DIRITTO SANITARIO – Tutela della salute – Vaccini – Soggetto colpito da poliomielite dopo la vaccinazione antipolio – Nesso di causalità – Principio di effettività della tutela – Onere della prova – RISARCIMENTO DANNI – Domanda risarcimento danni.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 18 Novembre 2022
Numero: 34027
Data di udienza: 8 Giugno 2022
Presidente: TRAVAGLINO
Estensore: GORGONI
Premassima
DIRITTO SANITARIO – Tutela della salute – Vaccini – Soggetto colpito da poliomielite dopo la vaccinazione antipolio – Nesso di causalità – Principio di effettività della tutela – Onere della prova – RISARCIMENTO DANNI – Domanda risarcimento danni.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. 3^, 18 novembre 2022 (Ud. 08/06/2022), Sentenza n.34027
DIRITTO SANITARIO – Tutela della salute – Vaccini – Soggetto colpito da poliomielite dopo la vaccinazione antipolio – Nesso di causalità – Principio di effettività della tutela – Onere della prova – RISARCIMENTO DANNI – Domanda risarcimento danni.
Non è sufficiente che le leggi o la copertura scientifica (statistico/probabilistica) abbiano escluso la dannosità potenziale del vaccino (anche perché, in specie, rimane il dato fattuale che in diversi soggetti la somministrazione del vaccino ha provocato la malattia). È necessario andare oltre e verificare la sussistenza di una causalità specifica in base a quanto emerso dalla documentazione probatoria. Sul punto, anche la Corte di Giustizia UE: “ha ritenuto che la mancanza della prova scientifica della dannosità di un vaccino non può impedire l’individuazione processuale di un nesso di causalità tra l’inoculazione del farmaco e l’insorgere della malattia, dovendo il giudice investito della causa valutare scrupolosamente il quadro indiziario fornito dalla parte danneggiata per stabilire, nel caso specifico, l’eventuale inferenza tra la somministrazione del farmaco e l’evento lesivo”. Pertanto, la domanda di risarcimento avanzata da un soggetto colpito da poliomielite dopo la vaccinazione antipolio non può essere esclusa solo perché la letteratura scientifica ne esclude (in quel momento) la potenziale pericolosità.
(riforma Sentenza n.5157/2019 della CORTE DI APPELLO ROMA dep. 26/07/2019) Pres. TRAVAGLINO, Rel. GORGONI, Ric. (omissis) c. MINISTERO DELLA SALUTE