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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 37499 | Data di udienza: 13 Luglio 2011

 * DIRITTO URBANISTICO – Ordine di demolizione impartito dal giudice penale – Autonoma funzione ripristinatoria – Intervento additivo su una costruzione abusiva – Effetti – Art. 31, ult. c. T.U. n. 380/2001 – Finalità – Ripristino del bene tutelato – Inottemperanza all’ingiunzione a demolire – Fase esecutiva – Limiti – Artt. 655 e ss. c.p.p. – Ordine di demolizione impartito con sentenza di condanna o di patteggiamento – Richiesta di accertamento di conformità in sanatoria – Rigetto della richiesta – Presupposti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 17 Ottobre 2011
Numero: 37499
Data di udienza: 13 Luglio 2011
Presidente: De Maio
Estensore: Fiale


Premassima

 * DIRITTO URBANISTICO – Ordine di demolizione impartito dal giudice penale – Autonoma funzione ripristinatoria – Intervento additivo su una costruzione abusiva – Effetti – Art. 31, ult. c. T.U. n. 380/2001 – Finalità – Ripristino del bene tutelato – Inottemperanza all’ingiunzione a demolire – Fase esecutiva – Limiti – Artt. 655 e ss. c.p.p. – Ordine di demolizione impartito con sentenza di condanna o di patteggiamento – Richiesta di accertamento di conformità in sanatoria – Rigetto della richiesta – Presupposti.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 17 Ottobre 2011 (Cc. 13/07/2011), sentenza n. 37499

 
DIRITTO URBANISTICO – Ordine di demolizione impartito dal giudice penale – Autonoma funzione ripristinatoria – Intervento additivo su una costruzione abusiva – Effetti – Art. 31, ult. c. T.U. n. 380/2001.
 
L’ordine di demolizione impartito dal giudice penale ai sensi dell’art. 31, comma 9, del T.U. n. 380/2001, assolvendo ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, ha natura di provvedimento accessorio rispetto alla condanna principale e costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio, non residuale o sostitutivo ma svincolato rispetto a quelli dell’autorità amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale. Tale ordine demolitorio riguarda l’edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all’esercizio dell’azione penale e alla condanna, sia perché si configura un dovere di restitutio in integrum sia perché ogni intervento additivo su una costruzione abusiva si qualifica anch ‘esso come abusivo ed è destinato a subire la stessa sorte dell’opera cui accede.
 
(dich. Inamm. Ricorso avverso ordinanza 9.12.2009 della Corte di appello di Napoli) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. D’Auria ed altro
 
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Ordinare la demolizione – Poteri del giudice penale – Finalità – Ripristino del bene tutelato – Inottemperanza all’ingiunzione a demolire – Fase esecutiva – Limiti – Artt. 655 e ss. c.p.p..
 
Il potere di ordinare la demolizione, attribuito al giudice penale, pur essendo di natura amministrativa, è rivolto al ripristino del bene tutelato in virtù di un interesse (anche di prevenzione) correlato all’esercizio della potestà di giustizia, il provvedimento conseguente compreso nella sentenza passata in giudicato, al pari delle altre statuizioni della sentenza medesima, è assoggettato all’esecuzione nelle forme previste dagli artt. 655 e seguenti del codice di procedura penale. L’organo promotore dell’esecuzione va identificato, pertanto, nel pubblico ministero, il quale – ove il condannato non ottemperi all’ingiunzione a demolire – dovrà investire il giudice dell’esecuzione al fine della fissazione delle concrete modalità esecutive. Pertanto, nella fase di esecuzione dovranno risolversi anche le questioni riguardanti i rapporti con  i provvedimenti concorrenti della pubblica Amministrazione e potrà disporsi la revoca dell’ordine di demolizione (statuizione sanzionatoria giurisdizionale, che, avendo natura amministrativa, non è suscettibile di passare in giudicato) che risulti non compatibile con situazioni di fatto o giuridiche sopravvenute, quali atti amministrativi della competente autorità, che abbia conferito all’immobile altra destinazione o abbia provveduto alla sua sanatoria. Tale incompatibilità, però, oltre che assoluta, deve essere già esistente ed insanabile e non invece futura e meramente eventuale.
 
