Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 1 Febbraio 2016
Numero: 3874
Data di udienza: 16 Dicembre 2015
Presidente: Franco
Estensore: Mengoni
Premassima
* CODICE DELL’AMBIENTE – INQUINAMENTO SUOLO – INQUINAMENTO ACQUA – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Malfunzionamento dell’impianto di biogas – Smaltimento di rifiuti liquidi sul suolo o nelle acque superficiali o sotterranee – Art. 256, c.1, lett. a), d. Lgs. n. 152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Controllo legittimità sui vizi della motivazione – Criteri – Profilo logicoargomentativo – Artt. 192 e 606 cod. proc. pen..
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 01/02/2016 (16/12/2015) Sentenza n.3874
CODICE DELL’AMBIENTE – INQUINAMENTO SUOLO – INQUINAMENTO ACQUA – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Malfunzionamento dell’impianto di biogas – Smaltimento di rifiuti liquidi sul suolo o nelle acque superficiali o sotterranee – Art. 256, c.1, lett. a), d. Lgs. n. 152/2006.
Si configura la fattispecie giuridica dello smaltimento di rifiuti liquidi sul suolo o nelle acque superficiali o in quelle sotterranee ex
art. 256, comma 1, lett. a), d. Lgs. n. 152 del 2006 nei casi di malfunzionamento dell’impianto di biogas causando la tracimazione delle sostanze dalle vasche ai terreni di reflui zootecnici provenienti dalle stalle (allevamento di bovini e suini) e contaminazione del pozzo di un vicino.
Il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logicoargomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Cass. Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110).
(conferma sentenza Tribunale di Urbino del 26/5/2015) Pres. FRANCO, Rel. MENGONI Ric. Luzi ed altri
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 01/02/2016 (16/12/2015) Sentenza n.3874
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 01/02/2016 (16/12/2015) Sentenza n.3874
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
-Luzi Giannalberto, nato a Sant’Angelo in Vado (PU) il 17/5/1953
-Luzi Alessandro, nato a Sant’Angelo in Vado (PU) il 17/12/1975
-Balducci Fiorella, nata a Sant’Angelo in Vado (PU) il 10/3/1957
– avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Urbino in data 26/5/2015;
– visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
– sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
– sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
– sentite le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. Giovanni Bonaccio in sostituzione dell’Avv. Maria Beatrice Riminucci, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
– sentite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. Giovanni Chiarini, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26/5/2015, il Tribunale di Urbino dichiarava Giannalberto l.uzi, Alessandro Luzi e Fiorella Balducci colpevoli dei reati loro ascritti ai sensi dell’
art. 256, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 152 del 2006, e li condannava alla pena complessiva di 2.600,00 euro di ammenda ciascuno, oltre al risarcimento del danno; agli stessi – nella qualità di titolari della Azienda Agricola Luzi s.s. – era contestato di aver effettuato lo smaltimento di rifiuti liquidi sul suolo, nelle acque superficiali ed in quelle sotterranee.
2. Propongono comune ricorso per cassazione i tre imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
– erronea applicazione della legge penale con riguardo al fatto contestato. Il Tribunale avrebbe riconosciuto la responsabilità dei ricorrenti pur a fronte di una condotta che non coinvolge il trattamento dei rifiuti, ma soltanto il mal funzionamento dell’impianto di biogas presente nell’azienda, unica causa del fenomeno inquinante; sì da non consentire l’applicazione dell’art. 256 contestato;
– difetto motivazionale in relazione all’
art. 192 cod. proc. pen.. Il Tribunale non avrebbe considerato che il citato mal funzionamento dell’impianto sarebbe derivato dalle eccezionali piogge cadute nel periodo, evento meramente accidentale e non prevedibile; quel che aveva ben descritto il consulente della difesa, del tutto disatteso dal Giudice;
– manifesta illogicità della motivazione quanto alla condanna di tutti i i ricorrenti. Il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato circa le ragioni che hanno condotto alla condanna di tutti gli imputati, sebbene il solo Giannalberto Luzi fosse il responsabile in materia di sicurezza sul lavoro; quel che comprenderebbe anche la salubrità ambientale e, quindi, la materia oggetto delle imputazioni.
In via subordinata, i ricorrenti chiedono emettere sentenza ex art. 131-bis cod. pen., ricorrendone i presupposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono infondati.
Con riguardo al primo e secondo motivo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico- argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).
