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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 34769 | Data di udienza: 21 Giugno 2011

* DIRITTO URBANISTICO – Eliminazione spontanea delle opere abusive – Estinzione reato – Esclusione – Reati urbanistici – Bene oggetto della tutela – Uso del territorio Elusione del controllo dell’autorità amministrativa  – Art. 36 del T.U. n. 380/2001 – Opere edilizie interne – Mutamento di destinazione d’uso – Presupposti – Effetti – Art. 3, 1° c. – lett. d), T.U. n. 380/2001 – Art. 44 lett. b) D.P.R. n. 380/2001 – Modifiche delle destinazioni d’uso – Mutamento degli “elementi tipologici” dell’edificio – Permesso di costruire – Necessità – Art. 3, 1° c. lett. b) – c), T.U. n. 380/2001.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 26 Settembre 2011
Numero: 34769
Data di udienza: 21 Giugno 2011
Presidente: Petti
Estensore: Fiale


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Eliminazione spontanea delle opere abusive – Estinzione reato – Esclusione – Reati urbanistici – Bene oggetto della tutela – Uso del territorio Elusione del controllo dell’autorità amministrativa  – Art. 36 del T.U. n. 380/2001 – Opere edilizie interne – Mutamento di destinazione d’uso – Presupposti – Effetti – Art. 3, 1° c. – lett. d), T.U. n. 380/2001 – Art. 44 lett. b) D.P.R. n. 380/2001 – Modifiche delle destinazioni d’uso – Mutamento degli “elementi tipologici” dell’edificio – Permesso di costruire – Necessità – Art. 3, 1° c. lett. b) – c), T.U. n. 380/2001.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 26/09/2011 (Ud. 21/06/2011) Sentenza n. 34769
 
DIRITTO URBANISTICO – Eliminazione spontanea delle opere abusive – Estinzione reato – Esclusione – Reati urbanistici – Bene oggetto della tutela – Uso del territorio Elusione del controllo dell’autorità amministrativa  – Art. 36 del T.U. n. 380/2001.
 
La demolizione delle opere abusive non comporta l’estinzione del reato commesso con la loro costruzione. Pertanto, nei reati urbanistici è lo stesso territorio che costituisce il bene oggetto della relativa tutela, e tale bene è esposto a pregiudizio da ogni condotta che produca alterazioni in danno del benessere complessivo della collettività e delle sue attività ed il cui parametro di legalità è dato dada disciplina degli strumenti urbanistici e dalla normativa vigente. Ha altresì rilevanza penale l’elusione del controllo che l’autorità amministrativa è chiamata ad esercitare, in via preventiva e generale, sull’attività edilizia assoggettata al regime concessorio e, quando un’attività siffatta venga iniziata senza il preventivo assenso dell’amministrazione comunale, si ha inesistenza di un danno urbanistico soltanto nell’ipotesi di cui all’art. 36 del T.U. n. 380/2001 (già art. 13 della legge e. 47/1985: conformità delle opere agli strumenti urbanistici fin dal momento della loro realizzazione), mentre, al di fuori di tale ipotesi, l’eliminazione spontanea del manufatto abusivo non vale ad eliminare l’antigiuridicità sostanziale del fatto reato: il territorio, infatti, ha comunque subito un vulnus, pur se vi è stata una successiva attività spontanea rivolta ad elidere le conseguenze dannose del reato.
 
Pres. Petti,  Est. Fiale, Ric. Leonardo
 
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Opere edilizie interne – Mutamento di destinazione d’uso – Presupposti – Effetti – Art. 3, 1° c. – lett. d), T.U. n. 380/2001 – Art. 44 lett. b) D.P.R. n. 380/2001.
 
