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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 44078 | Data di udienza: 10 Novembre 2011

* DIRITTO URBANISTICO – Eliminazione di abusi edilizi – Ordine di demolizione disposto dall’autorità giudiziaria – Provvedimenti ripristinatori specifici – Potere autonomo  del giudice – Pena concordata tra le parti ex art.444 c.p.p. – Ordine di demolizione – Atto dovuto – Termine di prescrizione quinquennale – Esclusione – Stato degli atti ed ordine di demolizione – Rilascio del permesso in sanatoria – Automatica revoca dell’ordine di demolizione o di riduzione in pristino – Esclusione – Verifica – Necessità – Organo promotore dell’esecuzione P.M. – Inottemperanza – Giudice dell’esecuzione – Art.665 c.p.p..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 28 Novembre 2011
Numero: 44078
Data di udienza: 10 Novembre 2011
Presidente: Petti
Estensore: Amoresano


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Eliminazione di abusi edilizi – Ordine di demolizione disposto dall’autorità giudiziaria – Provvedimenti ripristinatori specifici – Potere autonomo  del giudice – Pena concordata tra le parti ex art.444 c.p.p. – Ordine di demolizione – Atto dovuto – Termine di prescrizione quinquennale – Esclusione – Stato degli atti ed ordine di demolizione – Rilascio del permesso in sanatoria – Automatica revoca dell’ordine di demolizione o di riduzione in pristino – Esclusione – Verifica – Necessità – Organo promotore dell’esecuzione P.M. – Inottemperanza – Giudice dell’esecuzione – Art.665 c.p.p..



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 28 Novembre 2011 (C.c. 10/11/2011), Sentenza n. 44078


DIRITTO URBANISTICO – Eliminazione di abusi edilizi – Ordine di demolizione disposto dall’autorità giudiziaria – Provvedimenti ripristinatori specifici – Potere autonomo  del giudice – Pena concordata tra le parti ex art.444 c.p.p. – Ordine di demolizione – Atto dovuto – Termine di prescrizione quinquennale – Esclusione.
 
Il giudice ordinario è tra i garanti della tutela assicurata dalla legislazione urbanistica e che a tale tutela si riconnette l’attribuzione di un autonomo potere di emettere provvedimenti ripristinatori specifici, qualora perduri la situazione di illegalità offensiva dell’interesse protetto dalla norma penale violata e ciò anche quando l’autorità amministrativa non sia rimasta inerte, ma abbia essa stessa adottato provvedimenti analoghi per eliminare l’abuso edilizio. E’ pacifico, inoltre, che l’ordine di demolizione abbia natura sostanzialmente amministrativa di tipo oblatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di pena accessoria né di misura di sicurezza, perfino nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti ex art.444 c.p.p. a nulla rilevando che l’ordine medesimo non abbia formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti. L’ordine di demolizione, infatti, essendo atto dovuto, non è suscettibile di valutazione discrezionale ed è sottratto, conseguentemente, alla disponibilità delle parti (Cass. pen. sez.3 n.3123 del 28.9.1995; conf. Cass. sez.3 n.2896 del 13.10.1997; Cass. sez.3 n.3107 del 25.10.1997). Ne consegue che detto ordine, non essendo una pena accessoria, non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale.
 
(dich. inamm. il ricorso avverso ordinanza dell’1.7.2010 del Tribunale di Torre Annunziata, sez.dist.di Gragnano) Pres. Petti ,  Rel. Amoresano, Ric. Donnarumma
 
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Stato degli atti ed ordine di demolizione – Rilascio del permesso in sanatoria – Automatica revoca dell’ordine di demolizione o di riduzione in pristino – Esclusione – Verifica – Necessità – Organo promotore dell’esecuzione P.M. – Inottemperanza – Giudice dell’esecuzione – Art.665 c.p.p..
 
L’ordine di demolizione debba intendersi emesso allo stato degli atti, sicché anche il giudice dell’esecuzione deve verificare il permanere della compatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi. Ed è altrettanto indubitabile che il rilascio del permesso in sanatoria non determini automaticamente la revoca dell’ordine di demolizione o di riduzione in pristino, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione (Cass. pen. sez.3 n.144 del 30.1.2003, P. M. c/Ciavarella). Infine, ai sensi dell’art.665 cod.proc.pen. l’organo promotore dell’esecuzione è il pubblico ministero il quale, ove il condannato non ottemperi all’ingiunzione a demolire, è tenuto ad investire, per la fissazione delle modalità di esecuzione, il giudice dell’esecuzione.
 
(dich. inamm. il ricorso avverso ordinanza dell’1.7.2010 del Tribunale di Torre Annunziata, sez.dist.di Gragnano) Pres. Petti ,  Rel. Amoresano, Ric. Donnarumma

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 28 Novembre 2011 (C.c. 10/11/2011), Sentenza n. 44078

SENTENZA

 

 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.
 