(dich. Inamm. Ricorso avverso ordinanza 9.12.2009 della Corte di appello di Napoli) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. D’Auria ed altro
 
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Ordine di demolizione impartito con sentenza di condanna o di patteggiamento – Richiesta di accertamento di conformità in sanatoria – Rigetto della richiesta – Presupposti – D.P.R. n. 380/2001.
 
Il giudice dell’esecuzione deve revocare l’ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento soltanto quando siano già sopravvenuti atti amministrativi o giurisdizionali del tutto incompatibili con esso e può altresì sospendere tale ordine quando sia concretamente prevedibile e probabile l’emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi o giurisdizionali incompatibili, in quanto non è possibile rinviare a tempo indeterminato la tutela degli interessi urbanistici che l’ordine di demolizione mira a reintegrare.
 
(dich. Inamm. Ricorso avverso ordinanza 9.12.2009 della Corte di appello di Napoli) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. D’Auria ed altro

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 17 Ottobre 2011 (Cc. 13/07/2011), sentenza n. 37499

SENTENZA

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 17 Ottobre 2011 (Cc. 13/07/2011), sentenza n. 37499

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. Guido De Maio                      – Presidente
Dott. Claudia Squassoni              – Consigliere
Dott. Aldo Fiale                              – Consigliere rel.
Dott. Elisabetta Rosi                      – Consigliere
Dott. Alessandro Andronio      – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da:
1) D’Auria Maria, nata a Sant’Antonio Abate, il 29.4.1964
2) Montuori Federico, nato a Pompei, il 26.6.1961
– avverso la ordinanza 9.12.2009 della Corte di appello di Napoli
– Visti gli atti, la ordinanza impugnata ed il ricorso
– Udita, in camera di consiglio, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale
– Lette le richieste del Pubblico Ministero, dr. Giuseppe Volpe, il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso
 
FATTO E DIRITTO
 
D’Auria Maria e Montuori Federico sono stati condannati – con sentenza del 11.10.2000 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione distaccata di Crragnano, divenuta irrevocabile il 5.11.2004 – per reati edilizi.
 
Con la stessa sentenza è stata ordinata, ai sensi dell’art. 31, ultimo comma, del T.U. n. 380/2001, la demolizione delle opere abusive, che sono state realizzate nel comune di Sant’ Antonio Abate.
 
Nella fase esecutiva il competente P.G. presso la Corte di appello di Napoli ha ingiunto ai condannati la demolizione delle opere abusive, ma gli stessi non vi hanno ottemperato ed hanno rivolto al giudice dell’esecuzione istanza di revoca del provvedimento ingiuntivo, prospettando: 
a) l’incompetenza della Procura generale in ordine all’esecuzione dell’ordine demolitorio, in quanto dovrebbe configurarsi una esclusiva competenza dell’ autorità amministrativa;
b) la intervenuta presentazione sia di una domanda di condono edilizio, in data 17.2.1995, sia di una “richiesta di accertamento di conformità in sanatoria ai sensi del D.P.R. n. 380/2001”, in data 27.6.2008; 
c) la ineseguibilità dell’ingiunzione a demolire, poiché l’immobile ormai esistente sul posto ove le opere abusive erano state realizzate era ormai diverso da quello indicato nell’ingiunzione a demolire e poiché in detto immobile vivevano il figlio dei ricorrenti (affetto da insufficienza mentale) ed il genitore della D’Auria (cieco ed invalido).
 
