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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale civile Numero: 20533 | Data di udienza: 30 Marzo 2017

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Motivo di ricorso ex art. 360 primo comma, n. 5, cod. proc. civ. – Coerenza logico- formale e della correttezza giuridica – Concetto di "fatto controverso e decisivo".


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 30 Agosto 2017
Numero: 20533
Data di udienza: 30 Marzo 2017
Presidente: MATERA
Estensore: SABATO


Premassima

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Motivo di ricorso ex art. 360 primo comma, n. 5, cod. proc. civ. – Coerenza logico- formale e della correttezza giuridica – Concetto di "fatto controverso e decisivo".



Massima

 



CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.2^ 30/08/2017 (ud. 30/03/2017), Sentenza n.20533



DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Motivo di ricorso ex art. 360 primo comma, n. 5, cod. proc. civ. – Coerenza logico- formale e della correttezza giuridica – Concetto di "fatto controverso e decisivo".
 
Il motivo di ricorso ex art. 360 primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non conferisce alla corte di cassazione il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo quello di controllare, sul piano della coerenza logico- formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in discussione, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Inoltre la riforma del giudizio di cassazione operata con la l. n.40 del 2006 ha sostituito, all’art. 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 5, il concetto di "punto decisivo della controversia" con quello di "fatto controverso e decisivo", per cui il motivo di ricorso con il quale si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve specificamente indicare il "fatto" controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 e.e., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo.
 
(conferma sentenza n. 341/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, dep. 02/02/2012) Pres. MATERA, Rel. SABATO, Ric. Fontanella in subentro
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.2^ 30/08/2017 (ud. 30/03/2017), Sentenza n.20533

SENTENZA

 

 

 
 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.2^ 30/08/2017 (ud. 30/03/2017), Sentenza n.20533
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso 17926-2012 proposto da:
 
FONTANELLA ROSA (FNTRS064E62F8390), subentrata in giudizio alla CE SANI COSTRUZIONI S.r.l. in virtù di atto di cessione del credito, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PLATONE 21, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA STEFANELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIAMPIETRO PIROZZI;
 
– ricorrente e c/ricorrente ail’incidentale –

contro
 
DE LORENZO UGO (DLRGU062Dl9F839A), FORMATO MICHELA (FRMMCL93L71Zl29D) e GASPARIN LILIANA (GSPLLN31L63F839H) eredi di DE LORENZO LUIGI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 48, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO PERRI, rappresentati e difesi dall’avvocato CESARE FORMATO;
 
– c/ricorrenti e ricorrenti incidentali –
 
avverso la sentenza n. 341/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/02/2012;
 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/03/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;
 
udito l’Avvocato GIAMPIETRO PIROZZI, difensore della ricorrente principale, che si riporta agli atti depositati;
 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
 
Fatti di causa 
 
1. La Cesani Costruzioni s.c. a r.l., sulla premessa di aver assunto in appalto giusta contratto registrato il 24.2.1988 dalla Tiziana s.c. a r.l. la costruzione di un parco di villette in Giugliano, località Varcaturo, ha esposto che singoli soci – tra i quali Luigi De Lorenzo, assegnatario della villetta n. 43 – avevano commissionato ulteriori lavori erogando un acconto senza provvedere al saldo. Per la condanna al pagamento di tale saldo da parte del predetto signori De Lorenzo la società Cesani ha quindi agito con citazione innanzi al tribunale di Napoli – sez. distaccata di Marana.
 
2. Ha resistito il signor De Lorenzo, che ha negato di avere intrattenuto rapporti contrattuali con la Cesani Costruzioni, avendo richiesto modifiche del progetto alla Tiziana, che ha chiamato in garanzia.
 
3. E’ intervenuta Rosa Fontanella, quale cessionaria del credito vantato dalla Cesani giusta atto per notar Cante del 18.12.2002.
 
4. Con sentenza depositata il 10.7.2009 il tribunale ha, in accoglimento della domanda, condannato il signor De Lorenzo al pagamento del corrispettivo a favore della signora Fontanella.
 
