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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti, Risarcimento del danno Numero: 20322 | Data di udienza: 2 Febbraio 2021

APPALTI – Contratto di appalto – Risarcimento danni per l’esecuzione di lavori su parti comuni di un edificio condominiale – CONDOMINIO – Omessa vigilanza da parte del condominio nell’esecuzione dei lavori – Responsabilità dell’appaltatore, del condominio e dell’amministratore – RISARCIMENTO DEL DANNO – Pretesa risarcitoria nei confronti dell’amministratore in qualità di rappresentante del condominio – Diritto di rivalsa contro l’appaltatore.


Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: 2^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Luglio 2021
Numero: 20322
Data di udienza: 2 Febbraio 2021
Presidente: DI VIRGILIO
Estensore: ABETE


Premassima

APPALTI – Contratto di appalto – Risarcimento danni per l’esecuzione di lavori su parti comuni di un edificio condominiale – CONDOMINIO – Omessa vigilanza da parte del condominio nell’esecuzione dei lavori – Responsabilità dell’appaltatore, del condominio e dell’amministratore – RISARCIMENTO DEL DANNO – Pretesa risarcitoria nei confronti dell’amministratore in qualità di rappresentante del condominio – Diritto di rivalsa contro l’appaltatore.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 2^ 16 luglio 2021 (Ud. 02/02/2021), Ordinanza n.20322

APPALTI – Contratto di appalto – Risarcimento danni per l’esecuzione di lavori su parti comuni di un edificio condominiale – CONDOMINIO – Omessa vigilanza da parte del condominio nell’esecuzione dei lavori – Responsabilità dell’appaltatore, del condominio e dell’amministratore – RISARCIMENTO DEL DANNO – Pretesa risarcitoria nei confronti dell’amministratore in qualità di rappresentante del condominio – Diritto di rivalsa contro l’appaltatore.

In tema di risarcimento danni per l’esecuzione di lavori su parti comuni di un edificio condominiale, poiché il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, il condòmino che ritenga di essere stato danneggiato da un’omessa vigilanza da parte del condominio nell’esecuzione dei lavori dovrà rivolgere la propria pretesa risarcitoria nei confronti dell’amministratore, in qualità di rappresentante del condominio, il quale, a sua volta, valuterà se agire in rivalsa contro l’appaltatore stesso.

(rigetta il ricorso avverso sentenza n. 2217/2016 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI) Pres. DI VIRGILIO, Rel. ABETE, Ric. CONDOMINIO di via Bonito c. Cimini


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 2^ 16/07/2021 (Ud. 02/02/2021), Ordinanza n.20322

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE,

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 19282 – 2016 R.G. proposto da:
CONDOMINIO di via Bonito, n. 21/B, Napoli – c.f. 80097910634 – in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato Paolo Piccolo ed elettivamente domiciliato in Roma, al largo della Fontanella di Borghese, n. 84, presso lo studio dell’avvocato Fabio Iannucci.

RICORRENTE

contro

CIMINI LUIGI – c.f. CMNLGU62S15D122G – elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Napoli, alla via Duomo, n. 348, presso lo studio dell’avvocato Paolo Caione e dell’avvocato Carla Santamaria Amato che disgiuntamente e congiuntamente lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale a margine del controricorso.

CONTRORICORRENTE

EDILGEN s.p.a. (già s.r.I.) – c.f. 01422451219 – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Napoli, al corso Meridionale, n. 7, presso lo studio dell’avvocato Ciro Gagliardi che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza n. 2217/2016 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, udita la relazione nella camera di consiglio del 2 febbraio 2021, del consigliere dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto notificato il 12.5.2004 Luigi Cimini citava a comparire dinanzi al Tribunale di Napoli il condominio sito in Napoli, alla via Bonito, n. 21/B.

Esponeva che dal 14.7.2000 all’1.4.2003 era stato proprietario di un appartamento e di una cantinola ricompresi nell’edificio condominiale; che lo stabile condominiale era stato oggetto di lavori di manutenzione straordinaria affidati in appalto alla “Edilgen” s.r.I.; che, per consentire l’esecuzione dei lavori, aveva rilasciato gli immobili il 2.2.2001, immobili poi riconsegnati con danni di vario genere.

Chiedeva che il condominio fosse condannato a risarcirgli i danni.

2. Si costituiva il condominio di Napoli, via Bonito, n. 21/B.

Instava per il rigetto delle avverse domande.

Instava altresì per la chiamata in causa, onde essere in ipotesi di condanna manlevato, della “Edilgen” s.r.l.

