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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 18022 | Data di udienza: 26 Giugno 2013

RIFIUTI – Smaltimento dei rifiuti – Servizio ed Ente impositore – Tassa annuale su base tariffaria – Presupposti – R.D. del 14/09/1931 n. 1175, artt. 268, 269 e 270.


Provvedimento: Ordinanza
Sezione:
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 24 Luglio 2013
Numero: 18022
Data di udienza: 26 Giugno 2013
Presidente: Cicala
Estensore: Caracciolo


Premassima

RIFIUTI – Smaltimento dei rifiuti – Servizio ed Ente impositore – Tassa annuale su base tariffaria – Presupposti – R.D. del 14/09/1931 n. 1175, artt. 268, 269 e 270.



Massima

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. 4°, 24 Luglio 2013 (Ud. 26/06/2013), Ordinanza n. 18022 

RIFIUTI – Smaltimento dei rifiuti – Servizio ed Ente impositore – Tassa annuale su base tariffaria – Presupposti – R.D. del 14/09/1931 n. 1175, artt. 268, 269 e 270.
 
Ai sensi del R.D. del 14/09/1931 n. 1175, artt. 268, 269 e 270, i Comuni, in materia di rifiuti, devono istituire un apposita tassa annuale su base tariffaria la quale è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell’ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall’ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21508 del 07/11/2005). 
 
Pres. Cicala, Rel. Caracciolo

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. 4°, 24 Luglio 2013 (Ud. 26/06/2013), Ordinanza n. 18022

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. CICALA Mario          – Presidente
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere
Dott. DI BLASI Antonino          – Consigliere
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere Rel.
 
ha pronunciato la seguente:
 
ORDINANZA
 
sul ricorso 3636-2012 proposto dal COMUNE DI BOLOGNA (Omissis) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. GIANTURCO 11, presso lo studio dell’avvocato COLLELUORI RITA, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.C. (Omissis);
– intimato –
avverso la sentenza n. 126/8/2010 della Commissione Tributaria Regionale di BOLOGNA del 13.10.2010, depositata il 22/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Annunziata DAndrea (per delega avv. Rita Colleluori) che si riporta agli scritti;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
 
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
 
La Corte:
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati Osserva:
Il Comune di Bologna propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Bologna n. 332-10- 2007, con la quale – in controversia concernente cartella di pagamento per omesso versamento da parte di C.C. di Tarsu per l’anno 2005, in relazione all’immobile di sua proprietà sito in Bologna – è stato respinto l’appello dell’Amministrazione avverso la sentenza n. 332-10-2007 della CTP di Bologna che aveva accolto il ricorso in impugnazione, sicchè il provvedimento è risultato integralmente annullato. La sentenza impugnata ha ritenuto che -dato atto che il contribuente aveva presentato in data 26.7.2006 denuncia di cessazione e considerato che la TARSU ha natura di corrispettivo di un servizio prestato, sicchè la mancata produzione di rifiuti non può essere ininfluente ai fini della tassabilità – il contribuente aveva documentato di avere cambiato residenza in epoca antecedente al periodo di riferimento (documentando pure di non avere prodotto consumi effettivi per le utenze a servizio dell’appartamento in questione) e che la denuncia di cessazione del 2006 era stata preceduta da diversi tentativi di ottenere dal comune la detassazione del bene, sicchè si doveva ritenere integrata la prova relativa alla concreta inidoneità del bene a produrre rifiuti.
 
L’Amministrazione comunale ha proposto ricorso affidandolo a due motivi. La parte contribuente non si è difesa.
 
Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..
 
Il ricorso appare fondato e se ne propone l’accoglimento.
 
Ed infatti con il secondo motivo (incentrato sulla violazione del D.Lg. n. 507 del 1993, artt. 62 e 64 più liquido e da privilegiare rispetto al motivo precedente, peraltro formulato in termini chiaramente contrari al canone di autosufficienza del ricorso per cassazione, che non può essere surrogato dalla riproduzione in fotocopia degli atti dei precedenti gradi di giudizio) la parte ricorrente si duole della violazione delle norme che identificano il presupposto dell’imposizione nella “occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti”.
 
Dando rilevanza all’avvenuto trasferimento della residenza anagrafica (ed alla concreta idoneità del bene a produrre rifiuti, siccome desumibile per presunzione dal mancato consumo delle erogazioni di energia) il giudice del merito ha chiaramente violato le norme che disciplinano il presupposto dell’imposta qui in considerazione, così come sono interpretate dalla costante giurisprudenza di questa Corte.
 
Si veda, per tutte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21508 del 07/11/2005: “In tema di tassa per l smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, artt. 268, 269 e 270 (applicabile “ratione temporis“), i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell’ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purchè il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall’ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente”.
 
Alla luce di tali principi, non resta che concludere che la pronuncia appellata merita la cassazione, sicchè poi la Corte potrà provvedere anche nel merito (rigettando l’impugnazione di parte contribuente che non appare sorretta da altri argomenti che quelli valorizzati dal giudice di appello) non risultando necessario acclarare ulteriori elementi di fatto.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per in manifesta fondatezza.
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza.
 
P.Q.M.
 
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Condanna la parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 400,00 oltre Euro 100,00 per esborsi e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.
 
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2013

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