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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale civile Numero: 9345 | Data di udienza: 13 Febbraio 2018

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Attività di deposito telematico nel fascicolo informatico delle sentenze redatte in formato elettronico – Indispensabile l’intervento del cancelliere – Nuovo procedimento – Individuazione dell’ultimo giorno utile per proporre ricorso – Termine successivo al giorno festivo – Fattispecie: errore materiale nell’attribuzione alla sentenza della data di pubblicazione.


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Aprile 2018
Numero: 9345
Data di udienza: 13 Febbraio 2018
Presidente: DI VIRGILIO
Estensore: DI MARZIO


Premassima

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Attività di deposito telematico nel fascicolo informatico delle sentenze redatte in formato elettronico – Indispensabile l’intervento del cancelliere – Nuovo procedimento – Individuazione dell’ultimo giorno utile per proporre ricorso – Termine successivo al giorno festivo – Fattispecie: errore materiale nell’attribuzione alla sentenza della data di pubblicazione.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 6^ 16/04/2018 (Ud. 13/02/2018), Ordinanza n.9345


DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Attività di deposito telematico nel fascicolo informatico delle sentenze redatte in formato elettronico – Indispensabile l’intervento del cancelliere – Nuovo procedimento.
 
L’attività di deposito telematico nel fascicolo informatico delle sentenze redatte in formato elettronico … è soltanto avviata dal giudice. È infatti sempre indispensabile l’intervento del cancelliere. A seguito della modifica dell’art. 15 del Regolamento di cui al D.M. n. 44 del 2011, effettuata con il D.M. 11. 209 del 2012, art. 2, comma 1. lett. a) e b). il magistrato che ha redatto la sentenza in formato elettronico, dopo avervi apposto la propria firma digitale, non effettua personalmente il deposito, ma la norma va intesa nel senso che egli trasmette telematicamente in cancelleria il documento – corrispondente,in sostanza, alla "minuta" di cui è detto nel(l’oramai desueto] art. 119 disp. att. cod. proc. civ. – perché il cancelliere (‘accettando" il documento] possa provvedere al deposito (dapprima, eventualmente in minuta) e quindi alla pubblicazione (evento, quest’ultimo, che rende definitivo il testo della sentenza, e ne impedisce la modifica; anche da parte del giudice che ne è stato autore). Quando la sentenza non è "contestuale" ex art. 281 sexies cod. proc. civ. ma depositata ai sensi dell’art. 281 quinquies cod. proc. civ. e del D.M. n. 44 del 2011, art. 15, comma 1, è riservata al cancelliere l’attività di pubblicazione ai sensi dell’art. 133 c.p.c., comma 1 e 2, che comporta anche l’inserimento della sentenza nel registro relativo, con l’attribuzione del numero identificativo (D.M. 27 marzo 2000, n. 264, art. 13 (‘Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari") e L. 2 dicembre 1991, 11. 399 (‘Delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari e l’amministrazione penitenziaria”). A seguito dell’adozione dei registri informatizzati  l’attività risulta regolata dal D.M. 27 aprile 2009 "Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell’amministrazione della giustizia", pubblicato nella G. U. 11 maggio 2009, n. 107. Con l’unico adempimento della ”pubblicazione" riservato al cancelliere, il sistema provvede all’attribuzione alla sentenza del numero identificativo e della data di pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 133 c.p.c., comma 2, e art. 327 c.p.c .. comma 1, (e consente inoltre l’estrazione di copia, cartacea o informatica, da attestarsi conforme da parte dei soggetti abilitati- compresi i dffefensori a far data dall’agosto 2014)» (Cass. 10 novembre 2015, n. 22871).
 
 
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Individuazione dell’ultimo giorno utile per proporre ricorso – Termine successivo al giorno festivo – Fattispecie: errore materiale nell’attribuzione alla sentenza della data di pubblicazione.
 
