APPALTI – Inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori – Responsabilità solidale dei danni – Art. 2055 c.c. – Concorso alla produzione del danno – RISARCIMENTO DEL DANNO – Unico illecito extracontrattuale – Risarcimento integrale dei danneggiati – Fattispecie: responsabilità dei vizi d’opera dell’appaltatore e del direttore dei lavori in un condominio.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 2^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 19 Luglio 2022
Numero: 22575
Data di udienza: 25 Febbraio 2022
Presidente: DI VIRGILIO
Estensore: BESSO
Premassima
APPALTI – Inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori – Responsabilità solidale dei danni – Art. 2055 c.c. – Concorso alla produzione del danno – RISARCIMENTO DEL DANNO – Unico illecito extracontrattuale – Risarcimento integrale dei danneggiati – Fattispecie: responsabilità dei vizi d’opera dell’appaltatore e del direttore dei lavori in un condominio.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. 2^, 19 luglio 2022 (Ud. 25/02/2022), Ordinanza n.22575
APPALTI – Inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori – Responsabilità solidale dei danni – Art. 2055 c.c. – Concorso alla produzione del danno – RISARCIMENTO DEL DANNO – Unico illecito extracontrattuale – Risarcimento integrale dei danneggiati – Fattispecie: responsabilità dei vizi d’opera dell’appaltatore e del direttore dei lavori in un condominio.
In materia di appalti, qualora il danno subito dal committente rientri nell’ambito dell’art. 1669 c.c. e sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse, trovando il vincolo di responsabilità solidale “fondamento nel principio di cui all’art. 2055 c.c.”, “a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità”, essendo sia l’appaltatore che il direttore dei lavori, con le rispettive azioni od omissioni, “entrambi autori dell’unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato”. Pertanto, le attività dell’appaltatore come quella del direttore dei lavori – “pur essendo i contratti ai quali si ricollegano di diversa natura – possono concorrere tutte alla produzione del danno, con la conseguenza che gli indicati soggetti (indipendentemente dalla graduazione delle rispettive colpe nei rapporti interni) sono tenuti a risarcire integralmente i danneggiati”.
(rigetta i ricorsi avverso sentenza n. 826/2017 – CORTE D’APPELLO di MILANO, dep. 27/02/2017) Pres. DI VIRGILIO, Rel. BESSO, Ric. BAGLIERI c. CONDOMINIO VIA LENTASIO l MILANO
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. 2^, 19/07/2022 (Ud. 25/02/2022), Ordinanza n.22575SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 13395-2017 proposto da:
BAGLIERI GIACOMO,TITOLARE DI IMPRESA SMARIS DI BAGLIERI G., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 8, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO FRATINI, rappresentato e difeso dall’avvocato VETULLIO MUSSOLINI, giusta delega in atti;
– ricorrente –
CONTRO
CONDOMINIO VIA LENTASIO l MILANO, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GASPARE SPONTINI 24, presso lo studio dell’avvocato Alessandro Guadelli rappresentato e difeso dall’avvocato Stefania Fiore, giusta delega in atti;
– controricorrente –
nonchè contro
ROSSI GIANCARLO SANTE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GIOVE, rappresentato e difeso dall’avvocato ADRIANA GIORGI, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 826/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS;
PREMESSO CHE
1. Il Condominio di Via Lentasio 1, Milano conveniva in giudizio l’architetto Giancarlo Sante Rossi, direttore dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati nello stabile condominiale, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni asseritamente collegati agli eseguiti interventi.
Si costituiva l’architetto Rossi chiamando in causa Giacomo Baglieri, quale titolare della ditta individuale SMARIS di Baglieri G. che aveva eseguito i lavori, chiedendo che, in caso di accertamento dei vizi lamentati dall’attore e in considerazione dell’addebitabilità degli stessi all’appaltatore, questo fosse condannato a indennizzarlo della eventuale condanna. Si costituiva Baglieri, che eccepiva come rispetto ai vizi denunciati fossero ormai decorsi i termini di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c.; il chiamato evidenziava anche l’avvenuto svolgimento di un giudizio arbitrale da egli instaurato per ottenere il pagamento da parte del Condominio di ulteriori lavori non previsti nel contratto, giudizio arbitrale che si era concluso con l’accoglimento della sua domanda e il rigetto delle domande riconvenzionali del Condominio relative alla “cattiva esecuzione” del contratto d’appalto.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3070/2015, ha parzialmente accolto la domanda del Condominio e, accertato l’inadempimento del convenuto all’incarico professionale, lo ha condannato al risarcimento del danno quantificato in euro 64.073,30; ha poi parzialmente accolto la domanda di regresso dell’architetto Rossi e ha condannato l’appaltatore a tenerlo indenne nella misura del 70%.
