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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 15861 | Data di udienza: 22 Giugno 2011

* RIFIUTI – TARSU – Delibera comunale – Esercizi alberghieri – Tariffa superiore a quella applicabile alle civili abitazioni – Legittimità.


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: Tributaria
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 19 Luglio 2011
Numero: 15861
Data di udienza: 22 Giugno 2011
Presidente: Parmeggiani
Estensore: Iacobellis


Premassima

* RIFIUTI – TARSU – Delibera comunale – Esercizi alberghieri – Tariffa superiore a quella applicabile alle civili abitazioni – Legittimità.



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. Tributaria – 19 luglio 2011, ordinanza n. 15861

RIFIUTI – TARSU – Delibera comunale – Esercizi alberghieri – Tariffa superiore a quella applicabile alle civili abitazioni – Legittimità.

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), e’ legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacita’ produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza,  senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attivita’, il quale puo’ eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalita’ dell’ente impositore. (Cass. n. 302 del 12/01/2010; Cass. n. 5722 del 12/03/2007)

Pres. Parmeggiani, Est. Iacobellis – Comune di Palermo (avv. Provenzani) c. Im.Ti. s.n.c. (avv. Palmieri) – (Annulla  Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n.39/2008/30)


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. Tributaria – 19 luglio 2011, ordinanza n. 15861

SENTENZA

 

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. Tributaria – 19 luglio 2011, ordinanza n. 15861

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere

Dott. DI BLASI Antonio – Consigliere

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Comune di Palermo, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to presso l’avvocatura comunale di Palermo in Palermo, piazza Marina 39, rapp.to e difeso dall’avv. Provenzani Angela, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Im. Ti. s.n.c. di D’. Ni. e C., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla piazza del Fante n. 2, presso lo studio dell’avv. Giovanni Palmieri, dal quale e’ rapp.to e difeso giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n.39/2008/30 depositata il 28/4/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 22/6/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso aderendo alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Im. Ti. s.n.c. di D’. Ni. e C. contro il Comune di Palermo e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Palermo n. 52/4/2007 che aveva accolto il ricorso della Im. Ti. s.n.c. di D’. Ni. e C. avverso il diniego di rimborso n. 10277 Tarsu 2001-2004. La CTR riteneva la illegittimita’ della delibera con la quale erano state fissate le nuove tariffe sia in quanto priva di motivazione in ordine al superamento della percentuale del 50% del costo – tetto minimo al quale il Comune avrebbe dovuto attenersi-, sia in quanto l’individuazione dei gruppi risulterebbe compiuta in dispregio del disposto dell’articolo 68. Rilevava altresi’ la illegittimita’ derivata della tariffa in quanto carente di qualsiasi indicazione in ordine alle ragioni dei rapporti tra le tariffe e ai dati relativi ai costi del servizio.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso la Im. Ti. s.n.c. di D’. Ni. e C. Il relatore ha depositato relazione ex articolo 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 22/6/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 68, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ la omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione. La CTR avrebbe violato l’articolo 68 cit. nei ritenere la illegittimita’ del regolamento e della delibera per avere inserito gli alberghi in una categoria tariffaria diversa da quella delle abitazioni ed applicato ai primi una tariffa notevolmente superiore a quella applicata alle seconde sulla base del dato di comune esperienza della maggiore capacita’ di produrre rifiuti.

La censura relativa alla violazione di legge e’ fondata alla luce del principio espresso da questa Corte (Cass. n. 302 del 12/01/2010; Cass. n. 5722 del 12/03/2007) secondo cui “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), e’ legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacita’ produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attivita’, il quale puo’ eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalita’ dell’ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 69, comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimita’ della delibera, non vanno d’altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica”.

Quanto sopra ha effetto assorbente sull’ulteriore censura.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Sicilia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Sicilia.

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