+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Danno ambientale, Inquinamento acustico Numero: 1025 | Data di udienza: 22 Novembre 2017

RUMORE – INQUINAMENTO ACUSTICO – Immissioni rumorose prodotte in orario notturno in zona residenziale – DANNO AMBIENTALE – Prova della violazione dei limiti legali assoluti e differenziali – Necessità – Onere della prova del danno – Inattendibilità delle conclusioni del ctu – DM 1.3.2001 e 14.11.1997 – Art. 844 cc – Art. 32 cost..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 17 Gennaio 2018
Numero: 1025
Data di udienza: 22 Novembre 2017
Presidente: LOMBARDO
Estensore: CORRENTI


Premassima

RUMORE – INQUINAMENTO ACUSTICO – Immissioni rumorose prodotte in orario notturno in zona residenziale – DANNO AMBIENTALE – Prova della violazione dei limiti legali assoluti e differenziali – Necessità – Onere della prova del danno – Inattendibilità delle conclusioni del ctu – DM 1.3.2001 e 14.11.1997 – Art. 844 cc – Art. 32 cost..



Massima

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 2^ 17/01/2018 (Ud. 22/11/2017) Sentenza n.1025


RUMORE – INQUINAMENTO ACUSTICO – Immissioni rumorose prodotte in orario notturno in zona residenziale – DANNO AMBIENTALE – Prova della violazione dei limiti legali assoluti e differenziali – Necessità – Onere della prova del danno – Inattendibilità delle conclusioni del ctu – DM 1.3.2001 e 14.11.1997 – Art. 844 cc – Art. 32 cost..
 
In tema di risarcimento del danno provocato da immissioni rumorose, in assenza di una misurazione del rumore di fondo effettuata nella fascia oraria nella quale si lamenta la violazione dei limiti differenziali, la prova dell’evento dannoso non può dirsi raggiunta. Pertanto, l’impossibilità di misurare contemporaneamente rumore ambientale e rumore di fondo, (nella specie assenza di una misurazione del rumore di fondo), la prova del danno non è dimostrabile. 
 
 
(conferma sentenza n.1205/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, dep. 20/03/2013) Pres. LOMBARDO, Rel. CORRENTI, Ric. Schiuma ed altra c. BL COLOR SRL

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 2^ 17/01/2018 (Ud. 22/11/2017) Sentenza n.1025

SENTENZA

 

 
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 2^ 17/01/2018 (Ud. 22/11/2017) Sentenza n.1025
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso 17155-2013 proposto da:
 
SCHIUMA CESARE, COMITO ROSETTA, elettivamente  domiciliati in ROMA, L. GO MESSICO 7, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO TEDESCHINI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELE GRANARA;

– ricorrenti –  
contro
 
BL COLOR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. DENNA MICHELE elettivamente domiciliato in ROMA, P. ZA S. MARIA DELLE GRAZIE 3, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA LOVELLI VAN CRAAIKAMP, rappresentato e difeso dall’avvocato WALTER LIVIO VERRENGIA;
 
– controricorrente – 
 
avverso la sentenza n. 1205/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/03/2013;
 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2017 dal Consigliere VINCENZO CORRENTI;
 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
 
udito l’Avvocato GRANARA Daniele, difensore dei ricorrenti che si riporta;
 
udito l’Avvocato VERRENGIA Walter Livio, difensore del resistente che si riporta .
 
FATTO E DIRITTO
 
Con sentenza 13.6.2009 il Tribunale di Busto Arsizio, pronunziando sulla domanda di Cesare Schiuma e Rosetta Comito contro BL Color, ha condannato la convenuta a ricondurre le immissioni prodotte in orario notturno nei valori di cui ai DM 1.3.2001 e 14.11.1997, oltre danni in euro 3000 ciascuno in favore degli attori e spese.
 
La Corte di appello di Milano, con sentenza 26.3.2013, in riforma, ha rigettato le domande accogliendo la censura sull’impossibilità di misurare contemporaneamente rumore ambientale e rumore di fondo ed, in assenza di una misurazione del rumore di fondo, la prova dell’evento dannoso non poteva dirsi raggiunta.
 