2. La sentenza è stata impugnata in via principale da Baglieri; Rossi ha impugnato in via incidentale, chiedendo di accertare la responsabilità esclusiva dell’appaltatore. La Corte d’appello di Milano – con sentenza 27 febbraio 2017, n. 826 – ha rigettato sia l’appello principale che quello incidentale.
3. Avverso la sentenza della Corte d’appello Giacomo Baglieri ricorre per cassazione.
Resiste con controricorso Giancarlo Sante Rossi, che propone ricorso incidentale.
Resiste con distinti atti di controricorso avverso il ricorso principale e quello incidentale il Condominio di Via Lentasio 1, Milano.
Il ricorrente incidentale ha depositato memoria.
Con atto datato 2 aprile 2021 il difensore di Baglieri ha comunicato di avere rinunciato al mandato conferitogli; con atto del 21 luglio 2021 si è costituito il nuovo difensore.
CONSIDERATO CHE
I. Il ricorso principale è articolato in quattro motivi, che ripropongono doglianze già sottoposte al giudice d’appello con i motivi di gravame.
1) Il primo motivo contesta “violazione del divieto del ne bis in idem, violazione del pur riconosciuto obbligo di astenersi dal deliberare intorno alla responsabilità del deducente nei confronti del Condominio, in relazione al compromesso e al lodo munito di esecutorietà”: il giudice d’appello ha ritenuto che gli effetti del lodo non fossero opponibili a Rossi perché la decisione arbitrale non poteva vincolarlo, ma “i fatti accertati nel lodo, per quanto circoscritti all’attività dell’impresa appaltatrice, sono estensibili al direttore dei lavori, il quale potrà giovarsi in giudizio, salvo ove ci fosse la responsabilità di quest’ultimo nell’espletamento dell’incarico assegnatogli dal Condominio, la quale del resto è oggetto di precisa domanda nei suoi confronti”; rileva quindi la netta distinzione tra le responsabilità dell’appaltatore e del direttore dei lavori, evidentemente dipendenti da due negozi distinti.
2) Il secondo motivo contesta “violazione degli artt. 99, 100 e 101 c.p.c. per avere il giudice proceduto ad autonoma qualificazione della domanda proposta dal convenuto nei confronti dell’impresa; violazione degli artt. 88, 100 e 101 c.p.c. per avere il giudice di prime cure qualificato la domanda proposta dal Condominio addirittura contra dicta e quindi contro la proclamata volontà dell’interessato”: il Condominio non ha mai avanzato alcuna domanda nei confronti dell’impresa appaltatrice, avendo agito in giudizio nei confronti del solo direttore dei lavori “per fatti propri”.
3) Il terzo motivo fa valere “violazione degli artt. 1292 e 2055 c.c. per avere la Corte d’appello asserito l’esistenza di responsabilità solidale e di conseguente regresso a favore del preteso coobbligato, senza avere competenza per delibare sulla responsabilità del deducente nei confronti del Condominio”: nel caso di specie non vi è alcuna responsabilità solidale tra il direttore dei lavori e l’appaltatore, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2055 c.c.
4) Il quarto motivo contesta, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., “mancata delibazione in ordine alle numerose eccezioni preliminari e di merito spiegate dal deducente, che è andato oltre le eccezioni preliminari ed aveva ritualmente proposto eccezioni di prescrizione e di infondatezza delle pretese spiegate nei suoi confronti”: la Corte d’appello, nel rigettare il motivo di gravame, sarebbe partita da un presupposto “fuorviante”, ossia che l’azione nei confronti dell’impresa appaltatrice non è stata proposta dal Condominio, ma dal direttore dei lavori, quando ciò che rileva sarebbe che “il Condominio si è astenuto dal rivolgere qualunque domanda nei confronti del deducente”, fatto decisivo che sarebbe stato omesso dal giudice d’appello.
I motivi, tra loro strettamente connessi, non possono essere accolti.