5. Avverso tale decisione, preliminarmente rinunciando alle domande verso la Tiziana s.c. a r.l., ha proposto appello il signor De Lorenzo nei confronti della sola signora Fontanella, che costituitasi ne ha chiesto il rigetto. Con sentenza depositata il 2.2.2012 la corte d’appello ha parzialmente accolto l’appello, riducendo la somma dovuta dal signor De Lorenzo, oltre interessi legali dalla domanda e senza rivalutazione monetaria.
 
5.1. A sostegno della decisione, la corte d’appello ha considerato che si fosse realizzata in primo grado una estromissione tacita della Cesani Costruzioni s.c. a r.l., che aveva ceduto il credito, non era più comparsa dopo l’intervento in giudizio della cessionaria con il medesimo patrocinatore, non aveva rassegnato conclusioni; la sentenza era stata emessa nei soli confronti della cessionaria, avverso la quale soltanto la controparte aveva proposto appello.
 
6. Avverso l’indicata sentenza della corte d’appello propone ricorso per cassazione Rosa Fontanella, nei confronti del signor De Lorenzo che della Cesani Costruzioni, sulla base di~ot1v1. Ugo De Lorenzo, Micaela Formato e Liliana Gasparin, eredi di Luigi De Lorenzo, resistono con controricorso contenente ricorso incidentale su un motivo. Replica Rosa Fontanella con ulteriore controricorso, depositando anche memoria. Non svolge difese la Cesani Costruzioni.

Ragioni della decisione
 
1. Con un primo motivo di censura la ricorrente deduce violazione degli artt. 1259 cod. civ. e 111 cod. proc. civ. nella parte in cui la corte d’appello, con la sentenza gravata, ha ritenuto intervenuta una estromissione tacita della Cesani Costruzioni s.c. a r. l. nel corso del giudizio di primo grado. Ha contestato, in particolare, la configurabilità di una estromissione tacita e ha eccepito che nel giudizio d’appello – non essendo stata evocata la parte originaria attrice, che permaneva tale dopo la successione della Fontanella nel diritto controverso ex art. 111 cod. proc. civ. sino a estromissione formale, consentita dalle parti e dal giudice, nel caso di specie non intervenuta – avrebbe dovuto essere integrato il contraddittorio, stante un litisconsorzio necessario.
 
1.1. Il motivo – che benché formulato con riferimento al n. 3 dell’art. 360 primo comma cod. proc. civ. deve intendersi riferito al n. 4 per l’evidente riferimento a vizi del processo – è infondato.
 
1.2. Invero, con il motivo stesso la parte ricorrente non sembra darsi carico – atteso che si limita a ribadire che l’estromissione dal giudizio ex art. 111 cod. proc. civ. presupporrebbe in ogni caso l’accordo esplicito delle parti e il consenso del giudice formalizzato in un provvedimento – del portato dell’interpretazione giurisprudenziale della disposizione codicistica che, accanto all’estromissione espressa, ha configurato la possibilità di una estromissione tacita.
 
Ciò è avvenuto di regola nei casi in cui il giudizio di impugnazione si sia svolto senza l’evocazione in giudizio dell’alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore a titolo particolare, allorché il primo abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l’altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore.
 
Tali elementi, secondo la giurisprudenza, integrano i presupposti per l’estromissione tacita dal giudizio dell’alienante, estromissione che, sebbene non formalmente dichiarata, fa cessare la qualità di litisconsorte necessario della parte originaria (così, per quanto concerne le pronunce delle sezioni civili diverse da quella tributaria, ad es. Cass. n. 3056 del 08/02/2011, n. 12035 del 17/05/2010, n.8395 del 07/04/2009 e n. 6530 del 19/05/2000; per quanto concerne le pronunce in materia tributaria, v. Cass. n. 6196 del 27/03/2015, n.26321 del 29/12/2010, n. 6591 del 12/03/2008, n. 9004 del 16/04/2007, n. 24245 del 30/12/2004, n. 19072 del 12/12/2003).
 
