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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 24395 | Data di udienza:

RIFIUTI – Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani – Potere regolamentare dei Comuni di assimilare agli urbani i rifiuti speciali – Riscossione economica da parte dell’Ente – Smaltimento ad opera di terzi – Ininfluenza.


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: Sezione Tributaria
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 18 Novembre 2011
Numero: 24395
Data di udienza:
Presidente: Lupi
Estensore: Di Blasi


Premassima

RIFIUTI – Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani – Potere regolamentare dei Comuni di assimilare agli urbani i rifiuti speciali – Riscossione economica da parte dell’Ente – Smaltimento ad opera di terzi – Ininfluenza.



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sezione Tributaria 18 novembre 2011, Ordinanza n. 24395

 

RIFIUTI – Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani – Potere regolamentare dei Comuni di assimilare agli urbani i rifiuti speciali – Riscossione economica da parte dell’Ente – Smaltimento ad opera di terzi – Ininfluenza.

 

Il potere regolamentare dei Comuni di assimilare agli urbani i rifiuti speciali, e’ stato mantenuto fermo dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 21, comma 2, lettera g), che ha introdotto la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, sicché la deliberazione relativa, ove adottata, costituisce titolo per la riscossione della tassa nei confronti dei soggetti che tali rifiuti producono nel territorio comunale, a prescindere dal fatto che il contribuente ne affidi a terzi lo smaltimento. Tale potere poteva essere esercitato anche prima ed indipendentemente dall’approvazione da parte dello Stato dei nuovi criteri di assimilabilità, previsti dal Decreto Legislativo n. 22/1997, articolo 18, comma 2, lettera d), risultando applicabili i criteri di cui alla Delib. Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, intervenuta in attuazione della previsione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, articolo 5 ma tenuta ferma dalla disposizione transitoria contenuta nell’articolo 57 del Decreto Legislativo n.22/97, in quanto contenente norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti destinate a restare in vigore, anche dopo l’approvazione del Decreto Legislativo n. 22, sino all’adozione dei criteri ex articolo 18 suddetto (Cass. n. 17932/2004, n. 5257/2004).

 

(conferma sentenza n. 96/67/2008 Commissione Tributaria Regionale di Milano – Sez. Stacc. di Brescia n. 67, del 5/05/2008, dep. 04/08/2008) Pres. Lupi, Rel. Di Blasi


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sezione Tributaria 18 novembre 2011, Ordinanza n. 24395

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. LUPI Fernando                  – Presidente
Dott. PERSICO Mariaida             – Consigliere
Dott. DI BLASI Antonino            – rel. Consigliere
Dott. CARACCIOLO Giuseppe    – Consigliere
Dott. VALITUTTI Antonio           – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente:
 
ORDINANZA
 
sul ricorso proposto da:
 
CA. CE. residente ad (…), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Facciotti Leopoldo e Raimondo Mascali, elettivamente domiciliato nello studio del primo, in Roma, Via Belli, 36;
 
– ricorrente –
 
contro
 
COMUNE DI GHISALBA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta delega a margine del controricorso, dagli Avv.ti Pafundi Gabriele e Giuseppe Calvi, elettivamente domiciliato nello studio del primo, in Roma, Viale Giulio Cesare n. 14;
 
– controricorrente –
 
AVVERSO la sentenza n. 96/67/2008 della Commissione Tributaria Regionale di Milano – Sezione Staccata di Brescia n. 67, in data 05/05/2008, depositata il 04 agosto 2008;
 
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 05 luglio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
 
Sentito l’Avv. Ioppoli, per delega del difensore del Comune;
 
Presente il P.M. dott. VELARDI Maurizio, che non ha mosso osservazioni.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
 
La Corte:
 
Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 13150/2009, e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
 
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 96/67/2008, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione Staccata di Brescia n. 67, il 05.05.2008 e DEPOSITATA il 04 agosto 2008.
 
Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello del contribuente, ritenendo fondata la pretesa impositiva del Comune.
 
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di accertamento TARSU dell’anno 2001, censura l’impugnata decisione per violazione del Decreto Legislativo n. 22 del 1997 e della Delib. Interministeriale 27 luglio 1994 e per insufficiente motivazione su punto controverso e decisivo.
 
3 – L’intimato Comune, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.
 
4 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1 .
 
Secondo l’articolo 366 bis c.p.c.- introdotto dall’articolo 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilita’, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’articolo 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
 
4 bis – Il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile in quanto la formulazione dei motivi non soddisfa i requisiti postulati dall’articolo 366 bis c.p.c., posto che il primo mezzo non si conclude con la esplicita formulazione di pertinente quesito, dando risposta al quale la decisione avrebbe dovuto essere cassata in base ad un corrispondente principio di diritto, e, d’altronde, la formulazione del secondo motivo non appare soddisfare i requisiti di legge, (SS.UU. n. 20603/2007, n. 16002/2007), sia perche’ non risultano adeguatamente indicati i precitati elementi, indispensabili per legittimare la censura per vizio di motivazione, sia pure perche’, essenzialmente, si risolve in una inammissibile richiesta di riesame nel merito, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata(Cass. n. 5767/1999, n. 8028/1998, n. 5537/1997, n. 900/1996) ed in una, altrettanto, inammissibile denuncia di erronea valutazione delle prove(Cass. n. 2722/1995, n. 12960/1997 n. 3904/2000).
 
4 ter – Va, altresi’, rilevato che Il potere regolamentare dei Comuni di assimilare agli urbani i rifiuti speciali, e’ stato mantenuto fermo dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 21, comma 2, lettera g), che ha introdotto la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, sicche’ la deliberazione relativa, ove adottata, costituisce titolo per la riscossione della tassa nei confronti dei soggetti che tali rifiuti producono nel territorio comunale, a prescindere dal fatto che il contribuente ne affidi a terzi lo smaltimento. Tale potere poteva essere esercitato anche prima ed indipendentemente dall’approvazione da parte dello Stato dei nuovi criteri di assimilabilita’, previsti dal Decreto Legislativo n. 22 cit., articolo 18, comma 2, lettera d), risultando applicabili i criteri di cui alla Delib. Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, intervenuta in attuazione della previsione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, articolo 5 ma tenuta ferma dalla disposizione transitoria contenuta nell’articolo 57 del Decreto Legislativo cit., in quanto contenente norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti destinate a restare in vigore, anche dopo l’approvazione del Decreto Legislativo n. 22, sino all’adozione dei criteri ex articolo 18 suddetto”(Cass. n. 17932/2004, n. 5257/2004).
 
5 – Si ritiene, dunque, che il ricorso possa essere definito in camera di consiglio, con declaratoria di inammissibilita’ e, comunque, di manifesta infondatezza, ai sensi degli articoli 375 e 380 bis c.p.c..
 
Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
 
La Corte:
 
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;
 
Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover rigettare il ricorso, per inammissibilita’ dei motivi;
 
Considerato che le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro millecento/00, di cui euro mille/00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge;
 
Visti gli articoli 375 e 380 bis del c.p.c..
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Ghisalba, delle spese del giudizio in ragione di complessivi euro millecento/00, oltre spese generali ed accessori di legge.
 

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