Il terzo motivo nega la sussistenza del vincolo di solidarietà tra il direttore dei lavori e l’appaltatore e l’inapplicabilità dell’art. 2055 c.c., negazione della solidarietà che è sottesa anche al secondo, al primo e al quarto motivo. Il ricorrente in tal modo non considera che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora il danno subito dal committente rientri nell’ambito dell’art. 1669 c.c. e sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori – come nel caso in esame ha accertato il giudice d’appello (cfr. le pp. 10 e 11 del provvedimento impugnato ) – “entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse” (Cass. 18521/2016), trovando il vincolo di responsabilità solidale “fondamento nel principio di cui all’art. 2055 c.c.” (Cass. 18289/2020), “a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità”, essendo sia l’appaltatore che il direttore dei lavori, con le rispettive azioni od omissioni, “entrambi autori dell’unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato” (Cass. 8016/2012); infatti le attività dell’appaltatore come quella del direttore dei lavori – “pur essendo i contratti ai quali si ricollegano di diversa natura – possono concorrere tutte alla produzione del danno, con la conseguenza che gli indicati soggetti (indipendentemente dalla graduazione delle rispettive colpe nei rapporti interni) sono tenuti a risarcire integralmente i danneggiati” (Cass. 4900/1993).
Per quanto concerne specificamente la censura, di cui al primo motivo, di violazione del ne bis in idem in relazione al lodo reso nel giudizio arbitrale, correttamente la Corte d’appello ha rilevato che l’architetto Rossi era estraneo al contratto d’appalto e pertanto la clausola compromissoria a questo apposto non poteva vincolarlo e il lodo non poteva avere nei suoi confronti alcun effetto. Al riguardo va precisato che il titolare dell’impresa appaltatrice è stato chiamato in causa con la proposizione nei suoi confronti dell’azione di regresso da parte del direttore dei lavori (come puntualizza la Corte d’appello, correttamente e non in modo “fuorviante” come deduce il ricorrente nel quarto motivo) e che l’art. 1306 c.c. si applica nei soli rapporti tra creditore e coobbligato solidale e non ai rapporti di regresso tra i vari condebitori. Ne consegue che nell’azione di regresso del condebitore nei confronti dell’altro coobbligato, il coobbligato convenuto (il ricorrente) non può “opporre altro e contrastante giudicato, col quale sia stata rigettata la pretesa creditoria nei suoi confronti” (Cass. 16117/2013).
Il ricorso principale va pertanto rigettato.
II. Il ricorso incidentale è articolato in due motivi.
1) Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla mancata sorveglianza dei lavori eseguiti dall’impresa appaltatrice”.
Il motivo non può essere accolto.
In rubrica, anzitutto, viene richiamato un parametro – l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione – non applicabile ratione temporis alla fattispecie. Nello sviluppo del motivo si lamenta poi che la Corte d’appello abbia “del tutto ignorato” dati di fatto che confuterebbero l’assunto della mancata vigilanza sui lavori da parte di Rossi, dati di fatto di cui non si ravvisa il carattere della decisività alla luce dell’accertamento di fatto posto in essere dal giudice d’appello, secondo cui, “indipendentemente dalla frequenza in cantiere di Rossi, quello che è certo è che non risulta alcun intervento da parte sua volto alla contestazione delle modalità esecutive dell’opera anche per la parte non rispondente a progetto” (p. 12 della sentenza impugnata). Nella parte finale del motivo, infine, si contesta che il ricorrente, pur non avendo alcuna responsabilità per i vizi lamentati o comunque una responsabilità pari solo al 30%, sia stato condannato al risarcimento integrale in favore del Condominio, così non considerando la solidarietà della responsabilità dell’appaltatore e del direttore dei lavori (supra, sub I).
2) Il secondo motivo contesta “violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., omessa motivazione in ordine alla condanna al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio”: il ricorrente non doveva essere condannato al pagamento , delle spese in favore del Condominio, in quanto il processo “non è causalmente riconducibile ad alcun suo comportamento”.
Il motivo non può essere accolto.
Il ricorso per cassazione è infatti rivolto nei confronti della pronuncia del giudice di secondo grado, che ha integralmente rigettato l’appello incidentale di Rossi, così che – in corretta applicazione dell’art. 91 c.p.c. – ha condannato quest’ultimo al pagamento delle spese in favore del Condominio.
Il ricorso incidentale va quindi rigettato.
III. Considerata la reciproca soccombenza vanno compensate le spese tra i due ricorrenti, che vanno condannati in solido al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del Condominio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale, compensa le spese del presente giudizio tra il ricorrente principale e il ricorrente incidentale e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese in favore del controricorrente, che liquida in euro 5.800, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 25 febbraio 2022.