Il mutamento di destinazione d’uso di un immobile, attuato – dopo l’ultimazione del fabbricato e durante la sua esistenza – attraverso la realizzazione di opere edilizie sia pure soltanto interne, realizza un’ipotesi di ristrutturazione edilizia [secondo le definizioni dell’art. 31, lett. d), della legge n. 457/1978 e dell’art. 3, 1° comma – lett. d), del T.U. n. 380/2001], in quanto l’esecuzione dei lavori, anche se di entità modesta, porta pur sempre alla creazione di “un  organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente” (Cass., sez. III, 20.1.2009, n. 9894, Tarallo).  Pertanto l’intervento è assoggettato, (qualora sia assentibile in quanto non si ponga in contrasto con le previsioni di piano, non comporti violazione degli standard e sia compatibile con il rapporto plano-volumetrica consentito) al previo rilascio del permesso di costruire con pagamento del contributo di costruzione. Sicché, in assenza di tale titolo abilitativo edilizio, trova applicazione il regime sanzionatorio di cui alla lettera b) dell’art. 44 del D.P.R. n. 380/2001.
 
Pres. Petti,  Est. Fiale, Ric. Leonardo
 
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Modifiche delle destinazioni d’uso – Mutamento degli “elementi tipologici” dell’edificio – Permesso di costruire – Necessità – Art. 3, 1° c. lett. b) – c), T.U. n. 380/2001.
 
A prescindere dall’entità delle opere eseguite, il  permesso di costruire permane per gli interventi: – di manutenzione  straordinaria, qualora comportino modifiche delle destinazioni d’uso [art. 31, lett. b) della legge n. 47/1985 e art. 3, 1° comma – lett. b), del T.U. n. 380/2001];  – di restauro e risanamento conservativo, qualora comportino il mutamento degli “elementi tipologici” dell’edificio, cioè di quei caratteri non soltanto architettonici ma anche funzionali che ne consentano la qualificazione in base alle tipologie edilizie [art. 3, 1° c., lett. c), del T.U. n. 380/20011.
 
Pres. Petti,  Est. Fiale, Ric. Leonardo
 

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 26/09/2011 (Ud. 21/06/2011) Sentenza n. 34769

SENTENZA

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. CIRO PETTI                                    – Presidente 
Dott. ALDO FIALE                                    – Consigliere – Rel.
Dott. AMEDEO FRANCO                            – Consigliere 
Dott. LUCA RAMACCI                            – Consigliere 
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO    – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da:
1) LEONARDO LUIGI N. IL 10/03/1936
– avverso la sentenza n. 1560/2008 CORTE APPELLO di SALERNO, del 29/06/2010
– visti gli atti, la sentenza e il ricorso
-udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/06/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE
– Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Maria Giuseppina Fodaroni
– che ha concluso per la declaratoria  di inammissibilità del ricorso.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
La Corte di appello di Salerno, con sentenza 29.6.2010, in parziale riforma della sentenza 30.5.2008 del Tribunale di Salerno – Sezione distaccata di Mercato San Severino:
 
a) ribadiva l’affermazione della responsabilità penale di Leonardo Luigi in ordine ai reati di cui:
– all’art. 44, lett. b), D.P.R. n. 380/2001 [poiché, in assenza di permesso di costruire
ed in difformità dalle DIA inoltrate, realizzava il mutamento in residenziale della destinazione d’uso di un locale già adibito a garage, edificando una parte divisoria interna, dotandolo di cucina e costruendo all’esterno un manufatto in muratura quale servizio igienico – acc. in Mercato San Severino, via Casa Leone della frazione Curteri, il 31.7.2006];
– agli artt. 64, 65, 71 e 72 D.P.R. n. 380/2001;
– agli artt. 93, 94 e 95 D.P.R. n. 380/2001;
 
b) confermava la condanna – inflitta dal primo giudice previa riconoscimento di circostanze attenuanti generiche ed unificazione dei reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. – alla pena (condizionalmente sospesa) di giorni 20 di arresto ed euro 7.500,00 di ammenda;
 
c) ordinava la demolizione delle opere abusive.
 
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Leonardo, il quale ha eccepito:
 
– la erronea qualificazione giuridica dei fatti, che – quanto alla contravvenzione edilizia – avrebbero dovuto essere ricondotti alla previsione di cui alla lettera a) dell’art. 44 del D.P.R. n. 380/2001, trattandosi di un cambio di destinazione d’uso, realizzato con opere interne, senza incremento di volumetria;
– la intervenuta estinzione del reato edilizio a seguito della demolizione spontanea delle opere contestale.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.
 
