell’indennità di espropriazione – Procedimento di liquidazione – Fattispecie: Terreno espropriato – Inclusione in fascia di rispetto stradale – Non edificabilità – Fondamento – Limitazione legale della proprietà – Giurisprudenza – Art. 37 del d.P.R. n. 327/2001 – Potere-dovere del giudice – Individuazione del criterio legale applicabile alla procedura ablatoria – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale (P.R. A.S.I.) – Funzione di strutture idonee per le localizzazioni industriali e diritto di proprietà sui suoli interessati.



Massima

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.1^ 06/06/2018 (Ud. 23/01/2018), Ordinanza n.14632
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Espropriazione per pubblico utilità – Determinazione dell’indennità di espropriazione – Procedimento di liquidazione – Fattispecie: Terreno espropriato – Inclusione in fascia di rispetto stradale – Non edificabilità – Fondamento – Limitazione legale della proprietà – Giurisprudenza – Art. 37 del d.P.R. n. 327/2001. 
 
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l’inclusione del terreno espropriato in una fascia di rispetto stradale vale a qualificarlo come non edificabile, ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione, trattandosi di una limitazione legale della proprietà, avente carattere generale, in quanto concernente, sotto il profilo soggettivo, tutti i cittadini proprietari di determinati beni che si trovino nella medesima situazione e, sotto il profilo oggettivo, beni immobili individuati a priori per categoria derivante dalla loro posizione o localizzazione rispetto a un’opera pubblica stradale o ferroviaria, non rilevando in senso contrario che il terreno sia collocato all’interno di un piano di insediamento industriale (P.I.P.) o di un piano di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.). Rammentando altresì che «la determinazione dell’indennità di  espropriazione deve avvenire sulla base dell’accertamento delle possibilità legali di edificazione al momento del decreto espropriativo e non della contrapposizione tra vincoli conformativi ed espropriativi. Ove la natura edificatoria sia del tutto esclusa in applicazione del parametro stabilito dall’art. 37 del d.P.R. n. 327 del 2001, perché l’area risulti sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta previsto dalla normativa statale o regionale od alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio che abbia precluso il rilascio di atti abilitativi della realizzazione di edifici manufatti di natura privata, deve essere applicato, in virtù dello ius superveniens costituito dalla sentenza della Corte cost. n. 181 del 2011, il criterio del valore venale pieno considerando, a tale fine, le possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria – parcheggi, depositi, chioschi, ecc. -, purché assentite dalla normativa vigente.» (Sez. 1, 13/10/2017, n. 24150).
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Espropriazione per pubblico utilità – Determinazione dell’indennità – Potere-dovere del giudice – Individuazione del criterio legale applicabile alla procedura ablatoria.
 
Nei giudizi per la determinazione dell’indennità di esproprio, il giudice ha il potere-dovere di individuare il criterio legale applicabile alla procedura ablatoria sulla base delle caratteristiche del fondo espropriato, senza essere vincolato dalle prospettazioni delle parti, né alla quantificazione della somma contenuta nell’atto di citazione, dovendo questa essere liquidata in riferimento a detti criteri, con conseguente accoglimento o rigetto della domanda a seconda che venga accertata come dovuta un’indennità maggiore o minore di quella censurata.  
 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale (P.R. A.S.I.) – Funzione di strutture idonee per le localizzazioni industriali e diritto di proprietà sui suoli interessati.
 
I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, in genere, non hanno per oggetto la disciplina del territorio in funzione di tutta la gamma di interessi che gravitano sul territorio, ma in funzione dell’interesse di dotarlo di strutture idonee per le localizzazioni industriali, producendo, una volta approvati, gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento, con obbligo di adeguamento degli strumenti urbanistici, ai quali soli peraltro – pur vincolati all’adeguamento predetto – pertiene la qualificazione urbanistica della zona e la conformazione normativa del diritto di proprietà sui suoli interessati. 
 
