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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 25554 | Data di udienza: 4 Luglio 2018

APPALTI – Appalto di opere pubbliche – Esecuzione dei lavori – Mancata acquisizione delle autorizzazioni amministrative o rinnovazione delle autorizzazioni – Compito del committente salvo specifiche pattuizioni contrarie – Art. 1206 cod. civ. – Sospensioni disposte nel corso dei lavori di costruzione – Risarcimento dei danni all’appaltatore – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 12 Ottobre 2018
Numero: 25554
Data di udienza: 4 Luglio 2018
Presidente: GENOVESE
Estensore: MERCOLINO


Premassima

APPALTI – Appalto di opere pubbliche – Esecuzione dei lavori – Mancata acquisizione delle autorizzazioni amministrative o rinnovazione delle autorizzazioni – Compito del committente salvo specifiche pattuizioni contrarie – Art. 1206 cod. civ. – Sospensioni disposte nel corso dei lavori di costruzione – Risarcimento dei danni all’appaltatore – Giurisprudenza.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.1^ 12/10/2018 (Ud. 04/07/2018), Ordinanza n.25554


APPALTI – Appalto di opere pubbliche – Esecuzione dei lavori – Mancata acquisizione delle autorizzazioni amministrative o rinnovazione delle autorizzazioni – Compito del committente salvo specifiche pattuizioni contrarie – Art. 1206 cod. civ. – Sospensioni disposte nel corso dei lavori di costruzione – Risarcimento dei danni all’appaltatore – Giurisprudenza.
 
In tema di appalto di opere pubbliche, le ragioni di pubblico interesse o necessità che possono giustificare la sospensione dei lavori vanno essenzialmente identificate in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste né prevedibili da parte dell’Amministrazione con l’uso dell’ordinaria diligenza, e non possono quindi essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza della committente (Cass., Sez. VI, 25/10/2012, n. 18239; Cass., Sez. I, 22/07/2004, n. 13643; 11/04/2002, n. 5135). Sicché, l’acquisizione delle autorizzazioni amministrative necessarie per l’esecuzione dei lavori spetta al committente, che, in qualità di titolare dell’opera da realizzare, è tenuto a procurarsele, in osservanza del dovere, discendente dall’art. 1206 cod. civ. e più in generale dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, di cooperare all’adempimento dell’appaltatore, ponendo in essere tutte quelle attività, distinte dal comportamento dovuto da quest’ultimo, necessarie affinché egli possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio (cfr. Cass., Sez. I, 5/06/2014, n. 12698; 29/04/2006, n. 10052; Cass., Sez. II, 22/11/2013, n. 26260). Nella specie, in assenza di specifiche pattuizioni, la cui stipulazione non è stata nemmeno prospettata, volte a trasferire il predetto obbligo a carico dell’appaltatore, il committente deve altresì provvedere, se necessario, alla rinnovazione di tali autorizzazioni, la cui scadenza, che impedisca la prosecuzione dei lavori, non costituisce affatto un evento imprevisto ed imprevedibile, configurandosi piuttosto come inadempimento della stazione appaltante, tenuta ad attivarsi tempestivamente, con la conseguente impossibilità di porvi rimedio attraverso la sospensione, a meno che le parti non raggiungano un accordo in tal senso. Fattispecie: illegittimità delle sospensioni disposte nel corso dei lavori di costruzione della rete fognaria nera e delle stazioni di sollevamento degli impianti.
 
(riforma sentenza n. 687/11 dep. 23/05/2011 – CORTE D’APPELLO DI PALERMO) Pres. GENOVESE, Rel. MERCOLINO, Ric. Impregilo S.p.a. c. Comune di Agrigento

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.1^ 12/10/2018 (Ud. 04/07/2018), Ordinanza n.25554

SENTENZA

 

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.1^ 12/10/2018 (Ud. 04/07/2018), Ordinanza n.25554

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE,
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso iscritto al n. 12080/2012 R.G. proposto da IMPREPAR – IMPREGILO PARTECIPAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. Vittorio Ferrari, in qualità di cessionaria del ramo d’azienda dell’Impregilo S.p.a., in proprio e nella qualità di capogruppo dell’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D’IMPRESE costituita con la TECNOFIN GROUP S.P.A. (già Impresem S.p.a.), la HERA S.P.A. (già Vita S.p.a.) e la IMPREPAR – IMPREGILO PARTECIPAZIONI S.P.A. (già Esspa Costruzioni S.p.a.), rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Bruno Capponi e dagli Avv. Domenico Di Falco e Marco Colombo, con domicilio eletto presso lo studio dei primi due in Roma, via Donatello, n. 75; 
– ricorrente – 
contro
 
COMUNE DI AGRIGENTO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Calogero Lo Re, con domicilio eletto in Roma, corso Rinascimento, n. 11, presso lo studio dell’Avv. Amina L’Abbate; 
– controricorrente –
 
avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 687/11 depositata il 23 maggio 2011.
 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2018 dal Consigliere Guido Mercolino;
 
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto CARDINO, che ha chiesto l’accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso.
 
