DANNO AMBIENTALE – Impresa nociva o intollerabile per i terzi – Immissioni/emissioni inquinanti – Tutela della salute e risarcimento del danno – Riparto della giurisdizione – Competenze – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Attività conforme ai provvedimenti autorizzativi della pubblica amministrazione – Rapporto di supremazia nei confronti dei soggetti terzi della P.A. – Esclusione – Artt. 298, 300, 304, 309, 310, 313 del D.Lgs n.152/2006 – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Tutela della salute ed eliminazione dei danni attuali e potenziali delle immissioni intollerabili – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Tutela inibitoria e quella risarcitoria del danno in forma specifica – Fatto produttivo di danno ambientale che rechi un danno personale alla salute o alla proprietà – Giurisdizione ordinaria – Fattispecie: emissioni di un impianto termovalorizzatore di incenerimento – Artt. 844, 2043 del codice civile – Tutela del diritto fondamentale alla salute – Limitazione dell’esercizio dei pubblici poteri – Art. 32 della Costituzione – Posizione di preminenza della funzione della pubblica amministrazione – Esclusione – Domanda di risarcimento del danno proposta dai privati nei confronti della pubblica amministrazione o dei suoi concessionari.
Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: UNITE
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 23 Aprile 2020
Numero: 8092
Data di udienza: 8 Ottobre 2019
Presidente: PETITTI
Estensore: BISOGNI
Premassima
DANNO AMBIENTALE – Impresa nociva o intollerabile per i terzi – Immissioni/emissioni inquinanti – Tutela della salute e risarcimento del danno – Riparto della giurisdizione – Competenze – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Attività conforme ai provvedimenti autorizzativi della pubblica amministrazione – Rapporto di supremazia nei confronti dei soggetti terzi della P.A. – Esclusione – Artt. 298, 300, 304, 309, 310, 313 del D.Lgs n.152/2006 – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Tutela della salute ed eliminazione dei danni attuali e potenziali delle immissioni intollerabili – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Tutela inibitoria e quella risarcitoria del danno in forma specifica – Fatto produttivo di danno ambientale che rechi un danno personale alla salute o alla proprietà – Giurisdizione ordinaria – Fattispecie: emissioni di un impianto termovalorizzatore di incenerimento – Artt. 844, 2043 del codice civile – Tutela del diritto fondamentale alla salute – Limitazione dell’esercizio dei pubblici poteri – Art. 32 della Costituzione – Posizione di preminenza della funzione della pubblica amministrazione – Esclusione – Domanda di risarcimento del danno proposta dai privati nei confronti della pubblica amministrazione o dei suoi concessionari.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. UNITE, 23/04/2020 (Ud. 08/10/2019), Ordinanza n.8092
DANNO AMBIENTALE – Impresa nociva o intollerabile per i terzi – Immissioni/emissioni inquinanti – Tutela della salute e risarcimento del danno – Riparto della giurisdizione – Competenze – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Attività conforme ai provvedimenti autorizzativi della pubblica amministrazione – Rapporto di supremazia nei confronti dei soggetti terzi della P.A. – Esclusione – Artt. 298, 300, 304, 309, 310, 313 del D.Lgs n.152/2006.
La pubblica amministrazione non ha un rapporto di supremazia nei confronti dei soggetti terzi rispetto all’attività soggetta alla sua autorizzazione e controllo e non può pertanto ledere nè affievolire con i suoi provvedimenti diritti soggettivi fondamentali come il diritto alla salute o diritti reali come quello di proprietà, la cui tutela dalle immissioni è già bilanciata rispetto al diritto di utilizzazione delle proprietà confinanti sulla base del parametro della tollerabilità. Pertanto, è erroneo distinguere, ai fini del riparto di giurisdizione, l’ipotesi in cui la nocività o intollerabilità derivi da un comportamento materiale non conforme ai provvedimenti amministrativi, che rendono possibile l’esercizio della attività, dalla ipotesi in cui, al contrario, l’esercizio dell’attività sia in concreto conforme ai provvedimenti amministrativi che la legittimano e regolano. Nel primo caso il Giudice ordinario sarà tenuto a sanzionare, inibendola o riportandola alla conformità, l’attività rivelatisi nociva perché non conforme alla regolazione amministrativa, nel secondo caso dovrà disapplicare quest’ultima e imporre la cessazione o l’adeguamento dell’attività in modo da eliminare le conseguenze nocive o intollerabili in danno dei terzi. Ricordando che, l’art 310 del d.lgs. n. 152/2006 nel prevedere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia di danno ambientale, si riferisce alla sola ipotesi in cui gli obblighi amministrativi adottati dal Ministero dell’Ambiente per la precauzione, la prevenzione e il ripristino ambientale sono contestati dai soggetti portatori di un interesse alla tutela ambientale indicato dal precedente art. 309.
INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Tutela della salute ed eliminazione dei danni attuali e potenziali delle immissioni intollerabili – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Tutela inibitoria e quella risarcitoria del danno in forma specifica – Fatto produttivo di danno ambientale che rechi un danno personale alla salute o alla proprietà – Giurisdizione ordinaria – Artt. 844, 2043 del codice civile.
Va ricondotta alla giurisdizione ordinaria, la tutela inibitoria e quella risarcitoria del danno in forma specifica, assumendo un carattere prioritario e proprio rispetto all’azione generale risarcitoria ex art. 2043 del codice civile, e ciò sia con riferimento al diritto alla salute di rango costituzionale che a quello di proprietà per ciò che concerne la tutela accordata al titolare del diritto reale dall’articolo 844 c.c. Sicché, appartiene alla giurisdizione ordinaria sia la domanda del privato che si dolga delle concrete modalità di esercizio del ciclo produttivo, assumendone la pericolosità per la salute o altri diritti fondamentali della persona e sia la richiesta di adozione delle misure necessarie per eliminare i danni attuali e potenziali e le immissioni intollerabili (Cass. civ. S.U. n. 11142 dell/8.5.2017). In conclusione, rimane ferma la giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui l’azione sia promossa da soggetti a cui il fatto produttivo del danno ambientale abbia recato un danno personale alla salute o alla proprietà secondo quanto previsto dall’art. 313.7 del d.lgs. n.152/2006.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Tutela del diritto fondamentale alla salute – Limitazione dell’esercizio dei pubblici poteri – Art. 32 della Costituzione – Posizione di preminenza della funzione della pubblica amministrazione – Esclusione – Domanda di risarcimento del danno proposta dai privati nei confronti della pubblica amministrazione o dei suoi concessionari.
Nel conflitto fra il diritto di una società all’esercizio dell’impresa autorizzata dalla pubblica amministrazione e quello delle persone alla salute e al rispetto del limite di tollerabilità delle immissioni nella loro proprietà non può che prevalere quest’ultimo. Pertanto, il diritto fondamentale alla salute, proclamato dall’art. 32 della Costituzione, opera nelle relazioni private e limita l’esercizio dei pubblici poteri nel senso che esso è sovrastante all’amministrazione la quale non ha alcun potere, neppure per motivi di interesse pubblico, non solo di affievolirlo, ma neanche di pregiudicarlo di fatto e indirettamente. Pertanto, nelle controversie che hanno per oggetto la tutela del diritto alla salute non vale il richiamo alla posizione di preminenza della funzione della pubblica amministrazione, la quale è priva di qualunque potere di affievolimento di un diritto soggettivo valutato come fondamentale e assoluto dall’ordinamento. Ne deriva, che la domanda di risarcimento del danno proposta dai privati nei confronti della pubblica amministrazione o dei suoi concessionari, per conseguire il risarcimento dei danni alla salute, è devoluta al giudice ordinario.
