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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Cave e miniere, Inquinamento atmosferico Numero: 40015 | Data di udienza:

* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – CAVE – Attività di frantumazione, vagliatura e selezione inerti – Emissioni diffuse in atmosfera – Violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione – Configurabilità dei reati di cui al art. 279, c. 2 e 4 D.L.vo n. 152/2006 – Fattispecie.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 4 Novembre 2011
Numero: 40015
Data di udienza:
Presidente: Squassoni
Estensore: Gentile


Premassima

* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – CAVE – Attività di frantumazione, vagliatura e selezione inerti – Emissioni diffuse in atmosfera – Violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione – Configurabilità dei reati di cui al art. 279, c. 2 e 4 D.L.vo n. 152/2006 – Fattispecie.



Massima

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 4/11/2011, Sentenza n. 40015

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – CAVE – Attività di frantumazione, vagliatura e selezione inerti – Emissioni diffuse in atmosfera – Violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione -Configurabilità dei reati di cui al art. 279, c. 2 e 4 D.L.vo n. 152/2006 – Fattispecie.

 

La violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione concessa per le emissioni diffuse in atmosfera in relazione all’attività di frantumazione, vagliatura e selezione inerti configura, i reati di cui all’articolo 279, commi 2 e 4 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006.  In specie erano state violate le seguenti prescrizioni; a) non era stato istituito il registro previsto nell’autorizzazione; b) non era stato comunicato alla Provincia il risultato delle analisi effettuate dall’azienda de quo.

 

(corregge errore materiale e conferma sentenza Tribunale di Rieti, sezione distaccata di Poggio Mirteto, emessa il 18/03/010) Pres. Squassoni, Rel. Gentile, Ric. A.A. ed altro


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 4/11/2011, Sentenza n. 40015

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente
Dott. GENTILE Mario – Consigliere Rel.
Dott. GRILLO Renato – Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio         – Consigliere
Dott. RAMACCI Luca – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da Au. An. Ma., nato il … e Ro. An., nato l’…;
– Avverso la Sentenza Tribunale di Rieti, sezione distaccata di Poggio Mirteto, emessa il 18/03/010;
– Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
– Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;
– Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Volpe Giuseppe che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Il Tribunale di Rieti, sezione distaccata di Poggio Mirteto, con sentenza emessa il 18/03/010, dichiarava Au. An. Ma. e Ro. An. colpevoli del reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 279, commi 2 e 4, e li condannava alla pena di euro 250,00 di ammenda ciascuno.
 
Gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e).
 
In particolare i ricorrenti esponevano:
 
1) che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilita’ penale;
 
2) che la pena inflitta era stata indicata erroneamente nel dispositivo nella misura di euro 250,00 di ammenda ciascuno, mentre nella motivazione della sentenza era stata determinata in euro 200,00 di ammenda ciascuno;
 
3) che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla mancata concessione del beneficio della non menzione nei confronti di Au. An. Ma..
 
Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata.
 
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 22/09/2011, ha chiesto l’inammissibilita’ del ricorso.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Il ricorso e’ infondato.
 
Il Tribunale – quanto alla sussistenza della responsabilità penale degli imputati – ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione. In particolare, il giudice del merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali, ha accertato che Au. An. Ma. e Ro. An., il primo quale rappresentante legale della “RI.RE” srl, il secondo quale direttore tecnico della predetta società – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – avevano violato le prescrizioni contenute nell’autorizzazione concessa in data 04/01/06 dalla Provincia di Rieti per le emissioni diffuse in atmosfera in relazione all’attività di frantumazione, vagliatura e selezione inerti. Nella specie erano state violate le seguenti prescrizioni; a) non era stato istituito il registro previsto nell’autorizzazione; b) non era stato comunicato alla Provincia il risultato delle analisi effettuate dall’azienda de quo.
 
Ricorrevano, pertanto, nel caso in esame gli elementi costitutivi dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 279, commi 2 e 4.
 
Per contro le censure dedotte sul punto sono infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal Tribunale di Rieti/Poggio Mirteto. Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e) – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poiche’ non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all’articolo 606 c.p.p.. (Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1, Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5, Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5, Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381).
 
Al Parimenti va disattesa la censura inerente alla mancata concessione del beneficio della non menzione nei confronti di Au. An. Ma. . Trattasi di richiesta proposta per la prima volta in sede di legittimità e comunque generica, non essendo indicate in concreto le ragioni specifiche a sostegno del beneficio de quo.
 
Per quanto attiene, poi, alla doglianza relativa alla determinazione della pena, la stessa attiene nella sostanza ad errore materiale.
 
Invero, il Tribunale, pur avendo computato nella motivazione della decisione la pena nella misura di euro 200,00 di ammenda ciascuno (così determinata: pena base euro 250,00, aumentata ex articolo 81 c.p. ad euro 300,00; ridotta per la diminuente di rito di cui all’articolo 442 c.p.p. ad euro 200,00), indicava nel dispositivo rammenda nella misura di euro 250,00.
 
Trattasi di evidente errore materiale per cui la sentenza impugnata va corretta sul punto in esame con determinazione della pena in euro 200,00 di ammenda ciascuno, anche nel dispositivo.

P.Q.M.
 
LA CORTE
 
Corregge l’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza nel senso che ove e’ scritto euro “duecentocinquanta” leggasi euro “duecento”.
 
Rigetta nel resto il ricorso.
 

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