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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 4 | Data di udienza: 15 Novembre 2016

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Occupazione abusiva di un edificio – Edilizia residenziale pubblica – Stato di necessità – Presupposti e limiti – Compromissione del diritto di abitazione. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 2 Gennaio 2017
Numero: 4
Data di udienza: 15 Novembre 2016
Presidente: FUMU
Estensore: RECCHIONE


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Occupazione abusiva di un edificio – Edilizia residenziale pubblica – Stato di necessità – Presupposti e limiti – Compromissione del diritto di abitazione. 



Massima

 

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 2^ 02/01/2017  (Ud. 15/11/2016) Sentenza n.4



DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Occupazione abusiva di un edificio – Edilizia residenziale pubblica – Stato di necessità – Presupposti e limiti – Compromissione del diritto di abitazione. 
 
L’illecita occupazione di un bene immobile é scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo. Nella specie, non ricorrendo i presupposti è stata anche in appello confermata la condanna dell’imputato alla pena di mesi quattro di reclusione per l’occupazione abusiva di un edificio di edilizia residenziale pubblica.
 
(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la sentenza n. 555/2013 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 22/03/2016) Pres. FUMU, Rel. RECCHIONE, Ric. Amato

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 2^ 02/01/2017 (Ud. 15/11/2016) Sentenza n.4

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 2^ 02/01/2017  (Ud. 15/11/2016) Sentenza n.4

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA SEMPLIFICATA 
 
 
sul ricorso proposto da AMATO CLAUDIO N. IL 31/0811988;
 
avverso la sentenza n. 555/2013 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 22/03/2016;
 
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
 
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
 
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G.R. che ha concluso per l’inammissibilità;
 
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. La Corte di appello di Reggio Calabria confermava la condanna dell’imputato alla pena di mesi quattro di reclusione per l’occupazione abusiva di un edificio di edilizia residenziale pubblica.
 
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputata deducendo vizio di legge e di motivazione per mancato riconoscimento dello stato di necessità. In materia il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui l’illecita occupazione di un bene immobile é scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo (Cass. sez. 2, n. 19147 del 16/04/2013 Rv. 255412; Cass. sez. 2, n. 28067 del 26/03/2015 Rv. 264560).
 
Entrambe le due sentenze di merito con argomenti privi di fratture logiche ed aderente alle emergenze processuali, escludono l’esistenza degli elementi necessari per riconoscere l’invocata esimente.
 
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 1500,00.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500.00 alla Cassa delle ammende. 
 
Così deciso in Roma, il giorno 15 novembre 2016
 
Sentenza a motivazione semplificata
 
 
 

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