(Dich. la giurisd. del giudice ord. in relazione al giudizio pendente n. 1994/2013 del TRIBUNALE di GROSSETO ) Pres. PETITTI, Rel. BISOGNI, Ric. Scarlino Energia spa ed altro contro ACCARDI ed altri
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. UNITE, 23/04/2020 (Ud. 08/10/2019), Ordinanza n.8092SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE CIVILE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 28961-2018 proposto da: SCARLINO ENERGIA S.P.A., SCARLINO IMMOBILIARE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato ALESSANDRO ANTICHI;
– ricorrenti –
contro ACCARDI AGATA, ROBERTO FAZZI, CECCHINI GABRIELE, LENZI MARCO ORIO, FEDI RENZO, BENEDETTI GIANNI, PUCCI PAOLA, FAENZI ENRICO, MICARELLI MASSIMO, BIANCHI EMILIANO, BUTI PAOLA, ASSOCIAZIONE BALNEARI FOLLONICA, PAGANELLI LIDIA, CENTURIONI OLGA, POLI ANDREA, BUTI MILVORE, IL BOSCHETTO S.N.C. DI GANDI & FORESTIERI L.N., VALMARINA TURISMO S.R.L., BISTI ROBERTO, SATURNI PATRIZIA, TURACCHI FULVIO, BERTACCINI DONATELLA, GANDI ALESSANDRO, ROSA ERMENEGILDO, FINOCCHIOLI MICHELE, LEONI ALESSANDRO, MERODI ROBERTO, FALINI BEATRICE, MICHELONI RICCARDO, PARRINI LAURA, RIGHETTI ROBERTO, MAGAZZINI LIO, VECCI PAOLO, SEGONI ALESSIO, BERTOLAI S.R.L., MICHELUCCI FRANCO, VENTURINI FRANCESCA, TRIFANCE TIZIANA, BOCCARDI DONATA MARIA, ZAPPA ROBERTO OTTAVIO MARIA, GIANFALDONI TIZIANO, COSTANTINI LETIZIA, INNOCENTI MARIA LUIGIA, QUERCIOLI ANDREA, GEOMARE S.R.L., RIGHINI ROBERTO, DEL GRANDE GIADA, RICCI SERENA, COMITATO PER IL NO ALL’INCENERITORE DI SCARLINO, ORETTI LUIGI, AGOAL INTESA VACANZE SRL VILLAGGIO MARINO, NICCOLAI EDOARDO, MAZZAROCCHI BARBARA, BERRETTA STEFANO, AZIENDA AGRARIA VILLINO E TESORINO DI NERI ELENA, TONI ANDREA, MORDINI ROBERTO, NICOLELLA ANDRA, BONACORSI SIMONETTA, CECCARELLI SLVIA, MARCHETTI MARGHERITA, CATI GRAZIELLA, IULIANO RAFFAELE, NERI ELENA, TOSI RAFFAELLA, BULLERI CRISTINA, RONDINI CRISTINA, FABBRI BARBARA, ARDICCIONI RICCARDO, CAVALLINI GIORGIA, CAVULLI GABRIELLA, BAGNO OASI DI SINNI LIDIA, AZIZA VACANZE DI ELISABETTA LOMBARDO, PAINO MASSIMILIANO, FORTUNATO DOMENICO, UGOLINI ALESSIA, GREGORI BEATRICE, TOZZINI ROBERTA, CALORO GIUSEPPE, TADDEI DANIELA, FALCO ANTONIETTA, BAGNO CERBOLI DI FERRETTI RENZO, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI, FOCARDI ANDREA, SOCIETA’ BAGNO NETTUNO S.R.L.;
– controricorrenti –
nonchè
contro
GENOVINI GRAZIA, POCCETTI GIULIANO, FLAMINI CRISTIANA, BASILI ROBERTA, BARTOLI DANIELA, BENINI LORELLA;
– intimati –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1994/2013 del TRIBUNALE di GROSSETO.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2019 dal Presidente GIACINTO BISOGNI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI GIACALONE, il quale chiede che la Corte, in camera di consiglio, respinga il ricorso e dichiari la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda indicata in premessa, nonché emetta le pronunzie conseguenti per legge.
RILEVATO CHE
1. In seguito alla verifica dell’emergenza di un disastro ambientale conseguente all’emissione di sostanze inquinanti provenienti dall’impianto termovalorizzatore gestito dalla Scarlino Energia s.p.a., gli attori hanno chiesto al Tribunale di Grosseto, con atto di citazione del 3 luglio 2013, di:
a) accertare la pericolosità, anche potenziale, per la salute e per le attività delle persone e per le cose esposte al contatto, del funzionamento dell’impianto termovalorizzatore e di trattamento dei rifiuti liquidi della società Scarlino s.p.a e della conseguente immissione ed emissione di sostanze inquinanti (in particolare diossina e furani) nelle acque del canale di scolo dell’impianto e nelle colonne d’aria sovrastanti i territori di residenza, soggiorno e attività lavorativa degli istanti, e di dichiarare l’inesistenza del diritto della società gestrice Scarlino Energia s.p.a ad esercitare tale attività, in quanto dannosa e pericolosa;
b) accertare che nel periodo dicembre 2010- maggio 2011 e nel periodo dicembre 2012 – maggio 2013 sono stati provocati gravi danni agli istanti per dolo e colpa grave della Scarlino Energia s.p.a. per effetto delle immissioni/emissioni inquinanti;
c) in via subordinata condannare Scarlino Energia s.p.a. a rimuovere le cause che hanno determinato tali immissioni/emissioni inquinanti;
d) condannare Scarlino Energia s.p.a al risarcimento dei danni.