1. Il mutamento di destinazione d’uso di un immobile, attuato – dopo l’ultimazione del fabbricato e durante la sua esistenza – attraverso la realizzazione di opere edilizie sia pure soltanto interne, realizza un’ipotesi di ristrutturazione edilizia [secondo le definizioni dell’art. 31, lett. d), della legge n. 457/1978 e dell’art. 3, 1° comma – lett. d), del T.U. n. 380/2001], in quanto l’esecuzione dei lavori, anche se di entità modesta, porta pur sempre alla creazione di “un  organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente” (Cass., sez. III: 20.1.2009, n. 9894, Tarallo e 17.10.2006, Popoli).
L’intervento è assoggettato, pertanto (qualora sia assentibile in quanto non si ponga in contrasto con le previsioni di piano, non comporti violazione degli standard e sia compatibile con il rapporto plano-volumetrica consentito) al previo rilascio del permesso di costruire con pagamento del contributo di costruzione; sicché, in assenza di tale titolo abilitativo edilizio, trova applicazione il regime sanzionatorio di cui alla lettera b) dell’art. 44 del D.P.R. n. 380/2001.
 
Non ha rilievo l’entità delle opere eseguite, allorché si consideri che la necessità del permesso di costruire permane per gli interventi:
– di manutenzione  straordinaria, qualora comportino modifiche delle destinazioni d’uso [art. 31, lett. b) della legge n. 47/1985 e art. 3, 1° comma – lett. b), del T.U. n. 380/2001];  
– di restauro e risanamento conservativo, qualora comportino il mutamento degli “elementi tipologici” dell’edificio, cioè di quei caratteri non soltanto architettonici ma anche funzionali che ne consentano la qualificazione in base alle tipologie edilizie [art. 3, l° comma lett. c), del T.U. n. 380/20011.
 
2. Quanto alla seconda doglianza svolta in ricorso, deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la demolizione delle opere abusive non comporta l’estinzione del reato commesso con la loro costruzione (vedi Cass, Sez. III: 26.4.2007, Bartolomei; 9.11.2006, Bollino; 15.2.2005, Scollato, 30.9.2004, D’Andolfo; 29.9.1998, n. 10199, Sanfilippo e 14.3.1992, n 2706, Malchiodi ed altro).
 
Nei reati urbanistici (come affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 12.11.1993, ric. Borgia) è lo stesso territorio che costituisce il bene oggetto della relativa tutela, e tale bene è “esposto a pregiudizio da ogni condotta che produca alterazioni in danno del benessere complessivo della collettività e delle sue attività ed il cui parametro di legalità è dato dada disciplina degli strumenti urbanistici e dalla normativa vigente”.
 
Ha altresì rilevanza penale l’elusione del controllo che l’autorità amministrativa è chiamata ad esercitare, in via preventiva e generale, sull’attività edilizia assoggettata al regime concessorio e, quando un’attività siffatta venga iniziata senza il preventivo assenso dell’amministrazione comunale, si ha inesistenza di un danno urbanistico soltanto nell’ipotesi di cui all’art. 36 del T.U. n. 380/2001 (già art. 13 della legge e. 47/1985: conformità delle opere agli strumenti urbanistici fin dal momento della loro realizzazione), mentre, al di fuori di tale ipotesi, l’eliminazione spontanea del manufatto abusivo non vale ad eliminare l’antigiuridicità sostanziale del fatto reato: il territorio, infatti, ha comunque subito un vulnus, pur se vi è stata una successiva attività spontanea rivolta ad elidere le conseguenze dannose del reato.
 
3. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, a detta declaratoria consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere del pagamento delle spese processuali, nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata nella misura di curo 1.000,00 in ragione dei motivi dedotti.
 
PQM
 
La Corte Suprema di Cassazione
 
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
ROMA, 21.6.2001.
 

 

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