Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Inquinamento atmosferico
Numero: 48474 |
Data di udienza: 19 Luglio 2011
* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Controllo preventivo da parte della P.A. – Emissioni inquinanti – Gestione impianto che genera emissioni in atmosfera senza autorizzazione – Attività di stampaggio di materie plastiche – Art. 279 D. L.vo n.152/06 – Configurabilità – Continuità normativa – D.P.R. 203/88.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 28 Dicembre 2011
Numero: 48474
Data di udienza: 19 Luglio 2011
Presidente: De Maio
Estensore: Grillo
Premassima
* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Controllo preventivo da parte della P.A. – Emissioni inquinanti – Gestione impianto che genera emissioni in atmosfera senza autorizzazione – Attività di stampaggio di materie plastiche – Art. 279 D. L.vo n.152/06 – Configurabilità – Continuità normativa – D.P.R. 203/88.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III 28/12/2011 (Ud. 19/07/2011), Sentenza n. 48474
INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Controllo preventivo da parte della P.A. – Emissioni inquinanti – Gestione impianto che genera emissioni in atmosfera senza autorizzazione – Attività di stampaggio di materie plastiche – Art. 279 D. L.vo n.152/06 – Configurabilità – Continuità normativa – D.P.R. 203/88.
L’assenza di autorizzazione integra l’elemento costitutivo del reato previsto dall’
art. 279 del D. L.vo n.152/06 (che si pone in rapporto di continuità normativa con la precedente disciplina di cui al D.P.R. 203/88 – Cass. Sez. 3^ 14.4.2010 n. 18774, Migali) questo, oltretutto si configura come reato non di danno ma formale, mirando la norma a garantire il controllo preventivo da parte della P.A. sul piano della funzionalità e della potenzialità inquinante di un impianto industriale (Cass. Sez. 3^ 28.6.2007 n. 35232, Fongaro).
(conferma sentenza del Tribunale di Macerata in composizione monocratica emessa il 20/05/2010) Pres. De Maio, Est. Grillo, Ric. Papa
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III 28/12/2011 (Ud. 19/07/2011), Sentenza n. 48474
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.:
1. Dott. Guido DE MAIO – Presidente
2. Dott. Alfredo Maria LOMBARDI – Consigliere
3. Dott. Renato GRILLO – Consigliere (est.)
4. Dott. Guida I. MULLIRI – Consigliere
5. Dott. Elisabetta ROSI – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sul ricorso proposto da PAPA Domenico, nato a Montefano il 3.2.1948,
– avverso la sentenza del Tribunale di Macerata in composizione monocratica emessa il 20 maggio 2010
– udita nella udienza camerale del 19 luglio 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato GRILLO;
– lette le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Fausto DE SANTIS che ha richiesto il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con sentenza del 20 maggio 2010 il Tribunale di Macerata in composizione monocratica dichiarava PAPA Domenico colpevole del reato di cui all’
art. 279 del D. L.vo n. 152/06 “poiché in qualità di legale rappresentante della omonima ditta individuale esercente l’attività di stampaggio di materie plastiche con sede in Via Beato Amico del Comune di Montefano, gestiva un impianto che genera emissioni in atmosfera senza autorizzazione” (reato commesso il 18 giugno 2006) e lo condannava alla pena di € 200,00 di ammenda assolvendolo invece da altre residue imputazioni.
Avverso la detta sentenza ha proposto appello (poi convertito in ricorso dalla Corte territoriale) l’imputato a mezzo del proprio difensore fiduciario deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. h) ed e).
In particolare il ricorrente espone che la norma violata, a differenza della previgente disciplina contenuta nel D.P.R 203/88 che faceva leva sul concetto di emissione come alterazione
dell’atmosfera, implica invece una lesione o messa in pericolo derivante dalla presenza nelle sostanze emesse di caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo; inoltre il ricorrente rileva che l’attività istruttoria non aveva consentito di provare la natura inquinante delle emissioni e il conseguente pericolo per la salute umana e per l’ambiente circostanze.
Inoltre il ricorrente lamenta vizio di motivazione in punto di corretta valutazione da parte del Tribunale del genere di attività condotta dal ricorrente all’interno del proprio impianto industriale: questo in particolare aveva per oggetto lo stampaggio di materie plastiche la cui lavorazione determinava delle emissioni asseritamente moleste ma non accertate nella realtà.
Il ricorso è infondato.
Il giudice del merito nella motivazione della sentenza ha affermato che la responsabilità penale dell’imputato sussisteva per il fatto che l’impianto produttivo de quo non solo rientrava tra quelli potenzialmente produttivi di emissioni inquinanti, ma in concreto queste avvenivano con diffusione di odori molesti constatati dagli Ispettori dell’ARPAM cui si erano rivolti con diverse segnalazioni i residenti della zona.
Valgono al riguardo le puntuali osservazioni svolte dal Tribunale con riferimento ai risultati del sopralluogo che evidenziavano – per come è dato leggere nella sentenza impugnata – la presenza di emissioni diffuse maleodoranti in assenza delle doverose precauzioni e gli accorgimenti da parte del titolare dell’impianto atti ad impedire il verificarsi del fenomeno.
Non risponde quindi al vero l’osservazione difensiva secondo la quale da parte del Tribunale non sarebbe stata data alcuna motivazione in merito alla prova dell’emissione molesta, avendo invece il Tribunale diffusamente trattato l’argomento.
Se dunque può concordarsi in linea di principio con la tesi della esclusione di responsabilità laddove l’impianto presenti una mera potenzialità produttiva di emissioni inquinanti, laddove quella prova sia stata raggiunta e la relativa motivazione sia esente da censure sul piano logico, il reato previsto dall’
art. 279 del D. L.vo 152/06 (che si pone in rapporto di continuità normativa con la precedente disciplina di cui al D.P.R. 203/88 – così Cass. Sez. 3^ 14.4.2010 n. 18774, Migali, Rv. 247173)) deve ritenersi integrato.
Correttamente quindi il Tribunale ha ritenuto – sulla base di una prova specifica attestante la presenza di emissioni inquinanti – che l’assenza di autorizzazione integrasse l’elemento costitutivo del reato: questo, oltretutto si configura come reato non di danno ma formale, mirando la norma a garantire il controllo preventivo da parte della P.A. sul piano della funzionalità e della potenzialità inquinante di un impianto industriale (Cass. Sez. 3^ 28.6.2007 n. 35232, Fongaro, Rv. 237383).
Né appare persuasiva la tesi del ricorrente secondo la quale il Tribunale avrebbe omesso di rilevare la tipologia dell’attività e il livello di inquinamento prodotto (ritenuto dal ricorrente “poco significativo”) in quanto come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, il reato de quo è configurabile indipendentemente dalla circostanza che le emissioni superino i valori limite stabiliti, dovendosi fare invece riferimento alla presenza di emissioni comunque moleste ed inquinanti ex sé connaturate quindi alla natura formale del reato (v. Cass. N. 35232/07 cit.).
Il ricorso va, alla stregua di tali considerazioni, rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 19 luglio 2011