3. Non si costituiva la “Edilgen” s.r.l.

4. All’esito dell’istruzione probatoria, con sentenza n. 13981/2009 l’adito tribunale – tra l’altro – dichiarava il difetto di legittimazione passiva del condominio ed accoglieva la domanda nei confronti della “Edilgen”, che, per l’effetto, condannava a pagare all’attore la somma di euro 2.207,85, oltre interessi e rivalutazione.

5. La “Edilgen” s.r.l. proponeva appello.

Resisteva Luigi Cimini; esperiva appello incidentale.

Resisteva il condominio di Napoli, via Bonito, n. 21/B.

6. Con sentenza n. 2217/2016 la Corte d’Appello di Napoli in accoglimento dell’appello principale rigettava la domanda esperita da Luigi Cimini nei confronti della “Edilgen”, in parziale accoglimento dell’appello incidentale condannava il condominio a pagare in favore di Luigi Cimini la somma di euro 4.837,50, tra l’altro, detratto l’importo a carico dell’appellato in ragione della sua quota millesimale, rigettava la domanda di manleva formulata dal condominio nei confronti della “Edilgen”.

Evidenziava la corte che il condominio era responsabile nei confronti del Cimini per i danni arrecati al giardino di cui costui era proprietario.

Evidenziava segnatamente che dalla documentazione prodotta dallo stesso condominio si desumeva che i danni arrecati ai giardini di pertinenza delle unità immobiliari poste al piano seminterrato non erano dipesi dalla cattiva esecuzione dei lavori da parte della “Edilgen”, ma erano stati conseguenza inevitabile dell’esecuzione delle opere deliberate dal condominio.

7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il condominio sito in Napoli, alla via Bonito, n. 21/B; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

Luigi Cimini ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

La “Edilgen” s.p.a. del pari ha depositato controricorso; analogamente ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese, con distrazione.

8. Luigi Cimini ha depositato memoria.

9. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1667 e 1669 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2, 8 e 13 del contratto di appalto; l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.

Deduce che agli artt. 2, 8 e 13 del contratto di appalto è espressamente prevista la responsabilità dell’appaltatore per i danni a terzi e che la “Edilgen” è viepiù responsabile in considerazione dell’autonomia di cui ha fruito in sede di esecuzione dei lavori.

Deduce che la corte di merito ha erroneamente valutato la documentazione prodotta e le risultanze istruttorie.

Deduce dunque che, contrariamente all’assunto della corte distrettuale, i danni al giardino già di proprietà del Cimini sono conseguenza dei lavori di consolidamento statico eseguiti dalla “Edilgen”.

10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ.; ai sensi dell’art. 360, 10co., n. 5, cod. proc. civ. l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Deduce che la corte territoriale avrebbe dovuto ricondurre il pregiudizio lamentato dal Cimini alla categoria del danno collaterale ed ascriverlo alla s.r.l. appaltatrice ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.

11. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1655, 1665 e 2043 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., degli artt. 8 e 13 del contratto di appalto, degli artt. 21 e 22 del capitolato d’appalto; l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.

Deduce che all’atto della riconsegna degli immobili Luigi Cimini ebbe a dichiarare “di non aver nulla a pretendere” e nessuna riserva ebbe a formulare sulle condizioni del giardino.

Deduce che la corte napoletana ha atteso ad una erronea lettura del contratto e del capitolato d’appalto, non ha tenuto conto dei documenti prodotti ed ha affermato, senza alcuna indicazione normativa, la responsabilità del condominio in assenza di risultanze istruttorie deponenti in tal senso, viepiù che il Cimini ha contribuito a tutte le deliberazioni condominiali finalizzate all’approvazione dei lavori di consolidamento.

12. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1136 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.

Deduce che Luigi Cinnini, in qualità di comproprietario, ha preso parte alle deliberazioni assembleari concernenti i lavori di manutenzione straordinaria dello stabile condominiale e dunque era ben a conoscenza delle modalità di esecuzione delle opere, sicché ha provveduto ad accollarsi i relativi rischi.

13. I rilievi, che la delibazione dei motivi di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea degli esperiti mezzi di impugnazione, che, in ogni caso, sono privi di fondamento e vanno respinti.

14. Una debita puntualizzazione si impone previamente, con precipuo riferimento al quarto motivo di ricorso, motivo che, per certi versi, riveste valenza preliminare nella parte in cui si adduce che Luigi Cimini non era legittimato ad “esperire azione risarcitoria nei confronti del condominio o degli altri condomini” (così ricorso, pag. 37).

Invero questa Corte spiega che, in tema di risarcimento danni per l’esecuzione di lavori su parti comuni di un edificio condominiale, poiché il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, il condòmino che ritenga di essere stato danneggiato da un’omessa vigilanza da parte del condominio nell’esecuzione dei lavori [è propriamente il caso di cui al ricorso in disamina] dovrà rivolgere la propria pretesa risarcitoria nei confronti dell’amministratore, in qualità di rappresentante del condominio, il quale, a sua volta, valuterà se agire in rivalsa contro l’amministratore stesso (cfr. Cass. 30.9.2014, n. 20557).

