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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 12458 | Data di udienza: 16 Marzo 2023

RIFIUTI – Nozione di imballaggio – C.d. ciclo produttivo e ciclo di commercializzazione – Disciplina euro-unitaria e interna sui rifiuti di imballaggio – Contributo ambientale ex art. 234 TUA – Efficacia retroattiva – Artt. 218, 237, d. lgs. n. 152/2006 – Qualifica di “produttore” – Beni destinati alla circolazione di mercato – Direttiva 94/62/CEE – Dir. 2004/12/CE.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 9 Maggio 2023
Numero: 12458
Data di udienza: 16 Marzo 2023
Presidente: TRAVAGLINO
Estensore: SCODITTI


Premassima

RIFIUTI – Nozione di imballaggio – C.d. ciclo produttivo e ciclo di commercializzazione – Disciplina euro-unitaria e interna sui rifiuti di imballaggio – Contributo ambientale ex art. 234 TUA – Efficacia retroattiva – Artt. 218, 237, d. lgs. n. 152/2006 – Qualifica di “produttore” – Beni destinati alla circolazione di mercato – Direttiva 94/62/CEE – Dir. 2004/12/CE.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 3^, 9 maggio 2023 (Ud. 16/03/2023), Sentenza n. 12458

 

 

RIFIUTI – Nozione di imballaggio – C.d. ciclo produttivo e ciclo di commercializzazione – Disciplina euro-unitaria e interna sui rifiuti di imballaggio – Contributo ambientale ex art. 234 TUA – Efficacia retroattiva – Artt. 218, 237, d. lgs. n. 152/2006.

Costituisce imballaggio ai fini dell’art. 218 del d. lgs. n. 152 del 2006, in attuazione della direttiva 94/62/CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CE, il prodotto adibito a contenere e proteggere beni destinati alla circolazione di mercato. Altra considerazione va fatta, ai sensi dell’art. 3, comma 11, d.lgs. n. 116 del 2020, secondo cui «il contributo ambientale versato ad un sistema collettivo esclude l’assoggettamento del medesimo bene, e delle materie prime che lo costituiscono, ad altro contributo ambientale previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo. La presente disposizione si applica con efficacia retroattiva».

 

RIFIUTI – Disciplina degli imballaggi – Qualifica di “produttore” – Beni destinati alla circolazione di mercato – Direttiva 94/62/CEE – Dir. 2004/12/CE.

In tema di imballaggi, la nozione di “produttore” si riferisce, nel contesto dell’art. 3, punto 1, primo comma, della direttiva 94/62/CEE e succ. mod., al produttore delle merci, ad esclusione del fabbricante dei prodotti di imballaggio. Pertanto, la funzione del contenere e proteggere all’interno del ciclo produttivo esula dunque dalla nozione di imballaggio, né l’attività produttiva può rientrare nel concetto di “manipolazione”, che rinvia chiaramente alla sottoposizione della merce a trattamento ai fini dell’imballo e della messa in circolazione. Sicché, il riferimento agli imballaggi «utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro livello» nell’art. 2 della direttiva è tale da comprendere la generalità degli imballaggi, i quali siano tuttavia «immessi sul mercato nella Comunità», come recita la medesima disposizione, e dunque che si tratti di beni destinati alla circolazione di mercato.

(rigetta il ricorso avverso sentenza n. 4421/2019 – CORTE D’APPELLO di ROMA, dep. 26/06/2019), Pres. TRAVAGLINO, Rel. SCODITTI, Ric. Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) c. Consorzio per il Riciclaggio dei Rifiuti dei Beni a base di Polietilene (PolieCO)


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Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 3^, 09/05/2023 (Ud. 16/03/2023), Sentenza n. 12458

SENTENZA

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