Ricorrono gli originari attori con quattro motivi, illustrati da memoria, resiste controparte con controricorso.
 
Il ricorso denunzia 1) violazione degli artt. 195, 196, 201 cpc, violazione del principio del contraddittorio tecnico perché l’appello si fondava su tardivi ed infondati rilievi alla ctu non proposti nella sede propria dal ctp che, anzi, aveva condiviso il superamento dei limiti; 2) violazione dei DPCM indicati, dell’art. 844 cc, dell’art. 32 cost; 3) violazione dei DPCM indicati, dell’art. 844 cc, degli artt. 195, 186, 201 cpc trattandosi di zona residenziale in cui, oltre all’impianto BL Color, non erano riscontrabili particolari fonti di rumore; 4) violazione dell’art. 2727 cc per omessa considerazione di tutte le circostanze illustrate.
 
Ciò premesso, si osserva:
 
Il ricorso, pur ammissibile, dovendosi rigettare la generica eccezione di inammissibilità, va rigettato. 
 
Come dedotto, la sentenza ha rigettato le domande accogliendo la censura sull’impossibilità di misurare contemporaneamente rumore ambientale e rumore di fondo ed, in assenza di una misurazione del rumore di fondo, la prova dell’evento dannoso non poteva dirsi raggiunta. La sentenza, invero, riporta la motivazione del primo giudice che, sulla base dell’esperita consulenza di ufficio, ha sancito un effettivo superamento del limite di cui al D.M. 1.3.1991, posto che, applicando il criterio differenziale tra rumore ambientale e rumore residuo, l’attività svolta dalla convenuta, era risultata incompatibile con i limiti di cui alla predetta normativa.
 
Riferisce del gravame sulla contestazione della ctu, considerate tardive dagli appellati, ma ritiene di accogliere la censura sulla scorta di valutazioni tecniche.
 
Va precisato che è consentito al giudice, peritus peritorum, dissentire motivatamente dalle conclusioni del ctu, e nella specie si è argomentato che non sia possibile prendere, a base della misurazione relativa all’eventuale superamento dei limiti differenziali, un valore del rumore misurato 32 minuti prima dell’inizio e 92 minuti prima della fine del periodo considerato.
 
Se durante altri periodi della giornata può supporsi che il rumore di fondo rimanga relativamente costante, ciò contrasta anche con la comune esperienza per quello che riguarda l’orario tra le 5 e le 7 a.m., fascia durante la quale riprende la maggior parte delle attività umane dopo la pausa notturna né il valore assoluto delle immissioni sonore sarebbe così elevato da rendere palese il superamento del limite differenziale, posto che nei nove minuti intercorsi tra la misurazione delle 4.52 e quella delle 5.01, il valore di Leq del rumore ambientale aumenta di ben 7,60 punti e non appare implausibile che nella successiva mezz’ora sia aumentato di quegli ulteriori 4 punti che renderebbero del tutto lecite le immissioni sonore della BL Color e si è concluso che, in assenza di una misurazione del rumore di fondo effettuata nella fascia oraria nella quale si lamentava la violazione dei limiti differenziali, la prova dell’evento dannoso non poteva dirsi raggiunta e che non fossero stati violati i limiti legali assoluti né quelli differenziali.
 
Trattasi di valutazione di fatto insindacabile, essendosi spiegato perché le conclusioni del ctu non apparivano attendibili e l’inutilità di disporre la rinnovazione della ctu a causa del mutamento dei luoghi (pagina otto) per cui era da escludere, in virtù dei poteri discrezionali riconosciuti al giudice, un supplemento di indagine.
 
Le censure, pertanto, non sono risolutive, essendosi motivatamente dissentito dalle conclusioni del ctu.
 
PER QUESTI MOTIVI
 
La Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti alle spese liquidate in euro 1700 di cui 200 per spese vive, oltre accessori e spese forfettarie nel 15%, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex dpr 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 22 novembre 2017
 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!