Gli istanti con atto di integrazione alla citazione depositato in data 31.3.2014 hanno rinunciato a tale domanda per non appesantire l’istruttoria e arrivare ad una tempestiva decisione sulla domanda di inibitoria.
2. Propongono ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c. le società Scarlino Energia s.p.a. e Scarlino Imm.re s.r.l. rilevando di aver tempestivamente proposto, all’atto di costituzione in giudizio, eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di inibitoria relativa a una attività di impresa autorizzata e controllata dalla p.a.
Il giudice di merito ha proceduto tuttavia ad istruttoria mediante una ctu che, a parere delle ricorrenti, si è incentrata sulle condizioni per il legittimo esercizio dell’impianto e quindi, in definitiva, sulla legittimità degli atti amministrativi che ne costituiscono titolo abilitativo.
3. Le ricorrenti sostengono che l’azione proposta attiene all’accertamento del danno ambientale (danno-evento), una volta che gli attori hanno rinunciato alla domanda di risarcimento dei danni da loro singolarmente subiti (danni-conseguenza).
Pertanto, le domande ancora sub judice sindacano nel merito la legittimità dei procedimenti amministrativi che hanno portato alla autorizzazione dell’impianto e alla sua riapertura dopo un periodo di sospensione, tanto è vero che richiedono espressamente la declaratoria di illegittimità degli atti amministrativi in forza dei quali l’attività è esercitata e, per altro verso comportano una invasione del potere riservato al Ministro dell’Ambiente di adottare misure di prevenzione (art. 304 del d.lgs 152 del 3 aprile 2006).
L’azione davanti al giudice ordinario in materia di danno ambientale è proponibile solo se diretta all’accertamento dei danni conseguenza del danno ambientale, mentre va rivolta al giudice amministrativo la domanda intesa a far accertare la illegittimità degli atti amministrativi in violazione della legge (d.lgs. n. 152/2006 come modificato dalla legge n. 97/2013) e del silenzio inadempimento del Ministro rispetto alla richiesta di adozione di provvedimenti di precauzione, prevenzione o di contenimento del danno ambientale (art. 310).
Inoltre anche secondo l’art. 133 lett. s) del c.p.a. (d.lgs. n. 104/2010) “sono devolute alla A.G.A. le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti in violazione delle disposizioni in materia di danno ambientale nonché avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell’Ambiente e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell’attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, prevenzione o contenimento del danno ambientale e di risarcimento del danno ambientale”.
Al fine di stabilire il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo occorre fare riferimento al petitum e, insistono le ricorrenti, l’oggetto sostanziale della domanda è la condanna ad inibire l’attività di termovalorizzazione (e la conseguente declaratoria di illegittimità delle relative autorizzazioni amministrative) e non la denuncia delle modalità di esercizio e l’adozione di misure idonee a ricondurre l’attività entro i limiti del lecito o del tollerabile (ai sensi degli artt. 612 e 614bis c.p.c).
Con la sentenza 11142/2017 le Sezioni Unite hanno distinto l’ipotesi in cui si contesti la legittimità dell’esercizio dell’attività in sé considerata, ovvero le modalità materiali di esercizio della stessa: la giurisdizione del giudice ordinario, secondo la citata sentenza, sussiste solo nel secondo caso.
4. Contrastano il ricorso per regolamento di giurisdizione la sig.ra Agata Accardi e gli altri controricorrenti e intervenuti in causa che evidenziano i seguenti punti:
a) Le tutele e cautele richieste nel giudizio davanti al Tribunale di Grosseto non riguardano il danno ambientale pubblico di cui all’art 300 TUA, ma la loro posizione di danneggiati effettivi e potenziali per il rapporto diretto di vicinanza e attività nei pressi dell’area in cui opera l’impianto della società Scarlino. Pertanto non hanno ad oggetto atti o provvedimenti espressione dei poteri autoritativi della p.a. ma si rivolgono contro gli atti illeciti compiuti o che stanno per essere compiuti dalla gestrice dell’impianto in violazione del generale principio del neminem laedere. Degli atti amministrativi che consentono l’attività non si è richiesto l’annullamento ma l’accertamento incidentale della illegittimità e la conseguente disapplicazione.
b) L’attività della Scarlino non può essere ricondotta alla previsione dell’art. 133 c.p.a. trattandosi di attività svolta da un soggetto privato in regime di libero mercato. Peraltro la giurisprudenza delle S.U. con la sentenza n. 11142/2017 ha affermato la giurisdizione dell’A.G.O. in relazione a domande inibitorie proposte nei confronti del concessionario pubblico del ciclo di smaltimento dei rifiuti a causa delle immissioni provenienti dall’attività.
