Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Danno ambientale,
Diritto processuale civile,
Inquinamento acustico,
Inquinamento atmosferico
Numero: 21150 |
Data di udienza: 11 Maggio 2017
INQUINAMENTO ACUSTICO – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – DANNO AMBIENTALE – Risarcimento dei danni prodotti alla propria abitazione – C.d. danno da svalutazione – Risarcimento del danno per inquinamento acustico e atmosferico – Danno biologico ed esistenziale ex artt. 844 e 2043 c.c. – Immissioni rumorose e di gas di scarico degli autoveicoli – Necessità di prova del danno – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Ricorso per Cassazione – Apprezzamento dei fatti e delle prove dei giudici del merito – Esclusione – Controllo della correttezza giuridica sotto il profilo logico formale – Giurisprudenza.
Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 12 Settembre 2017
Numero: 21150
Data di udienza: 11 Maggio 2017
Presidente: ARMANO
Estensore: PELLECCHIA
Premassima
INQUINAMENTO ACUSTICO – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – DANNO AMBIENTALE – Risarcimento dei danni prodotti alla propria abitazione – C.d. danno da svalutazione – Risarcimento del danno per inquinamento acustico e atmosferico – Danno biologico ed esistenziale ex artt. 844 e 2043 c.c. – Immissioni rumorose e di gas di scarico degli autoveicoli – Necessità di prova del danno – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Ricorso per Cassazione – Apprezzamento dei fatti e delle prove dei giudici del merito – Esclusione – Controllo della correttezza giuridica sotto il profilo logico formale – Giurisprudenza.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.6^ 12/09/2017 (ud. 11/05/2017), Ordinanza n.21150
INQUINAMENTO ACUSTICO – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – DANNO AMBIENTALE – Risarcimento dei danni prodotti alla propria abitazione – C.d. danno da svalutazione – Risarcimento del danno per inquinamento acustico e atmosferico – Danno biologico ed esistenziale ex artt. 844 e 2043 c.c. – Immissioni rumorose e di gas di scarico degli autoveicoli – Necessità di prova del danno.
Al fine di ottenere il risarcimento dei danni prodotti a causa di lavori (pubblici o privati), è necessario che gli stessi siano provati. Così, il nuovo orientamento giurisprudenziale (Cass. 3/07/2013 n. 16619) consente al giudice di determinare il danno da svalutazione in termini di amenità e panoramicità dell’immobile; domanda che richiede sempre l’onere della prova da parte del richiedente. (Nella specie, i ricorrenti non hanno allegato il fatto della ridotta luminosità panoramicità e godibilità dell’immobile, nè sono mai state avanzate richieste istruttorie finalizzate a provare la limitazioni delle predette utilità all’abitazione. Pertanto, è stata respinta la duplice richiesta di risarcimento: la prima da svalutazione dell’edificio in dipendenza sia dell’enorme struttura stradale – completamento della variante SS 16 e di un viadotto della sopraelevata – realizzata sia dell’inquinamento acustico e atmosferico compromettente la qualità della vita e la salubrità dei luoghi; l’altra, per il danno biologico ed esistenziale ex artt. 844 e 2043 c.c., per le immissioni rumorose e di gas di scarico degli autoveicoli).
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Ricorso per Cassazione – Apprezzamento dei fatti e delle prove dei giudici del merito – Esclusione – Controllo della correttezza giuridica sotto il profilo logico formale – Giurisprudenza.
Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011).
(dichiara inammissibili i ricorsi avverso sentenza n.701/2016 CORTE D’APPELLO di ANCONA, dep. 8/06/2016) Pres. ARMANO, Rel. PELLECCHIA, Ric. Brocchini ed altri c. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.6^ 12/09/2017 (ud. 11/05/2017), Ordinanza n.21150
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.6^ 12/09/2017 (ud. 11/05/2017), Ordinanza n.21150
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 17966-2016 proposto da:
BROCCHINI OLINDO, MARTARELLI GIUSEPPINA in BROCCHINI, BROCCHINI SAURO, BROCCHINI LUANA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE, 71, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DEL VECCHIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO MASTRI;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;
-intimato –
avverso la sentenza n. 701/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata l’08/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
FATTI DI CAUSA
1. Olindo Brocchini e Giuseppina Mattarelli, deducendo di essere proprietari di un appartamento sito in Ancona, convenivano il Ministero delle Infrastrutture al fine di ottenere il risarcimento dei danni prodotti alla propria abitazione che a causa dei lavori di completamento della variante SS 16 e del viadotto della sopraelevata avrebbe subito una considerevole svalutazione stante la struttura e l’inquinamento acustico e atmosferico derivante dalla circolazione dei veicoli.