1.3. Nel caso in esame, la corte d’appello ha ritenuto – su simili basi – che si fosse realizzata già in primo grado una estromissione tacita, atteso che la Cesani Costruzioni s.c. a r. l., che aveva ceduto il credito, non era più comparsa dopo l’intervento in giudizio della cessionaria e non aveva rassegnato conclusioni, anche tenuto conto che le parti si avvalevano del medesimo patrocinatore; a ciò era seguito un comportamento del giudice, che aveva emesso sentenza nei soli confronti della cessionaria e della controparte, che solo contro la cessionaria aveva proposto appello. Tale ricognizione di un accordo tacito tra le parti, nel senso dell’estromissione, seguito da un provvedimento del giudice, è del tutto condivisibile, con conseguente infondatezza della censura. 
 
2. Con il secondo motivo di ricorso, Rosa Fontanella deduce violazione di disposizioni di legge, indicate negli artt. 1346 e 1418 cod. civ., censurando la sentenza della corte d’appello nella parte in cui ha ritenuto parzialmente nullo l’appalto siccome concernente la costruzione di immobile senza concessione edilizia, atteso che la deduzione di nullità, formulata solo in comparsa conclusionale di primo grado dal signor De Lorenzo, si era basata sulla mera deduzione di un teste, in luogo che su dati documentali; inoltre, trattandosi della realizzazione di una tettoia, non si sarebbe trattato di un’opera senza concessione, ma di una difformità rispetto alla realizzazione di villetta munita di regolare titolo.
 
2.1. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, esso manca di specificità, non essendo dato ricostruire in base ad esso (al di là dei riferimenti generici ad es. alla tettoia di cui in appresso) la natura e le modalità realizzative dei lavori che avrebbero formato oggetto dell’appalto aggiuntivo, anche a paragone rispetto a quello originario. Tali dati neppure risultano dalla sentenza gravata. In secondo luogo, anche in connessione con l’anzidetta carenza, il motivo pecca di autosufficienza, non essendo messa questa corte, in base alla lettura del motivo in grado di apprezzare le ragioni per le quali – ad es. – si debba ritenere, come la parte afferma, che si sia trattato di opere aggiuntive nell’ambito di un appalto tra terzi, nel cui ambito sarebbe ipotizzata la difformità (e quindi la nullità) parziale (come affermato dalla corte d’appello), in luogo di un separato appalto di opere totalmente abusive tra il signor De Lorenzo e l’appaltatrice (come ipotizzato in sede di discussione da parte del P.G., con le conseguenze di legge).
 
2.2. Per altro verso, l’inammissibilità sussiste anche in rapporto alla formulazione del motivo, atteso che – sotto la veste di un’impugnazione per violazione di legge – esso, lungi dal proporre alla corte di legittimità statuizioni della sentenza impugnata difformi dalle norme di diritto, propone in effetti un riesame degli accertamenti in fatto che, sulla base delle risultanze probatorie, già sono stati svolti dal giudice di merito. Tra tali accertamenti rientrano ad es. quelli – sollecitati dalla parte ricorrente, ma inammissibili in sede di legittimità – relativi al se la c.d. tettoia fosse opera tale da necessitare autonoma concessione edilizia, o se fosse probatoriamente sufficiente l’istruttoria orale per far emergere l’abusività della costruzione.
 
2.3. La ricorrente meramente accenna alla questione della deduzione della nullità parziale con la conclusionale di primo grado da parte del signor De Lorenzo, che ha poi impugnato la sentenza del tribunale sollecitando ancora la declaratoria di nullità parziale dell’appalto in appello, stante il mancato riconoscimento in prime cure (cfr. sentenza della corte d’appello p. 7). Sul punto, che non forma oggetto di un rituale motivo di ricorso, può semplicemente accennarsi che il tema ha trovato generale sistemazione con la pronuncia di Cass., Sez. U, n. 26243 del 12/12/2014, sulla cui base comunque la sentenza gravata si presenta immune da censure.
 