(annulla con rinvio, CORTE D’APPELLO CATANIA, 06/03/2013) Pres. TIRELLI, Rel. MUCCI, Ric. Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Catania in liquidazione – Gestione separata Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (I.R.S.A.P.) contro Coppola ed altri

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.1^ 06/06/2018 (Ud. 23/01/2018), Ordinanza n.14632

SENTENZA

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.1^ 06/06/2018 (Ud. 23/01/2018), Ordinanza n.14632
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI PRIMA CIVILE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso n. 23939/2013 proposto da:
 
CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CATANIA IN LIQUIDAZIONE – GESTIONE SEPARATA ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (I.R.S.A.P.), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Federico Cesi n. 21, presso lo studio dell’Avv. Umberto Ilardo, rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Antonello Dipietro giusta procura a margine del ricorso
 – ricorrente – 
contro
 
 
Fedele COPPOLA, Stefano COPPOLA, Vincenza COPPOLA, Santa COPPOLA, quali eredi di Salvatore COPPOLA, e Francesca MASCENA, in proprio e quale erede del predetto Salvatore COPPOLA, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Gracchi n. 187, presso lo studio dell’Avv. Giovanni Magnano di San Lio, rappresentati e difesi dall’Avv. Matteo Martinez giusta procura a margine del controricorso
– controricorrenti – 
 
avverso la sentenza n. 520/2013 della CORTE DI APPELLO DI CATANIA, depositata il 6 marzo 2013;
 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio 2018 dal Cons. ROBERTO MUCCI.
 
Considerato che:
 
1. la Corte di appello di Catania, per quel che qui ancora rileva, determinava l’indennità di esproprio e di occupazione legittima dovuta ai coniugi Salvatore Coppola e Francesca Mascena per l’espropriazione di alcuni tratti di terreno, ablati dal Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Catania al fine di realizzare la viabilità interna dell’agglomerato industriale "Tre Fontane" del Comune di Paternò; a tal fine, la Corte di appello, sulla scorta delle conclusioni della c.t.u. estimativa all’uopo disposta, riteneva i terreni in questione (ricadenti, secondo il P.R.G. del Comune di Paternò approvato il 5 maggio 2003, nell’area di sviluppo industriale destinata all’insediamento di attività produttive) edificabili;
 
2. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il Consorzio A.S.I. di Catania affidato a due motivi, cui replicano gli eredi Coppola-Mascena con controricorso; parte ricorrente ha depositato memoria.
 
Ritenuto che:
 
3. con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 32, 37 e 40 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327): la Corte di appello avrebbe errato nell’individuare il regime urbanistico rilevante ai fini indennitari e la relativa determinazione della stima dell’indennità di espropriazione e di occupazione, atteso che l’accertata inclusione dei terreni espropriati in zona di rispetto, in zona di vincolo assoluto, in sede stradale e in zona ferroviaria (per la maggior parte delle particelle interessate dal provvedimento ablatorio) varrebbe a qualificarli come non edificabili, mentre la Corte di appello, aderendo alle conclusioni del c.t. u., avrebbe valutato come sufficiente ad affermare l’edificabilità legale (ai fini industriali) l’inclusione dei terreni nell’area destinata ad insediamenti industriali;
 
4. con il secondo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo: la Corte di appello non avrebbe considerato l’inedificabilità legale di molte particelle espropriate risultante dalla c. t. u. e dall’allegato certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Paternò, attestante l’inerenza di esse a zona di rispetto, zona di vincolo assoluto, sede stradale e zona ferroviaria;
 
5. i motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto concernenti la medesima questione della corretta qualificazione del terreno espropriato ai fini indennitari, sono fondati;
 