Del resto, ai fini del risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà condominiale, piena è l’equiparazione del condòmino al terzo (cfr. Cass. 29.1.2015, n. 1674, secondo cui devono individuarsi nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili, poiché la custodia, presupposta dalla struttura della responsabilità per danni prevista dall’art. 2051 cod. civ., non può essere imputata né al condomino, quale ente di sola gestione di beni comuni, né al suo amministratore, quale mandatario dei condomini).

15. Evidentemente, nell’alveo della responsabilità ex art. 2051 cod. civ., non hanno rilievo né le ragioni di doglianza, specificamente veicolate dal secondo mezzo di impugnazione, secondo cui la corte partenopea non avrebbe individuato a carico del condominio “un qualunque comportamento in contrasto col principio del neminem laedere” (così ricorso, pag. 29) ed “avrebbe dovuto correttamente inquadrare la fattispecie in quella di danno collaterale o consequenziale ed imputarla all’appaltatore” (così ricorso, pag. 29), né ha rilievo la ragione di doglianza, specificamente veicolata dal quarto mezzo di impugnazione, secondo cui Luigi Cimini aveva “accettato tutte le opere e lavori da eseguirsi (…) [siccome] partecipe delle decisioni assembleari” (così ricorso, pag. 36).

16. I mezzi di impugnazione, segnatamente il primo ed il terzo, si qualificano in via esclusiva in relazione alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ.

Occorre tener conto che con gli esperiti mezzi il ricorrente censura sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui la corte d’appello ha atteso (“nel caso di specie è evidente (…) che (…) l’appaltatore (…) è l’unico ed esclusivo responsabile dei danni provocati al Cimini”: così ricorso, pag. 25; “attraverso una corretta ricostruzione dei fatti e documenti di può giungere a ritenere responsabile la società Edilgen (…)”; così ricorso, pag. 34). Del resto, è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).

Ovviamente le addotte censure rilevano – se del caso – oltre che nel solco della previsione del n. 5 del 10 co. dell’art. 360 cod. proc. civ., nei limiti di cui alla pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

17. Su tale scorta si rappresenta quanto segue.

Per un verso, nessuna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle sezioni unite testé menzionata – e tra le quali di certo non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – si scorge in relazione alle motivazioni cui la corte distrettuale ha ancorato il suo dictum.

In particolare, la corte di merito ha specificato che la “Edilgen” non era contrattualmente tenuta al ripristino dei giardini; che invero l’art. 2 del contratto d’appalto prevedeva l’esecuzione di lavori di ripristino unicamente negli appartamenti e nelle unità immobiliari (cfr. sentenza d’appello, pag. 8).

Altresì, ha evidenziato che la dichiarazione resa dall’appellante incidentale e di cui al verbale di riconsegna del 26.3.2002 era rivolta in via esclusiva alla “Edilgen” e non esplicava alcuna valenza nei confronti del condominio (cfr. sentenza d’appello, pag. 9).

Per altro verso, la corte territoriale di certo non ha omesso la disamina del fatto decisivo.

18. D’altra parte, il ricorrente censura – come emerge dall’enunciazione, dapprima operata, dei passaggi essenziali degli esperiti motivi di ricorso – l’asserita omessa ed erronea valutazione delle risultanze di causa. E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

19. Si tenga conto, in pari tempo, con l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. ovvero per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi del novello art. 360, 10co., n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 14.7.2016, n. 14355), violazione di regole ermeneutiche ed omesso esame di fatto decisivo che per nulla si scorgono nel caso di specie.

Ovviamente né la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

Tanto, propriamente, si puntualizza con riferimento alla pretesa parziale ed inesatta lettura del contratto d’appalto e del capitolo d’appalto cui la Corte d’Appello di Napoli avrebbe atteso.

20. In dipendenza del rigetto del ricorso il condominio ricorrente va condannato a rimborsare sia al controricorrente Luigi Cimini sia all’avvocato Ciro Gagliardi – difensore della controricorrente “Edilgen” s.p.a. (già s.r.l.) – il quale ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

21. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del condominio ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente, Condominio di Napoli, via Bonito, n. 21/B, a rimborsare al controricorrente, Luigi Cimini, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;

condanna il ricorrente, Condominio di Napoli, via Bonito, n. 21/B, a rimborsare all’avvocato Ciro Gagliardi, difensore anticipatario della “Edilgen” s.p.a. (già s.r.l.), le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del condominio ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 2 febbraio 2021.

 

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