Gli attori precisavano, nelle successive memorie ex art. 183 comma 6 n.l , due ordini di danno: l’uno da svalutazione dell’edificio in dipendenza sia dell’enorme struttura stradale realizzata sia dell’inquinamento acustico e atmosferico compromettente la qualità della vita e la salubrità dei luoghi; l’altro danno, biologico ed esistenziale ex artt. 844 e 2043 c.c., per le immissioni rumorose e di gas di scarico degli autoveicoli.
Gli attori allegavano la c.t.u. esperita nel precedente giudizio dinnanzi al medesimo Tribunale intentato contro il Comune di Ancona che s1 concludeva dichiarando il difetto di legittimazione passiva del convenuto.
Rimaneva contumace il Ministero delle Infrastrutture.
Il Tribunale di Ancona sulla base delle risultanze probatorie acquisite in giudizio con sentenza n.745/2011 respingeva la domanda risarcitoria avanzata dagli attori non ritenendo debitamente provati i lamentati danni.
2. Avverso la pronuncia resa in primo grado proponevano appello Olindo Brocchini, in proprio e quale erede di Giuseppina Mattarelli, nonché Sauro e Luana Brocchini, quali eredi della nominata defunta.
Con due motivi di censura lamentavano che nella consulenza tecnica, esperita nel precedente giudizio contro il Comune di Ancona e definito con sentenza dichiarativa di carenza di legittimità passiva del convenuto, in realtà si dava ampio conto del rapporto tra la proprietà vantata dagli attori e l’opera stradale, descrivendo lo stato dci luoghi e concludendo con la stima dei danni effettivamente subiti dai Brocchini.
Si costituiva in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contestando i motivi di appello.
La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 701 dell’8 giugno 2016, rigettava l’appello non ritenendo sufficienti le prove dei danni effettivamente subiti a causa dei lavori pubblici così come allegate dagli attori a suffragio delle pretese risarcitorie avanzate.
3. Avverso tale pronuncia propongono ricorso m Cassazione Olindo Brocchini in proprio e quale erede di Giuseppina Mattarelli, nonché Sauro e Luana Brocchini, con due motivi:
3.1. L’intimato Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti non ha svolto attività difensiva.
4. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.
6.1. Con il primo motivo di ricorso lamentano l’illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 46 L.2359 del 1865 e, ora, art. 44 DPR 327 del 1865, nonché degli artt. 2043 e 2697 c.c.. (art. 360 n 3 c.p.c.). Il giudice del merito avrebbe errato perché sostiene che parte appellante non abbia mai allegato il fatto della ridotta luminosità, panoramicità e godibilità dell’immobile e non abbia mai avanzato richieste istruttorie finalizzate a provare le limitazioni delle predette utilità. Invece nell’atto introduttivo di lite si legge che "l’abitazione ha subito una considerevole svalutazione dalla realizzazione dell’enorme infrastruttura che la sovrasta, regione del notevole inquinamento acustico e atmosferico, causato dalla circolazione dei veicoli. Inoltre gli attori hanno documentato il danno, producendo la consulenza tecnica d’ufficio della precedente causa introdotta contro il Comune di Ancona. Hanno chiesto cd ottenuto dal giudice la produzione di tutta la documentazione afferente l’esecuzione dei lavori di completamento della variante alla S.S. 16 e del viadotto della sopraelevata nel tratto prossimo alla loro abitazione. Quindi sostengono i ricorrenti che l’onere della prova è stato dunque pienamente assolto.
6.2. Con il secondo motivo di ricorso denunciano l’illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c.., 115 c.p.c. e ss, artt. 191 e 156 c.p.c., art. 2697 c.c.. (art. 360 n 4 c.p.c.). Sostengono i ricorrenti che l’art. 115 c.p.c. integra il principio dispositivo della prova con due facoltà riconosciute al giudice: di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita; senza bisogno di prova, le nozioni che rientrano nella comune esperienza. Quindi il giudice nel merito avrebbe potuto fondare il proprio convincimento su tali nozioni anche senza bisogno di ulteriori supporti probatori.
7. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi inammissibili.
I ricorrenti non colgono la ratio decidendi della sentenza. Il giudice di merito ha affermato che il nuovo orientamento giurisprudenziale introdotto da Cass. 3 luglio 2013 n. 16619 consente al giudice di valutare il danno da svalutazione in termini di amenità e panoramicità dell’immobile, ma che nel caso di specie sotto tale profilo la domanda non sia stata provata. Sostiene il giudice che gli odierni ricorrenti non hanno mai allegato il fatto della ridotta luminosità panoramicità e godibilità dell’immobile, nè sono mai state avanzate richieste istruttorie finalizzate a provare la limitazioni delle predette utilità. Ha anche analizzato sotto tale aspetto la consulenza espletata.
Ed è principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011). Come appunto nel caso di specie.
8. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. crv., il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre pronunc1ars1 sulle spese m considerazione del fatto che l’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 maggio 2017