5.1. preliminarmente, non ha pregio l’eccezione di inammissibilità dei motivi svolta dai controricorrenti con riferimento alla novità della deduzione della questione relativa all’inedificabilità assoluta: posto il principio generale secondo cui «nei giudizi per la determinazione dell’indennità di esproprio, il giudice ha il potere-dovere di individuare il criterio legale applicabile alla procedura ablatoria sulla base delle caratteristiche del fondo espropriato, senza essere vincolato dalle prospettazioni delle parti, né alla quantificazione della somma contenuta nell’atto di citazione, dovendo questa essere liquidata in riferimento a detti criteri, con conseguente accoglimento o rigetto della domanda a seconda che venga accertata come dovuta un’indennità maggiore o minore di quella censurata» (da ultimo Sez. 1, 1 ° agosto 2013, n. 18435), il profilo della concreta destinazione
urbanistica dell’area risulta dedotto dal Consorzio A.S.I. nella comparsa di costituzione (si v. il brano riportato a p. 8 del ricorso), nonché in sede di osservazioni alla c.t.u. ed in comparsa conclusionale;
 
5.2. ciò chiarito, va premesso, in generale, che i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale non hanno per oggetto la disciplina del territorio in funzione di tutta la gamma di interessi che gravitano sul territorio, ma in funzione dell’interesse di dotarlo di strutture idonee per le localizzazioni industriali, producendo, una volta approvati, gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento, con obbligo di adeguamento degli strumenti urbanistici, ai quali soli peraltro – pur vincolati all’adeguamento predetto – pertiene la qualificazione urbanistica della zona e la conformazione normativa del diritto di proprietà sui suoli interessati (Sez. 1, 23 marzo 2001, n. 4200; Sez. 1, 30 marzo 2009, n. 7616);
 
5.3. nondimeno, nella specie, la c.t.u. ha accertato che oggetto della controversia sono le particelle catastali vincolate all’esproprio preordinato alla realizzazione dei lavori di viabilità interna dell’agglomerato industriale e gli stessi controricorrenti affermano (p. 14 del controricorso) che venne espropriata solo la parte dei terreni necessaria per la realizzazione della strada, dovendone costituire l’area di sedime;
 
5.4. è allora sufficiente richiamare il principio, affermato da questa Corte con riferimento al caso di terreno ricompreso in P.l.P. o P.E.E.P. (Sez. 1, 1 ° dicembre 2011, n. 25718), secondo cui «l’inclusione del terreno espropriato in una fascia di rispetto stradale vale a qualificarlo come non edificabile, ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione, trattandosi di una limitazione legale della proprietà, avente carattere generale, in quanto concernente, sotto il profilo soggettivo, tutti i cittadini proprietari di determinati beni che si trovino nella medesima situazione e, sotto il profilo oggettivo, beni immobili individuati a priori per categoria derivante dalla loro posizione o localizzazione rispetto a un’opera pubblica stradale o ferroviaria, non rilevando in senso contrario che il terreno sia collocato all’interno di un piano di insediamento industriale (P.I.P.) o di un piano di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.)», rammentando altresì che «la determinazione dell’indennità di  espropriazione deve avvenire sulla base dell’accertamento delle possibilità legali di  edificazione al momento del decreto espropriativo e non della contrapposizione tra vincoli conformativi ed espropriativi. Ove la natura edificatoria sia del tutto esclusa in applicazione del parametro stabilito dall’art. 37 del d.P.R. n. 327 del 2001, perché l’area risulti sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta previsto dalla normativa statale o regionale od alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio che abbia precluso il rilascio di atti abilitativi della realizzazione di edifici manufatti di natura privata, deve essere applicato, in virtù dello ius superveniens costituito dalla sentenza della Corte cost. n. 181 del 2011, il criterio del valore venale pieno considerando, a tale fine, le possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria – parcheggi, depositi, chioschi, ecc. -, purché assentite dalla normativa vigente.» (Sez. 1, 13 ottobre 2017, n. 24150).
 
6. In conclusione, in accoglimento dei motivi di ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello che, in diversa composizione ed applicando i suesposti principi, procederà a nuovo esame determinando l’indennità richiesta con riferimento alle caratteristiche del bene espropriato al momento dell’emanazione del decreto di esproprio.
 
P.Q.M.
 
accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
 
Roma, 23 gennaio 2018.
 

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