La regola di cui all’articolo 155 c.p.c. opera nei riguardi dei termini ad quem, ma non incide sull’individuazione dei termini a quo, che ben possono in linea di principio cadere in un giorno festivo (v. p. es. Cass. 30 marzo 2005, n. 6679, concernente l’ipotesi del 16 settembre, nella previgente disciplina della sospensione feriale, cadente di domenica). Nella fattispecie: viene in sostanza denunciato un errore materiale nell’attribuzione alla sentenza della data di pubblicazione del 26 aprile, è difatti evidentemente impossibile che la cancelleria abbia operato in tale data, cadente in un giorno festivo, sicché la pubblicazione non può aver avuto luogo prima del successivo 27 aprile. Con l’ulteriore conseguenza che l’appello è stato spiegato almeno l’ultimo giorno utile.
 
(Accoglie il ricorso avverso sentenza n. 162/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 12/04/2016) Pres. DI VIRGILIO, Rel. DI MARZIO, Ric. Pinna c. Ligia
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 6^ 16/04/2018 (Ud. 13/02/2018), Ordinanza n.9345

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 6^ 16/04/2018 (Ud. 13/02/2018), Ordinanza n.9345

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso 27711-2016 proposto da:
 
PINNA ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA, CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LIDIA MARONGIU;

– ricorrente –
 
contro
 
LIGIA EUGENIA elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA, CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GUIDO RIMINI;
 
– controricorrente –
 
avverso la sentenza n. 162/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 12/04/2016; 
 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/02/2018 dal Consigliere Dott.MAURO DI MARZIO.
 
RILEVATO CHE
 
1. – Con sentenza dcl 12 aprile 2016 la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha dichiarato inammissibile perché tardivo, in quanto proposto il giorno successivo allo spirare del termine «lungo» di cui all’articolo 327 c.p.c., l’appello proposto da Pinna Angelo nei confronti di Ligia Eugenia contro la sentenza resa tra le parti dal locale Tribunale.
 
 
2. – Pinna Angelo ha proposto ricorso per un solo motivo. Ligia Eugenia ha resistito con controricorso.
 
CONSIDERATO CHE
 
3. – Con l’unico motivo di censura della sentenza impugnata il Pinna evidenzia che la pronuncia resa tra le parti dal Tribunale di Sassari, oggetto di impugnazione in appello, risultava depositata il 26 aprile
2015, che cadeva di domenica, dovendosi pertanto computare il termine «Ùmgo» per l’impugnazione a far data dal giorno successivo, con la conseguenza che l’appello doveva ritenersi proposto l’ultimo giorno utile.
 
RITENUTO CHE
 
4. – Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di motivazione semplificata.
 
5. – Il ricorso va accolto per le ragioni che seguono. 
 
Il Pinna, nel suo ricorso, ha svolto nell’ambito dcl medesimo motivo due distinti argomenti, l’uno, svolto a partire dalla premessa dell’effettiva pubblicazione della sentenza in data 26 aprile 2015, che cadeva di domenica, diretto a sostenere l’applicabilità al caso considerato della regola sancita dall’articolo 155 c.p.c., quarto comma, secondo cui se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, l’altro prospettato invece sul presupposto che il termine di cui all’articolo 327 c.p.c. dovesse essere computato a far data dal successivo 27 aprile 2015, dovendosi ritenere che tale data fosse quella «in cui il cancelliere … abbia anche ricevuto la consegna ufficiale della sentenza».
 
Per i fini dello scrutinio dcl motivo, nel suo duplice aspetto, occorre allora rammentare che, a seguito dell’introduzione dcl processo civile telematico è ben possibile che il giudice – nel senso che ora si preciserà – provveda al deposito della sentenza in un giorno festivo, giacché, ai sensi dell’art. 15 del d.m. 44 dcl 2011 e dell’art. 16 bis co. 9 bis d.l. 179/2012 non è necessaria la firma digitale dcl cancelliere per l’accettazione dci provvedimenti e dci verbali telematici dei giudici, nemmeno laddove si tratti di sentenze depositate telematicamente. Questa Corte ha tuttavia già chiarito che il congegno del deposito telematico della sentenza non esclude il rilievo della successiva pubblicazione di essa ad opera del cancelliere, ai sensi dell’articolo 133 c.p.c..
 