La Corte di appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, all’esito del procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 666, commi 3 e 4, c.p.p. – con ordinanza del 9.12.2009 – ha rigettato l’istanza sui rilievi che nella fattispecie: 
a) la competenza ad eseguire l’ordine demolitorio spetta all’autorità giudiziaria, come ripetutamente affermato dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità; 
b) la domanda di condono edilizio, presentata nel febbraio del 1995, non può ritenersi riferita alle opere edilizie in oggetto, realizzate nel luglio del 1997, ed é stata comunque rigettata dal Comune di Sant’Antonio Abate con provvedimento del 24.10.2007; 
c) la stessa amministrazione comunale, con provvedimento del 3.12.2008, ha altresì respinto la richiesta di accertamento di conformità in sanatoria ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ed avverso il provvedimento di diniego è stato proposto ricorso al giudice amministrativo, del quale però non è possibile prevedere tempi brevi di definizione; 
d) le opere abusive oggetto dell’ordine demolitorio sono ancora esistenti e deve considerarsi irrilevante la circostanza che nell’immobile abusivo vivano attualmente persone con problemi fisici e psichiatrici.
 
Avverso tale ordinanza gli interessati hanno proposto ricorso per cassazione con il quale hanno riproposto le questioni:
– dell’incompetenza dell’autorità giudiziaria a dare esecuzione all’ordine demolitorio impartito dal giudice penale;
– della incongruità dell’affermata irrilevanza delle procedure di sanatoria in concreto poste in essere.
 
Hanno altresì lamentato carenza assoluta di motivazione circa la possibilità tecnica di eseguire la demolizione senza pregiudicare altre opere legittime.
 
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.
 
1. Secondo la consolidata e costante giurisprudenza di questa Corte, l’ordine di demolizione impartito dal giudice penale ai sensi dell’art. 31, comma 9, del T.U. n. 380/2001, assolvendo ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, ha natura di provvedimento accessorio rispetto alla condanna principale e costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio, non residuale o sostitutivo ma svincolato rispetto a quelli dell’autorità amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale (vedi Cass., Sez. Unite, 24.7.1996, n. 15, tic. PM in proc. Monterisi; nonché, tra le molteplici successive pronunzie, Cass., Sez. al, 12.12.2006, De Rosa).
 
Deve ritenersi definitivamente superata, infatti, in materia urbanistica, “la visione di un giudice supplente dell’Amministrazione pubblica”. Lo stesso territorio costituisce l’oggetto della tutela posta dalla normativa penale urbanistica ed a tale tutela sostanziale si riconnette l’attribuzione al giudice del potere di disporre provvedimenti ripristinatori specifici qualora perduri la situazione offensiva dell’interesse protetto dalla norma penale.
 
Se, dunque, il potere di ordinare la demolizione, attribuito al giudice penale, pur essendo di natura amministrativa, è rivolto al ripristino del bene tutelato in virtù di un interesse (anche di prevenzione) correlato all’esercizio della potestà di giustizia, il provvedimento conseguente compreso nella sentenza passata in giudicato, al pari delle altre statuizioni della sentenza medesima, è assoggettato all’esecuzione nelle forme previste dagli arti. 655 e seguenti del codice di procedura penale. L’organo promotore dell’esecuzione va identificato, pertanto, nel pubblico ministero, il quale – ove il condannato non ottemperi all’ingiunzione a demolire – dovrà investire il giudice dell’esecuzione al fine della fissazione delle concrete modalità esecutive (vedi Cass., sez. III. 20.11.2009, n. 44898, Mosca; 25.1.2001, n. 3599, Rollo, conformemente a Cass., Sez. Unite, 24.7.1996, n. 15, tic. PM in proc. Monterisi).
 
Nella fase di esecuzione dovranno risolversi anche le questioni riguardanti i rapporti con  i provvedimenti concorrenti della pubblica Amministrazione e potrà disporsi la revoca dell’ordine di demolizione (statuizione sanzionatoria giurisdizionale, che, avendo natura amministrativa, non è suscettibile di passare in giudicato) che risulti non compatibile con situazioni di fatto o giuridiche sopravvenute, quali atti amministrativi della competente autorità, che abbia conferito all’immobile altra destinazione o abbia provveduto alla sua sanatoria.
 
