DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Esecuzione di lavori o messa in sicurezza d’immobile pericolante – Inottemperanza all’ordinanza sindacale – Insorgenza di un pericolo concreto per la pubblica incolumità – Verifica da parte del giudice – Necessità – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Reati contro l’incolumità pubblica – Inosservanza dell’ordinanza sindacale – Artt. 677, c.3 e 650 cod. pen. – Configurabilità – Condizioni – Concorso con l’illecito amministrativo previsto dall’art. 677, c.1°, cod. pen. – Responsabilità o corresponsabilità di altri obbligati a vario titolo – Fattispecie.
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