FATTI DI CAUSA
 
1. L’Impregilo S.p.a., in proprio e nella qualità di capogruppo dell’Associazione Temporanea d’Imprese costituita con l’Impresem S.p.a., la Vita S.p.a. e la Esspa Costruzioni S.p.a., appaltatrice dei lavori di costruzione della rete fognaria nera, delle stazioni di sollevamento e dei rispettivi impianti nelle contrade Cannatello e Caos di Agrigento, nonché dei lavori di completamento e separazione della rete fognaria nera della medesima città, convenne in giudizio il Comune di Agrigento, per sentir accertare l’errata contabilizzazione delle opere eseguite all’interno del centro abitato e l’illegittimità delle sospensioni disposte nel corso dei lavori, nonchè della protrazione del vincolo contrattuale cagionata dall’ineseguibilità degli attraversamenti, con la condanna dell’Amministrazione al pagamento degl’importi per i quali era stata iscritta riserva, degl’interessi per il ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento e dei titoli di spesa e degl’interessi anatocistici, nonché al risarcimento del maggior danno per la svalutazione monetaria.
 
Si costituì il Comune, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.
 
1.1. Con sentenza del 4 dicembre 2003, il Tribunale di Agrigento accolse parzialmente la domanda, condannando il Comune al pagamento a) della somma di Euro 283.638,27, oltre interessi calcolati ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, per l’applicazione dei nuovi prezzi unitari relativi ai lavori eseguiti all’interno del centro abitato, b) della somma di Euro 1.329.502,81, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni causati dalle sospensioni, e) degl’interessi calcolati ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962 per il ritardo nell’emissione dei certificati e dei titoli di spesa, e d) degl’interessi anatocistici sugl’interessi maturati al 21 luglio 1999.
 
2. L’impugnazione proposta dal Comune è stata parzialmente accolta dalla Corte d’appello di Palermo, che con sentenza del 23 maggio 2011 ha rigettato il gravame incidentale proposto dall’Impregilo, dichiarando non dovuta la somma liquidata per l’applicazione dei nuovi prezzi unitari e riducendo ad Euro 219.801,13 l’importo liquidato a titolo di risarcimento.
 
Premesso che i lavori erano stati commissionati con due distinti contratti, stipulati rispettivamente il 23 agosto 1990 ed il 29 dicembre 1995, la Corte ha ritenuto infondata la riserva n. 1 relativa al primo contratto, avente ad oggetto il riconoscimento di un maggior compenso per scavi e bitumature eseguiti all’interno del centro abitato, osservando che il richiamo del contratto all’art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 non aveva ad oggetto i criteri di delimitazione del centro abitato previsti dal secondo comma di tale disposizione, ma la formale perimetrazione del centro urbano, effettuata dal Consiglio comunale con delibera del 31 marzo 1977, e ciò al fine di prevenire eventuali contestazioni; ha negato che la riformulazione del prezzario regionale effettuata nel 1991 con espresso rinvio ai predetti criteri avesse efficacia retroattiva, aggiungendo che la società attrice non solo era a conoscenza della predetta delibera, ma aveva sottoscritto, ai fini della partecipazione alla gara d’appalto, la prescritta dichiarazione di conoscenza di tutte le circostanze incidenti sulla determinazione dei prezzi e sull’esecuzione dell’opera, volta proprio ad evitare l’insorgenza di contrasti.
 
