RIFIUTI – Illecita attività di trattamento di rifiuti (miscelati con calce e rivendendoli come materia prima secondaria) – Esercizio di impresa industriale in difformità rispetto all’autorizzazione ottenuta – Superamento sistematico dei parametri (tra cui rame e nichel) – Conferma dei risultati delle analisi compiute dall’ARPAV – Rilevante pericolo per l’ambiente – Elemento soggettivo del reato nei termini del dolo specifico – Risparmio di spesa – Art. 260, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, oggi art. 452-quaterdecies cod. pen
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