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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 28204 | Data di udienza: 16 Marzo 2011

 RIFIUTI – Residui di demolizione – Deposito temporaneo – Trasporto di materiale provenenti da demolizione di un fabbricato presso altro cantiere – Reimpiego in attività costruttive – Collegamento funzionale – Necessità – Art. 51 D.L.vo 22/97 oggi art. 256 D. L.vo n.152/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 18 Luglio 2011
Numero: 28204
Data di udienza: 16 Marzo 2011
Presidente: Ferrua
Estensore: Grillo


Premassima

 RIFIUTI – Residui di demolizione – Deposito temporaneo – Trasporto di materiale provenenti da demolizione di un fabbricato presso altro cantiere – Reimpiego in attività costruttive – Collegamento funzionale – Necessità – Art. 51 D.L.vo 22/97 oggi art. 256 D. L.vo n.152/2006.



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 18/07/2011 (Ud. 16/03/2011) Sentenza n. 28204

 
RIFIUTI – Residui di demolizione – Deposito temporaneo – Trasporto di materiale provenenti da demolizione di un fabbricato presso altro cantiere – Reimpiego in attività costruttive – Collegamento funzionale – Necessità – Art. 51 D.L.vo 22/97 oggi art. 256 D. L.vo n.152/2006.
 
In ordine alla diversa localizzazione dei rifiuti, se è vero che il luogo rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo non è circoscritto al solo luogo di produzione, potendosi eventualmente estendere ad altro sito nella disponibilità dell’impresa, è però necessario che vi sia un collegamento funzionale con quello ove la produzione avviene (Cass. Sez. 3^ 11.7.2007 n. 35622, P.G. in proc. Pili ed altro).
 
(conferma sentenza Corte di Appello di Cagliari del 17/03/2010) Pres. Ferrua, Est. Grillo, Ric. Tavella

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 18/07/2011 (Ud. 16/03/2011) Sentenza n. 28204

SENTENZA

 

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
 
composta dagli Ill.mi Sigg.:
 
1. Dott. Giuliana FERRUA Presidente
2. Dott. Mario GENTIILE Consigliere
3. Dott. Renato GRILLO (est.) Consigliere
4. Dott. Giulio SARNO Consigliere
5. Dott. Luca RAMACCI Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
 
TAVELLA Domenico, nato a Carloforte il 27.01.1961
avverso sentenza emessa dalla Corte di Appello di Cagliari il 17 marzo 2010
udita nella udienza pubblica del 16 marzo 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato GRILLO;
udito il Pubblico Ministero in persona del. Sostituto Procuratore Generale dott. Mario FRATICELLI che ha concluso per l’annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
 
Svolgimento del processo e motivi della decisione
 
La Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari – Sezione Distaccata di Carbonia con la quale T.AVE.LL..A Domenico era stato ritenuto colpevole dei reati di cui all’art. 51 del D.L.vo 22/97 e di cui all’art. 181 comma 1 bis D. L.vo 42/04 e condannato alle pene di giustizia – dichiarava non doversi procedere in ordine alla contravvenzione di cui all’art., 51 citato, perché estinto il reato per intervenuta prescrizione, eliminando la relativa pena applicata in continuazione e confermavi, nel resto, la sentenza impugnata.
 
Ricorre avverso la detta sentenza TAVELLA Domenico a mezzo del proprio difensore fiduciario e deduce con unico motivo violazione della legge penale (art. 51 D. L.vo,, 22/97) per avere la Corte di Appello ritenuto la condotta posta in essere dal detto imputato integrante la fattispecie contestata.
 
Rileva, al riguardo, la difesa che il trasporto di materiale provenenti da demolizione di un fabbricato presso altro cantiere poco distante per il riutilizzo di quei materiali ai fini di edificazione di altro fabbricato non integra la condotta contemplata nell’art. 51 del D. L.vo 22/97, non potendosi a quel materiale attribuire la qualifica di rifiuto nel senso esplicitato dalla norma incriminatrice in quanto si tratterebbe di deposito provvisorio.
 
Al ricorrente viene dato carico di aver trasportato residui di demolizione di un albergo (Hotel Riviera) che doveva essere poi ricostruito, presso altro cantiere della stessa ditta sito ad alcuni chilometri di distanza ove erano stati accumulati e poi rinvenuti in tale stato dalla P.G..
 
Tanto premesso con il ricorso la difesa reitera la tesi, presa in esame e disattesa dalla Corte cagliaritana, della temporaneità del deposito di materiali inerti destinati ad essere reimpiegati in attività costruttive.
 
“Tale tesi non può essere condivisa.
 
In materia di rifiuti provenenti da demolizione edilizia (qualificabili come rifiuti speciali non pericolosi) perché possa escludersi la ricomprensione di essi nel concetto, penalmente rilevante, di rifiuto, deve trattarsi materiali che vengano reimpiegati nello stesso cantiere, stante la interpretazione autentica della nozione di ” rifiuto” contenuta nella L. 178/02, atteso che detti materiali sono conseguenza di un processo di produzione, comprendente la demolizione del manufatto ed il loro riempiego integrale sul posto oltre che l’assenza di prova di un reale pericolo per l’ambiente (in tal senso Cass. 26.6.2003 n. 37508, Papa, Rv. 225929; nello stesso senso Cass. Sez. 3^ n. 37401, Pietrocola ed altro, Rv. 235074).
Peraltro come più volte precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, l’eventuale riutilizzo di materiali provenienti da demolizioni edilizie in opere di sottofondo stradale senza l’apposita adozione dei test di cessione esclude che possa farsi luogo alla deroga prevista dall’art. 14 della citata legge 178/02 (in termini Cass. Sez. 3^ 9.6.20905 n. 36955, P.M. in proc. Noto ed altri, Rv. 232192).
In ultimo va ricordato – in riferimento a quanto spiegato nella sentenza impugnata in ordine alla diversa localizzazione dei rifiuti – che se è vero che il luogo rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo non è circoscritto al solo luogo di produzione, potendosi eventualmente estendere ad altro sito nella disponibilità dell’impresa, è però necessario che vi sia un collegamento funzionale con quello ove la produzione avviene (Cass. Sez. 3^ 11.7.2007 n. 35622, P.G. in proc. Pili ed altro, Rv. 237388).
Alla stregua di tali indicazioni correttamente la Corte di Appello ha desunto l’impossibilità di applicare la norma invocata dal ricorrente (art. 14 della L. 178/02) anzitutto, dalla diversità dei luoghi – tra loro distanziati di sette chilometri – ed ancora dalla entità dei rifiuti e dal requisito temporale: indici che, se negativi, come si verificato nel caso in esame, impediscono di inquadrare la condotta del concetto di deposito temporaneo che per sua stessa etimologia implica una sosta a carattere provvisorio in attesa di un immediato riutilizzo.
 
Sia l’immediatezza del reimpiego che la possibilità di riutilizzazione di quei materiali è stata esclusa dalla Corte di Appello con motivazione esaustiva e logica, tanto più che al reato – poi dichiarato prescritto – era collegato altro reato concernente il pregiudizio all’ambiente (costituente ulteriore ostacolo alla qualificazione della condotta come deposito temporaneo di rifiuti) per il quale il ricorrente ha riportato condanna senza che siano state mosse obiezioni di sorta.
 
Peraltro non va dimenticato che avendo la Corte concluso per il proscioglimento dell’imputato per prescrizione, sarebbe dovuta emergere in modo evidente la prova della insussistenza del fatto. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
Così deciso in Roma 16/03/2011
 

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