Se questa, dunque, è l’ottica ermeneutica nella quale deve svolgersi il giudizio della Suprema Corte, le censure che i ricorrenti muovono al provvedimento impugnato si evidenziano come non accoglibili; ed invero, dietro la parvenza di un difetto motivazionale o di una violazione di legge, gli stessi di fatto invocano una nuova e diversa valutazione delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dal Giudice di merito (in particolare, le cause del fenomeno inquinante; la riferibilità dello stesso al malfunzionamento del solo impianto biogas; le eccezionali avversità atmosferiche – del tutto imprevedibili – riscontrate nel periodo in oggetto, unica causa della tracimazione delle sostanze dalle vasche ai terreni), sollecitandone una lettura alternativa e più favorevole.
Il che, come riportato, non è consentito.
Tali doglianze, inoltre, obliterano del tutto la motivazione stesa proprio al riguardo dal Tribunale, che ha dichiarato la responsabilità dei ricorrenti in forza di una motivazione pienamente adeguata, logica e fondata su oggettive emergenze istruttorie. Ed invero, il Giudice ha in primo luogo rilevato che, nel corso di due sopralluoghi a data 7/2/2012 e 13/3/2012, era stata riscontrata la percolazione di sostanze fluide derivanti dallo stoccaggio di scarti vegetali (destinati al citato impianto biogas) e da reflui zootecnici provenienti dalle stalle (allevamento di bovini e suini); «in particolare, le due distinte vasche destinate al contenimento delle sostanze suddette si presentavano non adeguatamente arginate, con conseguenti sversamenti e tracimazioni» che si perdevano lungo i fianchi della collina». La sentenza, ancora, ha precisato che la stalla dei suini evidenziava quasi un buco nella parete di collegamento con l’esterno, con conseguente fuoriuscita di liquami; di seguito, che anche la contaminazione del pozzo di un vicino poteva ricondursi con sicurezza a tali sversamenti, come risultante dalle analisi chimiche compiute. Da ultimo, e richiamata la necessità di svolgere numerosi tavoli tecnici e sopralluoghi per risolvere le cause del fenomeno inquinante, il Tribunale di Urbino ha preso in considerazione la deduzione difensiva in punto di precipitazioni atmosferiche, ma ne ha negato il rilievo – ancora con motivazione del tutto logica e, pertanto, non censurabile – proprio alla luce della complessità della vicenda e del tempo occorrente a chiuderla, sì da evidenziare che il cattivo funzionamento dell’impianto a biogas non poteva dipendere dalle precipitazioni più o meno abbondanti nel periodo.
Quel che, per contro, i ricorsi in esame non valutano affatto, limitandosi a sostenere che il Tribunale non avrebbe proprio preso in considerazione la deduzione difensiva, sì da redigere una motivazione viziata ai sensi dell’
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; deduzione, invece, adeguatamente valutata nella sentenza.
4. Anche il motivo seguente – in punto di responsabilità dei singoli – risulta infondato. Il Tribunale, ancora con argomento solido e congruo, ha rilevato che se è vero che il solo Giannalberto Luzi era titolare di una delega specifica in materia di “sicurezza sul lavoro”, è altresì vero che la stessa non comprende l’ambito oggetto del giudizio, relativo al diverso settore della protezione ambientale; quel che i ricorsi contestano in modo generico, assumendo soltanto che il Tribunale non avrebbe precisato per quali ragioni il secondo ambito non rientrerebbe nel primo. Ed affermando, con riguardo ad Alessandro Luzi e Fiorella Balducci, che gli stessi avrebbero fatto «incolpevole affidamento proprio sulla clausola del contratto sociale che attribuisce al solo socio Luzi Giannalberto di occuparsi degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro»; materia, per l’appunto diversa, in ordine alla quale, dunque, nessun affidamento sarebbe stato giustificato, come ribadito dalla sentenza in esame.
5. Da ultimo, la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; orbene, della stessa non si ravvisano i caratteri, per come le condotte sono state descritte in sentenza.
Occorre premettere che questa norma, introdotta dal d. lgs. 16 marzo 2015, n. 28, stabilisce al primo comma che “nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”; ciò premesso, il Tribunale ha ravvisato «un pesante inquinamento del pozzo posto a valle dell’azienda», visibile ad occhio nudo ed ancor più evidenziato dal «forte odore sia delle sostanze vegetali utilizzate nell’impianto di biogas che dei liquami suini». Quel che «poteva essere risolto solo nel tempo, con necessità di plurimi sopralluoghi e tavoli tecnici da parte degli organi interessati»; non certo, quindi, un danno od un pericolo esigui.
I ricorsi debbono quindi essere rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento dello spese processuali, nonché in solido alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile Provincia di Pesaro Urbino, che liquida in complessivi euro 2.800,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché in solido alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile Provincia di Pesaro Urbino, che liquida in complessivi euro 2.800,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2015