Difatti: «l’attività di deposito telematico nel fascicolo informatico delle sentenze redatte in formato elettronico … è soltanto avviata dal giudice. È infatti sempre indispensabile l’intervento del cancelliere. A seguito della modifica dell’art. 15 del Regolamento di cui al D.M. n. 44 del 2011, effettuata con il D.M. 11. 209 del 2012, art. 2, comma 1. lett. a) e b). il magistrato che ha redatto la sentenza in formato elettronico, dopo avervi apposto la propria firma digitale, non effettua personalmente il deposito, ma la norma va intesa nel senso che egli trasmette telematicamente in cancelleria il documento – corrispondente,in sostanza, alla "minuta" di cui è detto nel(l’oramai desueto] art. 119 disp. att. cod. proc. civ. – perché il cancelliere (‘accettando" il documento] possa provvedere al deposito (dapprima, eventualmente in minuta) e quindi alla pubblicazione (evento, quest’ultimo, che rende definitivo il testo della sentenza, e ne impedisce la modifica; anche da parte del giudice che ne è stato autore). Quando la sentenza non è "contestuale" ex art. 281 sexies cod. proc. civ. ma depositata ai sensi dell’art. 281 quinquies cod. proc. civ. e del D.M. n. 44 del 2011, art. 15, comma 1, è riservata al cancelliere l’attività di pubblicazione ai sensi dell’art. 133 c.p.c., comma 1 e 2, che comporta anche l’inserimento della sentenza nel registro relativo, con l’attribuzione del numero identificativo (D.M. 27 marzo 2000, n. 264, art. 13 (‘Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari") e L. 2 dicembre 1991, 11. 399 (‘Delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari e l’amministrazione penitenziaria”). A seguito dell’adozione dei registri informatizzati  l’attività risulta regolata dal D.M. 27 aprile 2009 "Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell’amministrazione della giustizia", pubblicato nella G. U. 11 maggio 2009, n. 107. Con l’unico adempimento della ”pubblicazione" riservato al cancelliere, il sistema provvede all’attribuzione alla sentenza del numero identificativo e della data di pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 133 c.p.c., comma 2, e art. 327 c.p.c .. comma 1, (e consente inoltre l’estrazione di copia, cartacea o informatica, da attestarsi conforme da parte dei soggetti abilitati- compresi i dffefensori a far data dall’agosto 2014)» (Cass. 10 novembre 2015, n. 22871).
 
Tanto premesso, è agevole per un verso osservare che la regola di cui all’articolo 155 c.p.c. è stata nel caso di specie invocata non solo contraddittoriamente (giacché si sostiene al tempo stesso che la pubblicazione abbia avuto effettivamente luogo il 27 aprile e non il 26), ma neppure a proposito: essa, difatti, opera nei riguardi dei termini ad quem, ma non incide sull’individuazione dei termini a quo, che ben possono in linea di principio cadere in un giorno festivo (v. p. es. Cass. 30 marzo 2005, n. 6679, concernente l’ipotesi del 16 settembre, nella previgente disciplina della sospensione feriale, cadente di domenica).
 
Per altro verso, coglie invece nel segno l’altro argomento spiegato nel motivo di ricorso, con il quale viene in sostanza denunciato un errore materiale nell’attribuzione alla sentenza della data di pubblicazione del
26 aprile: è difatti evidentemente impossibile che la cancelleria abbia operato in tale data, cadente in un giorno festivo, sicché la pubblicazione non può aver avuto luogo prima del successivo 27 aprile. Con l’ulteriore conseguenza che l’appello è stato spiegato almeno l’ultimo giorno utile.
 
6. – La sentenza è cassata e rinviata alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione che provvederà anche sulle spese di lite di questo giudizio di legittimità.
 
PER QUESTI MOTIVI
 
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese di questo giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione.
 
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2018.
 

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