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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia, Danno ambientale, Fauna e Flora Numero: 11785 | Data di udienza: 22 Marzo 2017

RISARCIMENTO DEL DANNO – Evento dannoso provocato da cosa in custodia – Nesso eziologico – Custode e prova liberatoria del caso fortuito – Fattore estraneo – Imprevedibile ed eccezionale – Giurisprudenza – FAUNA – Fattispecie: rapporto di custodia tra l’autostrada e la società di gestione – Domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 2051 c.c. per l’evento dannoso consistito nella collisione con l’animale selvatico, nonché il nesso causale tra tale evento e l’autostrada in custodia – ZOOTECNIA – Custodia e accertamento della relazione custodiale – Animali e rapporto di custodia – Responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia – Nesso eziologico tra l’evento dannoso e la cosa – Differenza tra "colpa nella custodia" e "rischio da custodia" – Fattispecie: danno provocato da animali selvatici in autostrada.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 12 Maggio 2017
Numero: 11785
Data di udienza: 22 Marzo 2017
Presidente: SPIRITO
Estensore: SPAZIANI


Premassima

RISARCIMENTO DEL DANNO – Evento dannoso provocato da cosa in custodia – Nesso eziologico – Custode e prova liberatoria del caso fortuito – Fattore estraneo – Imprevedibile ed eccezionale – Giurisprudenza – FAUNA – Fattispecie: rapporto di custodia tra l’autostrada e la società di gestione – Domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 2051 c.c. per l’evento dannoso consistito nella collisione con l’animale selvatico, nonché il nesso causale tra tale evento e l’autostrada in custodia – ZOOTECNIA – Custodia e accertamento della relazione custodiale – Animali e rapporto di custodia – Responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia – Nesso eziologico tra l’evento dannoso e la cosa – Differenza tra "colpa nella custodia" e "rischio da custodia" – Fattispecie: danno provocato da animali selvatici in autostrada.



Massima

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 3^ 12/05/2017 (Ud. 22/03/2017) Sentenza n.11785 


RISARCIMENTO DEL DANNO – Evento dannoso provocato da cosa in custodia – Nesso eziologico – Custode e prova liberatoria del caso fortuito – Fattore estraneo – Imprevedibile ed eccezionale – Giurisprudenza – FAUNA – Fattispecie: rapporto di custodia tra l’autostrada e la società di gestione – Domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 2051 c.c. per l’evento dannoso consistito nella collisione con l’animale selvatico, nonché il nesso causale tra tale evento e l’autostrada in custodia.
 
La responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo sicché, ai fini della sua configurazione, è sufficiente che l’attore dimostri il nesso di causalità tra l’evento dannoso e la cosa in custodia potendo il custode liberarsi solo fornendo la prova del caso fortuito. L’accertamento del nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso prescinde dall’accertamento dell’intrinseca pericolosità della cosa e richiede soltanto che il danno derivi da essa costituendo l’esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa. Il nesso pertanto sussiste sia in relazione ai danni verificatisi per effetto della connaturale forza dinamica della cosa sia in relazione a quelli determinatisi per effetto dell’insorgenza in essa di un processo dannoso provocato da agenti esterni. L’onere di provare l’esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo incombe sul danneggiato. Atteso che la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell’utente, la dimostrazione che il danneggiato è chiamato a fornire concerne il verificarsi dell’evento dannoso e il suo rapporto di causalità con il bene in custodia. In conclusione, spetta invece al custode la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell’esistenza di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Fattispecie: rapporto di custodia, rilevante ai sensi dell’art. 2051 c.c., tra l’autostrada e la società di gestione (ed avendo egli debitamente provato l’evento dannoso consistito nella collisione con l’animale selvatico, nonché il nesso causale tra tale evento e l’autostrada in custodia), la Milano Serravalle-Milano Tangenziali s.p.a. avrebbe potuto liberarsi dalla responsabilità soltanto provando che l’ingresso in autostrada dell’animale era stato determinato da un fattore imprevedibile ed inevitabile qualificabile in termini di "caso fortuito".
 
 
ZOOTECNIA – Custodia e accertamento della relazione custodiale – Animali e rapporto di custodia – Responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia – Nesso eziologico tra l’evento dannoso e la cosa – Differenza tra "colpa nella custodia" e "rischio da custodia" – Fattispecie: animali selvatici in autostrada.
 
La responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, prevista dall’art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e trova fondamento nell’esigenza che chi trae profitto dalla cosa assuma anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare a terzi. Essa dunque presuppone unicamente l’esistenza del nesso eziologico tra l’evento dannoso e la cosa nonché l’esistenza della relazione custodiale tra quest’ultima e il responsabile, al quale la responsabilità viene imputata a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il fatto di essere il titolare del "potere di governo" della cosa, inteso come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa. In proposito, non si deve parlare di "colpa nella custodia" (atteso che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi) ma di "rischio da custodia", in quanto la responsabilità è imputata a colui che, avendo di fatto il potere di effettivo controllo e disponibilità della cosa, è chiamato a sopportarne anche gli incommoda. Sicché, l’accertamento della relazione custodiale, in quanto presuppone l’accertamento del potere di effettivo controllo e vigilanza sulla cosa, deve essere condotto in concreto e, con riguardo al demanio stradale, soggetto ad un uso generalizzato da parte della collettività, va effettuato tenendo conto dell’estensione della strada, della sua posizione e della sua ubicazione, nonché delle dotazioni e dei sistemi di assistenza che la connotano. Fattispecie: che riguarda le autostrade in genere, attesa la loro natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l’apprezzamento relativo all’effettiva possibilità del controllo, alla stregua dei suddetti parametri, induce ad una conclusione in via generale affermativa e dunque a ravvisare la sussistenza di una relazione custodiale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2051 c.c., tra l’autostrada e la società proprietaria o concessionaria, la quale è chiamata a svolgere un’adeguata attività di vigilanza in funzione della prevenzione e della eliminazione delle eventuali cause di pericolo per gli utenti.

(riforma sentenza n. 3955/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, dep. 05/11/2014) Pres. SPIRITO, Rel. SPAZIANI, Ric. Merendi c. Milano Serravalle-Milano Tangenziali s.p.a.

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 3^ 12/05/2017 (Ud. 22/03/2017), Sentenza n.11785

SENTENZA

 

 
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 3^ 12/05/2017 (Ud. 22/03/2017) Sentenza n.11785 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso 757-2015 proposto da:
 
MERENDI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 7, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ALBANESE, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
 
contro 
– ricorrente – 
 
MILANO SERRAVALLE MILANO TANGENZIALI SPA, in persona dell’Amministratore Delegato, Ing. MASSIMO SARMI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA GIGLIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALFREDO PASSARO giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente – 
avverso la sentenza n. 3955/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 05/11/2014;
 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO SPAZIANI;
 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto;
 
udito l’Avvocato ALESSANDRO BALESTRA;
 
udito l’Avvocato ALFREDO PASSARO;
 
FATTI DI CAUSA
 
La Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, ha rigettato la domanda proposta da Mario Merendi, il quale aveva convenuto in giudizio la società Milano Serravalle-Milano Tangenziali s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 4 ottobre 2012, allorché, mentre alla guida di un’autovettura affidatagli dal datore di lavoro percorreva a velocità regolare l’autostrada A7, in direzione Genova-Milano, non aveva potuto evitare di collidere con un capriolo che, provenendo dalla carreggiata opposta, aveva saltato il divisorio centrale ed aveva improvvisamente attraversato quella sulla quale egli viaggiava, proprio nel momento del suo passaggio.
 
Per quel che ancora rileva, la Corte di Appello ha attribuito rilevanza decisiva, in funzione dell’esclusione della responsabilità della società di gestione dell’autostrada, alla circostanza – accertata dalla Polizia Stradale in occasione dell’ispezione dei luoghi effettuata nell’immediatezza dell’incidente e descritta nella relazione redatta dagli agenti e prodotta dallo stesso attore – che la rete di recinzione esterna della sede autostradale, nel tratto interessato dal sinistro, era risultata integra.
 
Secondo la Corte territoriale, precisamente, la predetta circostanza, in primo luogo, impediva di formulare un giudizio di responsabilità della società ai sensi dell’art. 2051 c.c., in quanto l’ignoranza in ordine alle modalità, al tempo e al luogo di ingresso dell’animale nella sede autostradale non consentiva di affermare la sussistenza del rapporto di causalità tra la cosa in custodia della convenuta-appellante e il sinistro che aveva causato i danni lamentati dall’attore-appellato.
 
In secondo luogo, ad avviso della Corte di Appello, la medesima circostanza escludeva altresì la possibilità di ritenere la società di gestione dell’autostrada responsabile ai sensi dell’art. 2043 c.c., non potendo formularsi a suo carico nessuna censura di negligenza e non essendo da essa prevedibile né prevenibile l’anomalia rappresentata dall’ingresso in autostrada dell’animale.
 
Propone ricorso per cassazione, sorretto da due motivi, Mario Merendi. Resiste con controricorso la Milano Serravalle-Milano Tangenziali s.p.a .. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
 
RAGIONI DELLA DECISIONE
 
1. La questione preliminare relativa all’improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata, sollevata nella relazione depositata ex art. 380-bis c.p.c. e ribadita dalla società controricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., è infondata.
 