2.4. Sempre per completezza deve rilevarsi l’inammissibilità, nell’ambito del motivo, anche delle deduzioni tese a sollevare la questione della spettanza, in ipotesi di nullità parziale dell’appalto, di un indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ. Infatti la parte ricorrente non deduce, nell’ambito del motivo, effettuando le dovute trascrizioni, se e in qual modo la domanda sussidiaria sia stata proposta e coltivata nei gradi di merito. La deduzione dunque manca di autosufficienza. Parimenti non rinvenendosi traccia del thema decidendum nella sentenza impugnata – la deduzione è inammissibile, in quanto inserita nell’ambito di un motivo di gravame di tenore estraneo: la parte ricorrente avrebbe dovuto ritualmente contestare la sentenza impugnata per omessa pronuncia o vizio di motivazione, a seconda delle concrete prospettazioni che avrebbe inteso svolgere.
 
3. Con il terzo motivo si deduce violazione di norma di diritto indicata nell’art. 1227 cod. civ., contestandosi la sentenza impugnata nella parte in cui – negandosi la rivalutazione monetaria dopo il riconoscimento del debito come di valuta e di interessi ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. – si è affermato che essa Fontanella non avrebbe allegato né provato il maggior danno. Al riguardo, la ricorrente – assumendo essere parte del giudizio la Cesani Costruzioni s.c. a r. I. – ha sostenuto essere il danno da svalutazione in re ipsa, stante la natura di imprenditore commerciale di quella.
 
3.1. Il motivo è infondato, alla luce di quanto in precedenza statuito circa l’estromissione dal giudizio della Cesani Costruzioni. Al riguardo, deve notarsi come la mera notificazione del ricorso per cassazione alla società Cesani Costruzioni, ormai estromessa, non muta i termini della questione, non avendo la società stessa, per quanto detto, partecipato al secondo grado di giudizio.
 
3.2. Il motivo, comunque, sarebbe stato disatteso anche qualora, a qualsiasi titolo, fosse risultata la natura imprenditoriale del creditore, posto che anche quest’ultimo non è esentato da oneri probatori (cfr. Cass. n. 3029 del 16/02/2015).
 
4. Con il quarto motivo si deducono come vizi di motivazione censure afferenti le considerazioni svolte dalla corte territoriale sul tema dell’estromissione tacita e del rilievo della nullità parziale dell’appalto; si svolgono anche considerazioni circa diversi esiti presso la stessa corte d’appello di contenzioso analogo concernente altre villette.
 
4.1. Il motivo è inammissibile. Con esso si ripercorrono censure già esaminate, senza evidenziare statuizioni specifiche connotate da vizi rilevanti ex art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. 
 
5. Con il motivo unico del ricorso incidentale, la parte committente deduce omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata quanto alla prova dei lavori effettivamente eseguiti e al prezzo pattuito dalle parti. Trascrivendo le deposizioni testimoniali, censura come inidoneo il ragionamento probatorio del tribunale, che aveva ritenuto detti elementi sulla base delle sole dichiarazioni di un teste e di un computo metrico, e qualifica come apodittica la motivazione sul punto fornita dalla corte d’appello.
 
5.1. Il motivo di ricorso incidentale è inammissibile.
 
5.2. Invero il motivo di ricorso ex art. 360 primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non conferisce alla corte di cassazione il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo quello di controllare, sul piano della coerenza logico- formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in discussione, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Inoltre la riforma del giudizio di cassazione operata con la l. n.40 del 2006 ha sostituito, all’art. 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 5, il concetto di "punto decisivo della controversia" con quello di "fatto controverso e decisivo", per cui il motivo di ricorso con il quale si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve specificamente indicare il "fatto" controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 e.e., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo.
 
5.3. Al riguardo, la parte ricorrente incidentale, lungi dal denunciare una totale obliterazione di fatti decisivi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero una manifesta illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune od ancora un difetto di coerenza tra le ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi, si limita a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo patrocinato dalla parte, proponendo un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti (contestazioni tra le parti, deposizioni testimoniali, computo metrico).
 
Tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
 
Sicché il motivo in esame si traduce nell’invocata revisione delle valutazioni e dei convincimenti espressi dal giudice di merito, tesa a conseguire una nuova pronuncia sul fatto, non concessa perché estranea alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità.
 
6. Dovendosi in definitiva rigettare sia il ricorso principale che quello incidentale, la soccombenza reciproca impone la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
 
P.Q.M.
 
La corte rigetta i ricorsi principale e incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimità.
 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda
 
sezione civile, il 30 marzo 2017.
 

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