c) Ognuno degli attori ha agito individualmente insieme agli altri litisconsorti facoltativi azionando la tutela civilistica contro le immissioni nocive e non tollerabili e lesive di diritti soggettivi individuali, indipendentemente dalla lesione del bene pubblico ambiente di cui non hanno infatti chiesto l’accertamento. Peraltro la distinzione fra danno ambientale come danno evento e danno individuale come danno conseguenza, non è più seguita dalla giurisprudenza e non preclude la proposizione di una azione risarcitoria (o inibitoria) individuale in assenza di un preventivo accertamento del danno ambientale.
d) La richiesta di accertamento incidentale di illegittimità e di disapplicazione degli atti amministrativi che autorizzano l’attività dell’inceneritore è solo eventuale, ovvero subordinata all’eventualità che tali atti, in forza della loro imperatività e presunzione di legittimità, possano ritenersi ostativi alle spiegate domande negatorie e inibitorie.
e) La normativa speciale pubblicistica del danno ambientale di cui al d.lgs. n. 152/2006 non è applicabile alle azioni spiegate dagli attori e, in ogni caso, non contiene alcuna riserva di legge o condizione di procedibilità che impedisca di agire immediatamente davanti al giudice civile con le ordinarie azioni negatorie e inibitorie avverso le immissioni nocive. Le due discipline si affiancano e hanno ragioni e contenuto distinti. (cfr. Cass. civ. 3259 del 9.2.2016).
f) Il proposto regolamento chiede la declaratoria di improponibilità della domanda attrice per omessa attivazione del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 309 e ss TUA, senza tuttavia considerare che l’art. 298 bis TUA è entrato in vigore dopo l’instaurazione della controversia relativa al regolamento di giurisdizione.
5. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato in data 29 maggio 2019 conclusioni scritte illustrative della richiesta di rigetto del ricorso e dichiarazione della giurisdizione del Giudice ordinario.
5. Le parti hanno depositato memorie difensive.
RITENUTO IN DIRITTO
6. Va preliminarmente ritenuta la integrità del contraddittorio in seguito all’intervento in questo procedimento degli attori del giudizio davanti al Tribunale di Grosseto che non sono stati evocati dal ricorso per regolamento di giurisdizione.
7. Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il carattere reale e assoluto della tutela invocata dagli odierni controricorrenti.
Gli attori, nella controversia instaurata davanti al Tribunale di Grosseto, sono portatori di una posizione di diritto soggettivo individuale che hanno azionato per far valere la tutela della loro salute e il rispetto della tollerabilità delle immissioni nella loro proprietà.
A fronte di questa posizione di diritto soggettivo vi è l’attività imprenditoriale svolta dalle società ricorrenti per l’espletamento di un servizio di rilevanza pubblica quale è il trattamento dei rifiuti mediante l’utilizzazione di un impianto termovalorizzatore di incenerimento. Nel conflitto fra il diritto delle società ricorrenti all’esercizio dell’impresa autorizzata dalla pubblica amministrazione e quello dei controricorrenti alla salute e al rispetto del limite di tollerabilità delle immissioni nella loro proprietà non può che prevalere quest’ultimo come la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato.
8. Già con la sentenza n. 23735 dell’8 giugno 2006 la Cassazione a Sezioni Unite, ha ritenuto che il diritto fondamentale alla salute, proclamato dall’art. 32 della Costituzione, opera nelle relazioni private e limita l’esercizio dei pubblici poteri nel senso che esso è sovrastante all’amministrazione la quale non ha alcun potere, neppure per motivi di interesse pubblico, non solo di affievolirlo, ma neanche di pregiudicarlo di fatto e indirettamente. Pertanto, nelle controversie che hanno per oggetto la tutela del diritto alla salute non vale il richiamo alla posizione di preminenza della funzione della pubblica amministrazione, la quale è priva di qualunque potere di affievolimento di un diritto soggettivo valutato come fondamentale e assoluto dall’ordinamento.
Ne deriva, secondo la citata sentenza, che la domanda di risarcimento del danno proposta dai privati nei confronti della pubblica amministrazione o dei suoi concessionari, per conseguire il risarcimento dei danni alla salute, è devoluta al giudice ordinario.