In ordine alle sospensioni dei lavori, la Corte ha ritenuto inammissibile, in quanto tardiva, l’eccezione di decadenza della società attrice dalla facoltà di formulare le riserve, rilevando che la stessa era stata sollevata dal Comune soltanto nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio di appello. Ha tuttavia escluso l’illegittimità delle sospensioni relative al primo contratto, in quanto dovute a ragioni di pubblico interesse, osservando che la n. 2 era stata imposta dalla necessità di procedere all’approvazione di una perizia di variante e suppletiva, volta a modificare lo schema idraulico originariamente previsto, mentre la n. 6 era stata determinata dall’impossibilità di realizzare il tratto di collettore ricadente sulla strada statale n. 115, a causa della scadenza dell’autorizzazione concessa dall’Anas, ed aggiungendo che nel primo caso la società appaltatrice non solo aveva sottoscritto l’atto di sottomissione, in tal modo giovandosi dei benefici derivanti dall’esecuzione di ulteriori lavori, ma non si era neppure avvalsa della facoltà, accordatale dall’art. 30 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, di chiedere lo scioglimento del contratto. Ha pertanto concluso che l’attrice non aveva diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione, ma solo ad essere tenuta indenne dei maggiori oneri sostenuti per effetto del prolungamento della stessa.
 
Ai fini della liquidazione di tali oneri, la Corte ha ritenuto eccessiva la stima compiuta dal c.t.u., riducendo del 60%, in via equitativa, l’importo riconosciuto dalla sentenza di primo grado: ha infatti osservato che durante le sospensioni il cantiere poteva essere gestito con l’utilizzazione di personale ridotto, mentre le attrezzature e gli operai del cantiere potevano essere destinati ad altre attività, come consentito dalle dimensioni dell’Impregilo, la quale poteva agevolmente gestire la situazione, limitando le spese e gli oneri diretti.
 
Sulla base delle medesime considerazioni, la Corte ha ritenuto legittime le sospensioni relative al secondo contratto, riducendo nella stessa misura l’importo liquidato dalla sentenza di primo grado.
 
Ha ritenuto invece infondate le censure concernenti il riconoscimento degl’interessi per il ritardato pagamento e degl’interessi anatocistici, escludendo che il ritardo nell’erogazione delle somme dovute da parte degli uffici regionali competenti fosse assimilabile alla forza maggiore; ha rigettato inoltre, per le medesime ragioni esposte in riferimento all’appello principale, le censure proposte dall’appellata in ordine alla liquidazione del risarcimento; ha accolto parzialmente le censure riguardanti la decorrenza degl’interessi legali, riconoscendoli dalla data della domanda sull’importo liquidato a titolo di risarcimento, devalutato anno per anno; ha rigettato infine la richiesta di esatta determinazione dell’importo dovuto a titolo d’interessi, ritenendo sufficiente, ai fini della quantificazione, il rinvio ai dati documentali in possesso delle parti. 
 
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Imprepar – Impregilo S.p.a., in qualità di cessionaria del ramo di azienda dell’Impregilo, per cinque motivi, illustrati anche con memoria. Il Comune ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE 
 
1. Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 865 del 1971 e degli artt. 1362, 1366, 1370 e 1371 cod. civ., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il diritto al maggior compenso richiesto per scavi e bitumature eseguiti all’interno del centro abitato. Sostiene infatti che il richiamo all’art. 18 della legge n. 865 cit. doveva intendersi riferito ai criteri dallo stesso previsti per la delimitazione del perimetro urbano, e non già alla delibera con cui il Consiglio comunale ne aveva fatto applicazione, la quale, oltre ad avere una portata meramente ricognitiva, non rispecchiava la situazione in atto al momento della stipulazione del contratto di appalto, essendo stata adottata nel 1977; premesso che nel frattempo erano sorti al di fuori del centro storico numerosi quartieri satellite, ivi compresi quelli in cui dovevano essere eseguiti i lavori, afferma che l’inapplicabilità della delibera era confermata proprio dall’elenco dei prezzi, che contemplava anche lavorazioni in zona urbana, la cui previsione non avrebbe avuto altrimenti senso. Aggiunge che l’interpretazione adottata dalla sentenza impugnata si pone in contrasto con la ratio delle clausole contrattuali, volte a compensare l’appaltatrice per i maggiori oneri che gli scavi e le pavimentazioni da eseguire in aree urbane comportano rispetto a quelli eseguiti in aree non urbanizzate; nel richiamare la dichiarazione di conoscenza dei luoghi, la Corte distrettuale non ha considerato che si trattava di una mera clausola di stile, peraltro inconferente, avendo la questione ad oggetto l’individuazione del prezzo applicabile e non potendo l’appaltatrice, al momento della sottoscrizione della dichiarazione, essere a conoscenza dei prezzi che il Comune avrebbe successivamente applicato. 
 
