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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 21234 | Data di udienza: 26 Maggio 2017

RIFIUTI – Determinazione della TARSU – Equiparazione dello svolgimento dell’attività professionale di avvocato alle attività commerciali – Presupposti – Previsione nel regolamento degli enti impositori – Art. 62, c.4, d. lgs. n. 507/1993.


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 13 Settembre 2017
Numero: 21234
Data di udienza: 26 Maggio 2017
Presidente: DI IASI
Estensore: NOCERA


Premassima

RIFIUTI – Determinazione della TARSU – Equiparazione dello svolgimento dell’attività professionale di avvocato alle attività commerciali – Presupposti – Previsione nel regolamento degli enti impositori – Art. 62, c.4, d. lgs. n. 507/1993.



Massima

  

 

 
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.5^ 13/09/2017 (ud. 26/05/2017), Ordinanza n.21234
 

RIFIUTI – Determinazione della TARSU – Equiparazione dello svolgimento dell’attività professionale di avvocato alle attività commerciali – Presupposti – Previsione nel regolamento degli enti impositori – Art. 62, c.4, d. lgs. n. 507/1993.
 
L’art. 62, comma 4, del d. lgs. n. 507 del 1993, in ordine al presupposto TARSU, dispone che: "nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica o professionale, può essere stabilito dal regolamento che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata". Pertanto, ai fini di determinazione della TARSU è legittima l’equiparazione dello svolgimento dell’attività professionale di avvocato alle attività commerciali, in quanto la norma concede, ai singoli enti impositori il potere discrezionale di determinare una speciale tariffa per le attività professionali ed economiche, escludendo l’applicazione della tariffa abitativa ordinaria per l’immobile occupato per lo svolgimento di siffatte attività. Nella specie, il regolamento comunale di Bari in tema di TARSU ricomprende l’attività professionale svolta dalla parte ricorrente all’interno della "Categoria 3", relativa a "Uffici professionali, commerciali, industriali e simili".
 

(conferma sentenza n. 115/1/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 24.10.2011) Pres. DI IASI, Rel. NOCERA, Ric. Calvario c. COMUNE DI BARI
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.5^ 13/09/2017 (ud. 26/05/2017), Ordinanza n.21234

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.5^ 13/09/2017 (ud. 26/05/2017), Ordinanza n.21234

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA CIVILE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso proposto da:
 
CALVARIO Lorenza, rappresentata e difesa giusta mandato a margine del ricorso, dall’avv. Matteo Calvario, con studio in Bari, Via Callefati 20, e dall’avv. Antonio Mancini, con studio in Roma, alla Via Consulta n. 50, ove è elettivamente domiciliata.

– ricorrente –
 
contro 
 
COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Luisa Amoruso dell’Avvocatura comunale, con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via Bartoloni n. 37, presso lo studio dell’avv. Roberto Ciociola.
 
– controricorrente –
 
avverso la sentenza n. 115/1/2011 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 24.10.2011, non notificata;
 
Udita la relazione della causa svolta nella carnera di consiglio del 26 maggio 2017 dal dott. Andrea Nocera;
 
FATTI DI CAUSA
 
 
1.- Con sentenza n. 115/1/2011, depositata il 24 dicembre 2011 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Puglia (hinc: «CTR»), pronunciando sull’appello proposto dalla odierna ricorrente nei confronti del comune di Bari avverso la sentenza n. 37/5/2009 della Commissione tributaria provinciale di Bari (hinc: «CTP»), lo respingeva, confermando la decisione di primo grado che aveva rigettato parzialmente il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente, dichiarando per le sole annualità di imposta 2004 e 2005 la cessazione della materia del contendere, e compensava le spese del giudizio tra le parti.
 
La ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento emessi dal comune di Bari per la T.l.A. relativa agli anni dal 2001 al 2005 con riferimento all’unità abitativa sita in Bari, alla Via Argiro n. 72, piano secondo, non avendo la contribuente assolto all’obbligo di versamento del tributo.
 
Nel ricorso introduttivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 62, comma 4, 68, 69 comma 1, 70, 71, 75 e 76 del d.lgs. n 507 del 1993; art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973; artt. 3, 23 e 117 Cost., eccependo: 1. la decadenza del potere di accertamento con riferimento all’accertamento dell’omesso versamento T.l.A. per l’anno 2001; 2. la inesistenza nel regolamento comunale di Bari in tema di T.l.A. di una specifica tariffa per i locali ove sono svolte attività professionali e la non equiparabilità delle stesse alle attività commerciali; 3. l’ingiustificata liquidazione per intero dell’imposta, applicata per la superficie massima dell’immobile, senza tener debito conto dell’avvenuto versamento della T.l.A. per la destinazione ad uso abitativo, con duplicazione indebita dell’imposta.
 
La CTR confermava la decisione della CTP di rigetto del ricorso, ritenendo corretta l’applicazione delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 507 del 1993 e non fondato l’appello sia con riferimento alla eccepita decadenza per l’anno 2001, stante la sottoscrizione da parte della ricorrente, in data 11 luglio 2003, del bollettino informativo della violazione, accertata dai Vigili accertatori, atto seguito dall’invio di lettera di invito del 23 novembre 2004, della lettera di invito, sia in relazione al presupposto di imposta, osservando che nel caso di specie, accertata l’omessa denuncia dell’occupazione dell’immobile a fini di attività professionale forense e che il "tributo TARSU non può essere unico per tutte le unità immobiliari occupate, ma deve tener conto del tipo di attività esercitata, essendo riconosciuto all’ente locale il potere-dovere di regolamentare il tributo distinguendo per categorie di aree e locali" ex art. 68 del d. lgs. n. 507 del 1993.
 
2.- Avverso la sentenza di appello la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.
 
3.- Il Comune di Bari resiste con controricorso.
 
RAGIONI DELLA DECISIONE
 
1.- Con un unico articolato motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 62, comma 4, 68, 69 comma 1, 70, 71, 75 e 76 del d.lgs. n 507 del 1993; art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973; artt. 3, 23 e 117 Cast., rilevando l’illegittima equiparazione, ai fini di determinazione della TARSU dello svolgimento dell’attività professionale di avvocato alle attività commerciali.
 
Occorre rilevare che, in ordine al presupposto TARSU, l’art. 62, comma 4, del d. lgs. n. 507 del 1993 dispone che "nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica o professionale, può essere stabilito dal regolamento che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata".
 
La norma concede, dunque, ai singoli enti impositori il potere discrezionale di determinare una speciale tariffa per le attività professionali ed economiche, escludendo l’applicazione della tariffa abitativa ordinaria per l’immobile occupato per lo svolgimento di siffatte attività.
 
Nella specie, il regolamento comunale di Bari in tema di TARSU ricomprende l’attività professionale svolta dalla parte ricorrente all’interno della "Categoria 3", relativa a "Uffici professionali, commerciali, industriali e simili".
 
2. Per le considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato.
 
3. Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che si liquidano come da dispositivo.
 
P.Q.M.
 
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità al controricorrente, che liquida in € 500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. 
 
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile, il 26 maggio 2017.

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