9. Come ha chiarito in altre decisioni la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 2338 del 31.1.2018; n. 20571 del 6 settembre 2013 e n. 10186 del 15 ottobre 1998) va ricondotta allo stesso criterio la tutela inibitoria e quella risarcitoria del danno in forma specifica che anzi assume, come dimostra del resto il caso in esame, un carattere prioritario e proprio rispetto all’azione generale risarcitoria ex art. 2043 del codice civile, e ciò sia con riferimento al diritto alla salute di rango costituzionale che a quello di proprietà per ciò che concerne la tutela accordata al titolare del diritto reale dall’articolo 844 c.c. Appartiene pertanto alla giurisdizione ordinaria la domanda del privato che si dolga delle concrete modalità di esercizio del ciclo produttivo, assumendone la pericolosità per la salute o altri diritti fondamentali della persona e chiedendo l’adozione delle misure necessarie per eliminare i danni attuali e potenziali e le immissioni intollerabili (Cass. civ. S.U. n. 11142 dell/8.5.2017).
10. Questo quadro giurisprudenziale è valido e operante anche in materia di danno ambientale ed è conforme alla legislazione in materia. In particolare l’art 310 del d.lgs. n. 152/2006 nel prevedere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia di danno ambientale, si riferisce alla sola ipotesi in cui i provvedimenti amministrativi adottati dal Ministero dell’Ambiente per la precauzione, la prevenzione e il ripristino ambientale siano impugnati dai soggetti portatori di un interesse alla tutela ambientale indicati dal precedente art. 309.
Rimane invece ferma la giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui l’azione sia promossa da soggetti a cui il fatto produttivo del danno ambientale abbia recato un danno personale alla salute o alla proprietà secondo quanto previsto dall’art. 313.7 del d.lgs. n.152/2006.
11. Né questo sistema di attribuzione della giurisdizione viene ad alterarsi se l’attività di impresa che si presenti nociva o intollerabile per i terzi sia comunque conforme ai provvedimenti autorizzativi della pubblica amministrazione perché, come si è detto, la pubblica amministrazione non ha un rapporto di supremazia nei confronti dei soggetti terzi rispetto all’attività soggetta alla sua autorizzazione e controllo e non può pertanto ledere nè affievolire con i suoi provvedimenti diritti soggettivi fondamentali come il diritto alla salute o diritti reali come quello di proprietà, la cui tutela dalle immissioni è già bilanciata rispetto al diritto di utilizzazione delle proprietà confinanti sulla base del parametro della tollerabilità. E’ erroneo pertanto distinguere, ai fini del riparto di giurisdizione, l’ipotesi in cui la nocività o intollerabilità derivi da un comportamento materiale non conforme ai provvedimenti amministrativi, che rendono possibile l’esercizio della attività, dalla ipotesi in cui, al contrario, l’esercizio dell’attività sia in concreto conforme ai provvedimenti amministrativi che la legittimano e regolano. Nel primo caso il Giudice ordinario sarà tenuto a sanzionare, inibendola o riportandola alla conformità, l’attività rivelatisi nociva perché non conforme alla regolazione amministrativa, nel secondo caso dovrà disapplicare quest’ultima e imporre la cessazione o l’adeguamento dell’attività in modo da eliminare le conseguenze nocive o intollerabili in danno dei terzi.
12. Infine il ricorso non può trovare accoglimento neanche avendo riguardo alla prospettazione delle domande degli attori alla luce del criterio del petitum sostanziale seguito univocamente dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite (da ultima Cass. Civ. S.U. n. 23536 del 20.9.2019).
Non appare contestabile che gli attori abbiano agito per la tutela del loro diritto alla salute e di proprietà, chiedendo l’inibizione totale dell’attività di trattamento dei rifiuti o eventualmente la sua riconduzione entro limiti di tollerabilità e non nocività per la salute e non per l’annullamento dei provvedimenti amministrativi che hanno legittimato l’attività delle ricorrenti.
Sarà pertanto il Tribunale civile di Grosseto, adito dai controricorrenti, che, oltre a provvedere sulle spese del presente giudizio, accerterà se l’attività di impresa delle società ricorrenti rechi un pregiudizio alla salute o provochi immissioni intollerabili nelle proprietà degli attori e, eventualmente, se essa sia di per sè incompatibile con la tutela dei diritti degli attori ovvero se debba essere rimodulata quanto ai modi del suo esercizio per renderla tollerabile e non nociva nei confronti degli attori.
Per questi motivi, rigettato il ricorso, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario che regolerà anche le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2019.