1.1. Il motivo è inammissibile.
 
Com’è noto, l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, traducendosi nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, costituisce un’indagine riservata al giudice di merito, il cui risultato è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, configurabile quando la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione di legge, non è peraltro sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria, in ossequio al principio di specificità del ricorso, l’indicazione dei canoni rimasti in concreto inosservati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice di merito se ne è discostato. La denuncia del vizio di motivazione richiede invece la precisa indicazione delle lacune argomentative del ragionamento seguito dal giudice di merito, ovvero delle incongruenze dello stesso, consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, o ancora dei punti inficiati da mancanza di coerenza, cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dalla sentenza. In ogni caso, le predette censure devono essere accompagnate dalla trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, in modo da consentire a questa Corte di verificare la pertinenza delle critiche sollevate e d’individuare la diversa portata che il ricorrente pretende di attribuire alla clausola in questione, ancor prima di valutare la sussistenza dei vizi lamentati (cfr. Cass., Sez. lav., 15/11/2013, n.25728; Cass., Sez. II, 3/09/2010, n. 19044; Cass., Sez. I, 22/02/2007, n.4178).
 
Tali oneri, nella specie, sono rimasti parzialmente inadempiuti, essendosi la ricorrente limitata ad insistere sulla propria interpretazione del contratto, contrapponendola a quella fornita dalla sentenza impugnata, e a richiamare gli artt. 1362 e ss. cod. civ., senza però specificare quali criteri, tra quelli dettati da tali disposizioni, debbano ritenersi in concreto violati dalla Corte distrettuale; pur avendo contestato punto per punto le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, indicando le ragioni per cui, a suo avviso, i prezzi applicabili alle lavorazioni eseguite avrebbero dovuto essere determinati in base ai criteri astrattamente previsti dall’art. 18 della legge n. 865 del 1971, anziché in base alla delimitazione del perimetro urbano concretamente effettuata dal Consiglio comunale nel 1977, essa ha omesso di riportare nel ricorso il testo della clausola contestata, con la conseguenza che risultano incerti non solo i parametri di riferimento per la valutazione della correttezza giuridica dell’interpretazione, ma anche la pertinenza delle considerazioni logiche svolte in proposito.
 
2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 30 del d.P.R. n. 1063 del 1962, dell’art. 116 cod. proc. civ. e dell’art. 1226 cod. civ., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittime le sospensioni dei lavori. Precisato che quelle relative al contratto stipulato il 23 agosto 1990 erano state determinate dalla necessità di procedere all’approvazione di una perizia di variante, dalla mancanza di un’autorizzazione dell’Anas e dal maltempo, mentre quelle relative al contratto del 29 dicembre 1995 dipendevano dall’esaurimento delle risorse finanziarie e dal mancato rilascio delle autorizzazioni agli attraversamenti di competenza dell’Anas, osserva che la Corte territoriale ha omesso d’individuare le ragioni di pubblico interesse che le avrebbero giustificate, ed in particolare d’indicare le necessità oggettive e sopravvenute, non previste e non prevedibili con l’ordinaria diligenza, che avrebbero imposto l’approvazione della perizia di variante. 
 
Premesso che le predette ragioni non possono essere invocate al fine di porre rimedio alla negligenza o all’imprevidenza dell’Amministrazione, afferma che la necessità dell’approvazione di una perizia di variante non può dipendere da negligenza o imperizia nella predisposizione del progetto, la cui validità dev’essere verificata prima dell’indizione della gara, aggiungendo che anche la mancanza di una prescritta autorizzazione o delle risorse economiche necessarie per la realizzazione dell’opera non possono essere ascritte a forza maggiore, dipendendo da negligenza ed imprevidenza dell’Amministrazione committente. 
 
Nell’escludere l’illegittimità delle sospensioni, la sentenza impugnata si è discostata immotivatamente dalle risultanze della c.t.u., che aveva carattere percipiente e costituiva pertanto fonte oggettiva di prova, conferendo invece rilievo alla sottoscrizione dell’atto di sottomissione, che non aveva portata transattiva o abdicativa rispetto a pretese future, nonché al mancato esercizio della facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto, prevista dall’art. 30 del d.P.R. n. 1063 del 1962 soltanto in caso di sospensione legittima dei lavori. 
 