Tale incompatibilità, però, oltre che assoluta, deve essere già esistente ed insanabile e non invece futura e meramente eventuale [vedi, tra le decisioni più recenti, Cass., Sez. III: 26.9.2007, Di Somma; 28.9.2006, Mariani; 17.12.2001, Musumeci ed altra; 30.3,2000, Ciconte; 14.2.2000, Cucinella; 4.2.2000, Le Grottaglie].
 
2. Quanto alla ritenuta inapplicabilità della normativa di “condono edilizio”, posta dall’art. 39 della legge n. 724/1994 e dagli arti. 35 e segg. della legge n. 47/1985, deve rilevarsi che, nella fattispecie in esame, risulta accertato in punto di fatto, nel giudizio di merito, che nel luglio del 2004 (di gran lunga eccedente il termine ultimo di “condonabilità” fissato dalla legge al 31.12.1993) i lavori abusivi non erano “ultimati” secondo la nozione fornita dall’art. 31, 2° comma, della legge n. 47/1985.
 
Con deduzione logica e corretta, dunque, nell’ordinanza impugnata è stata affermata l’incondonabilità dell’opera abusiva (fra l’altro formalmente dichiarata anche dall’amministrazione comunale), poiché eseguita in epoca ampiamente successiva al termine del 31 dicembre 1993.
 
3. In relazione, poi, all’intervenuto rigetto della richiesta di accertamento di conformità in sanatoria ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, con provvedimento impugnato in via giudiziale, va rilevato che il giudice dell’esecuzione deve revocare l’ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento soltanto quando siano già sopravvenuti atti amministrativi o giurisdizionali del tutto incompatibili con esso e può altresì sospendere tale ordine quando sia concretamente prevedibile e probabile l’emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi o giurisdizionali incompatibili [vedi, tra le decisioni più recenti, Cass, sez. III: 17.10.2007, Parisi; 26.9.2007, Di Somma; 27.4.2007, Agostini; 28.9.2006,Mariani], in quanto non è possibile rinviare a tempo indeterminato la tutela degli interessi urbanistici che l’ordine di demolizione mira a reintegrare.
Nel caso in esame, al contrario, gli opponenti non hanno prospettato alcun elemento sulla base del quale possa ritenersi probabile l’emanazione, in tempi brevi e prevedibili, di un provvedimento del giudice amministrativo incompatibile con l’ordine di giudiziale demolizione.
 
4. Nessun pregio può riconoscersi alla prospettazione di pretese mutate caratteristiche oggettive del manufatto del quale è stata ingiunta la demolizione, dovendosi ribadire al riguardo l’orientamento di questa Corte secondo il quale l’ordine demolitorio impartito dal giudice penale riguarda l’edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all’esercizio dell’azione penale e alla condanna, sia perché si configura un dovere di restitutio in integrum sia perché ogni intervento additivo su una costruzione abusiva si qualifica anch’esso come abusivo ed è destinato a subire la stessa sorte dell’opera cui accede (vedi Cass., sez. III: 18.1.2001, Vitrani; 20.2.2002, Corbi; 11.12.2008, Corimbi).
 
5. Improponibile deve ritenersi, infine, la doglianza di carenza assoluta della motivazione circa la possibilità tecnica di eseguire la demolizione senza pregiudicare altre opere legittime, poiché una questione siffatta non era stata specificamente proposta al giudice dell’esecuzione e la prospettazione difensiva non risulta sorretta da alcun elemento idoneo a dimostrare la adotta possibilità di pregiudizio.
 
6. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale, deve rilevarsi che non sussistono elementi per ritenere che “le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, sicché, a norma dell’art. 616 c.p.p., a detta declaratoria segue, per ciascun ricorrente, l’onere del pagamento delle spese processuali e del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata nella misura di euro 1.000,00 in ragione dei motivi dedotti.
 
P.Q.M.
 
La Corte Suprema di Cassazione,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 13.7.2011

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