La ratio della disposizione contenuta nell’art. 369, secondo comma, n.2, c.p.c., secondo cui il ricorrente ha l’onere di depositare nei venti giorni dall’ultima notificazione, a pena di improcedibilità, il ricorso con copia autentica della sentenza impugnata completa della relazione di notificazione se avvenuta, risiede nell’esigenza di consentire alla Corte di legittimità non solo di conoscere il contenuto del provvedimento impugnato ma anche di verificare la tempestività dell’impugnazione ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c..
 
È pertanto evidente che tale onere non può ritenersi sussistente nell’ipotesi in cui la notificazione del ricorso si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché in tal caso il rispetto dei termine breve di cui all’art. 325, secondo comma, c. p.c. è reso manifesto dal collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso (Cass. 10/07/2013, n. 17066; Cass. 22/09/2015, n.18645).
 
Ciò è quanto è accaduto nel caso di specie, nel quale la sentenza impugnata risulta depositata il 5 novembre 2014 e il ricorso per cassazione risulta notificato il 17 dicembre 2014.
 
Il ricorso medesimo è dunque procedibile.
 
2. Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt.2051 e 2043 c.c.) il ricorrente censura la decisione impugnata anzitutto nella parte in cui ha escluso la responsabilità della società in qualità di custode dell’autostrada.
 
Rammenta che la responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo sicché, ai fini della sua configurazione, è sufficiente che l’attore dimostri il nesso di causalità tra l’evento dannoso e la cosa in custodia potendo il custode liberarsi solo fornendo la prova del caso fortuito.
 
Evidenzia che, con riguardo alle autostrade, è in genere configurabile un potere di custodia in capo alla società deputata alla relativa gestione, in ragione dei poteri effettivi di disponibilità e controllo che le sono attribuiti.
 
Afferma che, pertanto, nel caso di specie, sussistendo un rapporto di custodia, rilevante ai sensi dell’art. 2051 c.c., tra l’autostrada e la società di gestione (ed avendo egli debitamente provato l’evento dannoso consistito nella collisione con l’animale selvatico, nonché il nesso causale tra tale evento e l’autostrada in custodia), la Milano Serravalle-Milano Tangenziali s.p.a. avrebbe potuto liberarsi dalla responsabilità soltanto provando che l’ingresso in autostrada dell’animale era stato determinato da un fattore imprevedibile ed inevitabile qualificabile in termini di "caso fortuito".
 
Il ricorrente censura inoltre la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha escluso la possibilità di ritenere responsabile la società di gestione dell’autostrada ai sensi dell’art. 2043 c.c.. Deduce al riguardo che, avendo egli dato prova dell’anomala presenza di un animale selvatico sulla sede autostradale, sarebbe spettato alla convenuta provare gli eventuali fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità dell’utente di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia.
 
3. Con il secondo motivo (omesso esame e motivazione su un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto della controversia tra le parti), il ricorrente si duole che la pronuncia impugnata abbia valorizzato, ai fini della decisione di rigetto della domanda risarcitoria, la circostanza che la recinzione posta in corrispondenza della carreggiata sulla quale si era verificato il sinistro era stata trovata integra dagli agenti della Polizia Stradale intervenuti sul posto, omettendo di considerare che l’animale selvatico era entrato nella sede autostradale dalla carreggiata opposta ed era balzato dinanzi alla sua autovettura dopo aver saltato il divisorio centrale.
 
4. Le censure svolte nella prima parte del primo motivo sono fondate.
 
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, prevista dall’art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e trova fondamento nell’esigenza che chi trae profitto dalla cosa assuma anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare a terzi (Cass.19/05/2011, n. 11016; Cass.25/07/2008, n.20427).
 
Essa dunque presuppone unicamente l’esistenza del nesso eziologico tra l’evento dannoso e la cosa nonché l’esistenza della relazione custodiale tra quest’ultima e il responsabile, al quale la responsabilità viene imputata a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il fatto di essere il titolare del "potere di governo" della cosa, inteso come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa.
 
Incisivamente si è evidenziato, in proposito, che non si deve parlare di "colpa nella custodia" (atteso che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi) ma di "rischio da custodia", in quanto la responsabilità è imputata a colui che, avendo di fatto il potere di effettivo controllo e disponibilità della cosa, è chiamato a sopportarne anche gli incommoda (Cass. 19/02/2008, n.4279; Cass. 19/05/2011, n.11016).
 
L’accertamento della relazione custodiale, in quanto presuppone l’accertamento del potere di effettivo controllo e vigilanza sulla cosa, deve essere condotto in concreto e, con riguardo al demanio stradale, soggetto ad un uso generalizzato da parte della collettività, va effettuato tenendo conto dell’estensione della strada, della sua posizione e della sua ubicazione, nonché delle dotazioni e dei sistemi di assistenza che la connotano (Cass. 06/07/2006, n.15383; Cass. 12/07/2006, n.15779; Cass. 22/04/2010 n.9546).
 