Quanto infine alla riduzione dell’importo liquidato per i maggiori oneri sopportati, la stessa, ad avviso della ricorrente, è stata disposta in assenza dei presupposti richiesti per la liquidazione equitativa del danno, non avendo la Corte distrettuale tenuto conto dell’avvenuta effettuazione di una specifica indagine peritale, all’esito della quale il c.t.u. aveva proposto una pluralità di soluzioni, caratterizzate da una diversa incidenza delle spese generali; nel discostarsi dalla liquidazione compiuta dal Giudice di primo grado, già assai prudenziale, la sentenza impugnata ha immotivatamente operato un’iniqua falcidia, sproporzionata e non ricollegabile alla valutazione del c.t.u..
 
2. Il motivo è parzialmente inammissibile.
 
A fondamento dell’affermata applicabilità della disciplina dettata dall’art. 30 del d.P.R. n. 1063 del 1962, in virtù della quale ha escluso il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni cagionati dalle sospensioni dei lavori, la sentenza impugnata ha preso distintamente in considerazione quelle relative al contratto stipulato il 23 agosto 1990, indicate con i nn. 2 e 6, e cumulativamente quelle relative al contratto stipulato il 29 dicembre 1995, individuando le cause che le avevano determinate a) per la prima, nella necessità di procedere all’approvazione di una perizia di variante e suppletiva volta a modificare lo schema idraulico originariamente previsto, al fine di consentire l’adduzione all’impianto di depurazione preesistente a Villaggio Mosè di una parte delle acque reflue destinate alla rete fognante di San Leone, b) per la seconda, nell’impossibilità di realizzare il tratto di collettore ricadente sulla strada statale n. 115 per la sopravvenuta scadenza dell’autorizzazione concessa dall’Anas, e e) per le altre, in ragioni di pubblico interesse, o comunque di necessità, genericamente individuate. La ricorrente nega la sussistenza dei presupposti prescritti dall’art. 30 cit., concordando soltanto sulla causa della seconda sospensione, e contestando invece l’individuazione di quella delle altre, da essa ricondotte rispettivamente a carenze progettuali imputabili all’Amministrazione committente, che avrebbero reso necessaria la predisposizione della perizia di variante, al maltempo, sopravvenuto a causa del ritardo nei lavori, e alla mancanza di risorse finanziarie, delle quali la medesima Amministrazione avrebbe dovuto assicurarsi per tempo la disponibilità: nel censurare l’apprezzamento dei fatti risultante dalla sentenza impugnata, essa omette peraltro d’indicare la sede in cui le predette circostanze sono state allegate e gli elementi di prova dedotti al riguardo, limitandosi a richiamare genericamente gli accertamenti compiuti dal c. t. u. e a dolersi che la Corte distrettuale si sia ingiustificatamente discostata dalla relazione di quest’ultimo, senza però trascrivere le relative conclusioni a corredo del motivo, e senza riportare i passi salienti delle motivazioni sviluppate al riguardo, con la conseguenza che le censure risultano, sotto tale profilo, prive di specificità.
 
Se è vero, infatti, che, ove intenda discostarsi dalle considerazioni svolte dal c.t.u. in ordine ad un punto decisivo della controversia, il giudice di merito è tenuto a motivare adeguatamente il proprio dissenso, illustrando le proprie valutazioni contrastanti con quelle del consulente e dimostrando di essere in grado di darne giustificazione anche sotto il profilo tecnico, senza dover necessariamente disporre, a tal fine, una rinnovazione delle indagini (cfr. Cass., Sez. I, 17/12/2010, n. 25569; Cass., Sez. III, 26/09/2006, n. 20820; Cass., Sez. lav., 3/08/2004, n. 14849), è anche vero, però, che, analogamente a quanto accade in ogni altro caso in cui si denunci il difetto di motivazione in ordine all’ammissione o alla valutazione di un mezzo istruttorio, la parte che intenda far valere le diverse conclusioni cui sia pervenuto il c.t.u. non può sottrarsi all’onere di argomentare le proprie censure attraverso richiami puntuali e documentati alla relazione di consulenza, al fine di consentire a questa Corte di valutare la portata delle risultanze processuali trascurate e la congruità delle ragioni esposte nella sentenza ( cfr. Cass., Sez. lav., 12/02/2014, n. 3224; Cass., Sez. III, 30/08/2004, n.17369; Cass., Sez. I, 3/11/2004, n. 21090).
 