Dott. Ciro Petti                            Presidente
Dott. Alfredo  Teresi                   Consigliere
Dott. Alfredo M.  Lombardi         Consigliere
Dott. Silvio Amoresano              Consigliere
Dott. Alessandro Andronio         Consigliere
   
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da Donnarumma Immacolata nata 1’1.12.1937
– avverso l’ordinanza dell’1.7.2010 del Tribunale di Torre Annunziata, sez.dist.di Gragnano
– sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
– lette le conclusioni del P. G., dr. Giuseppe Volpe, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
 
OSSERVA
 
1) Con ordinanza in data 1.7.2010 il G.E. del Tribunale di Torre Annunziata, sez.dist. di Gragnano, rigettava la richiesta di sospensione dell’ingiunzione di demolizione, emessa dal P.M. in data 12.3.2009 nei confronti di Donnarumma Immacolata in relazione alla sentenza n.107/99 del 23.3.1999, irrevocabile il 3.7.99.
 
Dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità, rilevava il G.E. che l’ordine di demolizione, impartita dal Giudice penale, assolve ad una autonoma funzione ripristinatoria e non sostitutiva di quella della P.A.; tale ordine, inoltre, è estrinsecazione della funzione giurisdizionale, pur avendo natura di sanzione amministrativa e non di pena accessoria. Non poteva quindi essere invocata la intervenuta estinzione ex art.173 c.p. Né infine sussisteva alcuna incompatibilità con il rilascio di titolo abilitativo in sanatoria per l’immobile principale, in quanto l’ordine di demolizione riguardava ulteriori lavori edili.
 
2) Ricorre per cassazione Donnarumma Immacolata, a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di intervenuta estinzione ex art.173 c.p. dell’ordine di demolizione (per decorso del termine quinquennale dalla data di irrevocabilità della sentenza).
 
Con il secondo motivo denuncia la inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art.111 Cost. e 606 c.p.p. per la mancata sospensione dell’ordine di demolizione nonostante la regolarità amministrativa dell’immobile. Il sottotetto era stato sanato con il rilascio della concessione 5497 del 1995; la trasformazione abusiva della destinazione d’uso era avvenuta senza la realizzazione di alcuna opera innovativa. Con il terzo motivo denuncia la inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art.111 Cost. e 606 lett. b) c.p.p. con riguardo all’impossibilità per il P.M. di curare l’esecuzione dell’ordine di demolizione, spettando essa (trattandosi di sanzione amministrativa) esclusivamente all’Autorità amministrativa.
 
3) II ricorso è manifestamente infondato, riproponendo censure correttamente disattese, in fatto ed in diritto, dal G.E.
 
3.1) Ha già rilevato il G.E. che l’ordine di demolizione non viene disposto dall’a.g. in supplenza dell’autorità amministrativa. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo superato l’impostazione prospettata nel ricorso, avendo ritenuto che anche il giudice “è garante della tutela assicurata dalla legislazione urbanistica e che a tale tutela si riconnette l’attribuzione di un autonomo potere di emettere provvedimenti ripristinatori specifici, qualora perduri la situazione di illegalità offensiva dell’interesse protetto dalla norma penale violata e ciò anche quando l’autorità amministrativa non sia rimasta inerte, ma abbia essa stessa adottato provvedimenti analoghi per eliminare l’abuso edilizio”.
 
E’ pacifico, altresì, che l’ordine di demolizione abbia natura sostanzialmente amministrativa di tipo oblatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di pena accessoria né di misura di sicurezza, perfino nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti ex art.444 c.p.p. a nulla rilevando che l’ordine medesimo non abbia formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti. L’ordine di demolizione, infatti, essendo atto dovuto, non è suscettibile di valutazione discrezionale ed è sottratto, conseguentemente, alla disponibilità delle parti (cfr.ex multis Cass.pen.sez.3 n.3123 del 28.9.1995; conf.Cass.sez.3 n.2896 del 13.10.1997; cass.sez.3 n.3107 del 25.10.1997).
 
Ne consegue che detto ordine, non essendo una pena accessoria, non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale.
 
3.2) Non c’è dubbio, poi, che l’ordine di demolizione debba intendersi emesso allo stato degli atti, sicché anche il giudice dell’esecuzione deve verificare il permanere della compatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi. Ed è altrettanto indubitabile che il rilascio del permesso in sanatoria non determini automaticamente la revoca dell’ordine di demolizione o di riduzione in pristino, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione (cfr.ex mults Cass.pen.sez.3 n144 del 30.1.2003, P. M-c/Ciavarella). Il G.E., con accertamento in fatto, motivato ed immune da vizi logici, ha ritenuto che la concessione in sanatoria relativa all’immobile principale non riguardasse certo le ulteriori opere realizzate in ordine alle quali era stato disposto l’ordine di demolizione. La ricorrente si limita a contestare genericamente la motivazione del G.E., assumendo che la modificazione della destinazione d’uso del sottotetto era avvenuta senza opere edili. 
 
3.3) E’ pacifico, infine, che “l’ordine di demolizione adottato dal giudice ai sensi dell’art.7 legge 28 febbraio 1985 n.47, al pari delle altre sanzioni contenute nella sentenza definitiva, è soggetto all’esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale… “(cfr.Cass.pen.sez.un.n.15 del 19.6.1990. Nell’affermare detto principio le sezioni unite hanno precisato che ai sensi dell’art.665 cod.proc.pen. l’organo promotore dell’esecuzione è il pubblico ministero il quale, ove il condannato non ottemperi all’ingiunzione a demolire, è tenuto ad investire, per la fissazione delle modalità di esecuzione, il giudice dell’esecuzione. 
 
3.4) II ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 1.000,00.
 
P. Q. M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende. 
 
Così deciso in Roma il 10 novembre 2011

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