Con particolare riguardo alle autostrade, attesa la loro natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l’apprezzamento relativo all’effettiva possibilità del controllo, alla stregua dei suddetti parametri, induce ad una conclusione in via generale affermativa e dunque a ravvisare la sussistenza di una relazione custodiale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2051 c.c., tra l’autostrada e la società proprietaria o concessionaria, la quale è chiamata a svolgere un’adeguata attività di vigilanza in funzione della prevenzione e della eliminazione delle eventuali cause di pericolo per gli utenti (Cass. 06/07 /2006 nn. 15383 e 15384; Cass. 2 luglio 2007 n. 2308; Cass. 29/03/2007, n.7763).
 
L’accertamento del nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso prescinde dall’accertamento dell’intrinseca pericolosità della cosa e richiede soltanto che il danno derivi da essa costituendo l’esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa. Il nesso pertanto sussiste sia in relazione ai danni verificatisi per effetto della connaturale forza dinamica della cosa sia in relazione a quelli determinatisi per effetto dell’insorgenza in essa di un processo dannoso provocato da agenti esterni (Cass. 28/03/2001, n.4480; Cass. 29/11/2006, n. 25243; Cass. 29/03/2007, n.7763; Cass. 19/05/2011, n.11016).
 
L’onere di provare l’esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo incombe sul danneggiato (Cass. 08/05/2008, n. 11227). Precisamente, atteso che la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell’utente, la dimostrazione che il danneggiato è chiamato a fornire concerne il verificarsi dell’evento dannoso e il suo rapporto di causalità con il bene in custodia (Cass. 05/02/2013, n. 2660 Cass. 19/05/2011, n.110168).
 
Spetta invece al custode la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell’esistenza di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. Cass. 05/02/2013, n. 2660; Cass. 13/07/2011, n. 15389; Cass. 07/07/2010, n,16029; Cass. 08/05/2008, n.11227).
 
5. Avuto riguardo ai surrichiamati principi, non può che ritenersi errata in diritto la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che la circostanza – accertata dalla Polizia Stradale – che la rete di recinzione autostradale fosse integra al momento dell’incidente, escludesse il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l’evento dannoso.
 
Ai sensi dell’art. 2051 c.c., infatti, spettava al Merendi dimostrare il nesso causale tra cosa in custodia ed evento lesivo, e cioè che il danno da lui riportato era conseguenza della inattesa e imprevista presenza sulla carreggiata di un animale selvatico con cui non aveva potuto evitare la collisione; mentre incombeva sulla società di gestione autostradale dare la prova del fortuito, in sostanza deducendo che la presenza del capriolo sulla carreggiata era stata determinata da un fatto imprevedibile e inevitabile, quale, ad es., la rottura della recinzione, che non era stato possibile riparare tempestivamente, ad opera di vandali, oppure l’inopinato abbandono dell’animale sulla sede autostradale ad opera di terze persone.
 
In funzione dell’interruzione del nesso causale tra l’evento dannoso e la cosa in custodia, il giudice del merito non poteva invece valorizzare la circostanza relativa all’integrità della recinzione nel tratto autostradale interessato dall’incidente, sia perché tale circostanza, nel caso concreto, non aveva impedito alla cosa di esplicare comunque la propria potenzialità dannosa, sia perché essa, lungi dal costituire caso fortuito, confermava piuttosto che il danno non era stato determinato da un fattore esterno imprevedibile ed inevitabile idoneo a vincere la presunzione di responsabilità del custode, ma era stato piuttosto la conseguenza dell’inefficace esercizio, da parte sua, dei poteri di sorveglianza della cosa.
 
6. Il primo motivo di ricorso per cassazione va pertanto accolto e dal suo accoglimento resta assorbito il secondo motivo.
 
7. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata, con rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che si uniformerà ai seguenti principi di diritto:
a) la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo e trova fondamento nella particolare relazione intercorrente tra il custode e la cosa, la presunzione di responsabilità del quale può essere vinta solo dalla sussistenza di un fattore esterno, il caso fortuito, attinente alle modalità di causazione del danno, sicché al danneggiato è sufficiente provare il nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso, mentre il custode, per liberarsi, dovrà offrire la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, idoneo ad interrompere quel nesso causale, in quanto avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità;
b) allegata e dimostrata da parte dell’automobilista danneggiato l’inattesa e imprevista presenza sulla carreggiata di un’autostrada di un animale selvatico con cui non era stato possibile evitare la collisione, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., deve dare la dimostrazione positiva che la presenza dell’animale fosse stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l’evento dannoso e la cosa custodita, non potendosi tale nesso ritenere escluso dalla mera presenza di una rete di recinzione, ancorché integra, in corrispondenza del tratto autostradale interessato dall’incidente.
 
P.Q.M.
 
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
 
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 22 marzo 2017.
 

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