2.1. La disamina del motivo resta pertanto circoscritta alle censure ri guardanti la seconda sospensione dei lavori relativi al primo contratto stipulato tra le parti, della quale risulta pacificamente accertata la riconducibilità alla sopravvenuta scadenza dell’autorizzazione rilasciata dall’Anas per la realizzazione del tratto di collettore ricadente sulla strada statale n. 115.
 
La tesi sostenuta in proposito dalla Corte distrettuale, secondo cui la sospensione non poteva considerarsi illegittima, in quanto dovuta a ragioni di pubblico interesse o necessità, oltre a risultare del tutto sfornita di motivazione, si pone in contrasto con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di appalto di opere pubbliche, secondo cui le predette ragioni vanno essenzialmente identificate in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste né prevedibili da parte dell’Amministrazione con l’uso dell’ordinaria diligenza, e non possono quindi essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza della committente (cfr. Cass., Sez. VI, 25/10/2012, n. 18239; Cass., Sez. I, 22/07/2004, n. 13643; 11/04/2002, n. 5135). L’acquisizione delle autorizzazioni amministrative necessarie per l’esecuzione dei lavori spetta infatti al committente, che, in qualità di titolare dell’opera da realizzare, è tenuto a procurarsele, in osservanza del dovere, discendente dall’art. 1206 cod. civ. e più in generale dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, di cooperare all’adempimento dell’appaltatore, ponendo in essere tutte quelle attività, distinte dal comportamento dovuto da quest’ultimo, necessarie affinchè egli possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio (cfr. Cass., Sez. I, 5/06/2014, n. 12698; 29/04/2006, n. 10052; Cass., Sez. II, 22/11/2013, n. 26260). In assenza di specifiche pattuizioni, la cui stipulazione nella specie non è stata nemmeno prospettata, volte a trasferire il predetto obbligo a carico dell’appaltatore, il committente deve altresì provvedere, se necessario, alla rinnovazione di tali autorizzazioni, la cui scadenza, che impedisca la prosecuzione dei lavori, non costituisce affatto un evento imprevisto ed imprevedibile, configurandosi piuttosto come inadempimento della stazione appaltante, tenuta ad attivarsi tempestivamente, con la conseguente impossibilità di porvi rimedio attraverso la sospensione, a meno che le parti non raggiungano un accordo in tal senso.
 
Nella parte riguardante la seconda sospensione dei lavori relativi al primo contratto, il motivo va pertanto accolto, restando assorbite le censure riguardanti la riduzione dell’importo liquidato per i maggiori oneri derivanti dalle sospensioni, il cui esame è reso superfluo dalla caducazione della relativa statuizione, ricollegabile all’accoglimento di detta censura, che renderà necessaria una nuova liquidazione.
 
3. Per le medesime ragioni, restano assorbiti il terzo ed il quarto motivo d’impugnazione, con cui la ricorrente ha lamentato la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 1219 cod. civ., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, censurando la sentenza impugnata nella parte riguardante la liquidazione dei maggiori oneri derivanti dalle sospensioni dei lavori ed il riconoscimento degl’interessi sui relativi importi.
 
4. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di determinazione dell’esatto ammontare degl’interessi dovuti ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962. Afferma che, pur essendo predeterminati dalla legge e potendo quindi essere calcolati mediante semplici operazioni aritmetiche, tali interessi sono collegati alle date di emissione dei certificati di pagamento, che devono essere accertate in giudizio.
 
4.1. Il motivo è inammissibile.
 
Nel censurare il rinvio ai «dati documentali in possesso delle parti», in virtù del quale la sentenza impugnata ha rigettato la domanda di determinazione dell’importo dovuto a titolo d’interessi, la ricorrente non solo omette d’indicare gli elementi di prova addotti a sostegno della predetta domanda, proponendo quindi una censura carente di specificità, ma incorre altresì in contraddizione, richiamando da un lato il calcolo effettuato dal c.t.u., relativamente al quale lascia intendere che tra le parti non vi era contestazione, e prospettando dall’altro la necessità di uno specifico accertamento in ordine alle date di decorrenza, del quale non vi sarebbe stato bisogno qualora, come essa sostiene, le parti avessero effettivamente concordato in ordine alla quantificazione effettuata dal consulente.
 
5. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dalle censure accolte, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’Appello di Palermo, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
 
P.Q.M.
 
dichiara inammissibili il primo ed il quinto motivo di ricorso; accoglie parzialmente il secondo motivo; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte; rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
 

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