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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento acustico Numero: 9361 | Data di udienza: 23 Febbraio 2017

INQUINAMENTO ACUSTICO – Emissioni rumorose – Sfogo con impeti iracondi – Reato di cui all’art.659 c.p. – Natura di reato di pericolo presunto – Potenziale disturbo delle occupazioni o il riposo di un numero indiscriminato di persone – Configurabilità – Giurisprudenza – Disturbo della pubblica quiete – Verifica del superamento della soglia della normale tollerabilità – Necessità di  perizia o consulenza tecnica – Esclusione. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 1 Marzo 2018
Numero: 9361
Data di udienza: 23 Febbraio 2017
Presidente: SAVANI
Estensore: GALTERIO


Premassima

INQUINAMENTO ACUSTICO – Emissioni rumorose – Sfogo con impeti iracondi – Reato di cui all’art.659 c.p. – Natura di reato di pericolo presunto – Potenziale disturbo delle occupazioni o il riposo di un numero indiscriminato di persone – Configurabilità – Giurisprudenza – Disturbo della pubblica quiete – Verifica del superamento della soglia della normale tollerabilità – Necessità di  perizia o consulenza tecnica – Esclusione. 



Massima

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 01/03/2018 (Ud. 23/02/2017), Sentenza n.9361


INQUINAMENTO ACUSTICO – Emissioni rumorose – Sfogo con impeti iracondi – Reato di cui all’art.659 c.p. – Natura di reato di pericolo presunto – Potenziale disturbo delle occupazioni o il riposo di un numero indiscriminato di persone – Reato di cui all’art.659 c.p. – Configurabilità – Giurisprudenza.
 
Il reato di cui all’art.659, comma 1 cod.pen. si configura come reato di pericolo presunto, occorrendo ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa che le emissioni sonore siano potenzialmente idonee a disturbare le occupazioni o il riposo di un numero indiscriminato di persone secondo il parametro della normale tollerabilità, indipendentemente da quanti se ne possano in concreto lamentare (Cass. Sez. 1, n. 7748, 28/02/2012; Sez. 1, n. 44905, 2/12/2011, Sez.1, n. 246, 7/01/2008; Sez.1, n. 40393, 14/10/2004; Sez. 3, n. 27366, 6/07/2001; Sez. 1, n. 1284, 130/2/1997; Sez. 1, n. 12418, 17/12/1994). Essendo invero l’interesse tutelato dal legislatore quello della pubblica quiete, la quale implica di per sé l’assenza di disturbo per la pluralità dei consociati, è necessario che i rumori abbiano una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito dalla collettività, in tale accezione ricomprendendosi ovviamente il novero dei soggetti che si trovino nell’ambiente o comunque in zone limitrofe alla provenienza della fonte sonora, atteso che la valutazione circa l’entità del fenomeno rumoroso va fatta in relazione alla sensibilità media del gruppo sociale in cui il fenomeno stesso si verifica (Sez. 3, n. 3678 del 01/12/2005 – dep. 31/01/2006, Giusti). Fattispecie: configurabilità del reato ex art.659 c.p. per avere mediante rumori, urla e schiamazzi durante l’orario notturno all’interno di un edificio condominiale disturbato il riposo dei condomini.
 
 
INQUINAMENTO ACUSTICO – Disturbo della pubblica quiete – Verifica del superamento della soglia della normale tollerabilità – Necessità di  perizia o consulenza tecnica – Esclusione. 
 
In ordine all’accertamento della fattispecie criminosa, di cui all’art.659 c.p., non è necessario che la verifica del superamento della soglia della normale tollerabilità sia effettuato mediante perizia o consulenza tecnica, ben potendo il giudice fondare il suo convincimento in ordine alla sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, (Cass. Sez. 1, n. 20954 del 18/01/2011 – dep. 25/05/2011, Torna), occorrendo ciò nondimeno accertare la diffusa capacità offensiva del rumore in relazione al caso concreto.
 

(conferma sentenza in data 2/11/2015 – TRIBUNALE DI GENOVA) Pres. SAVANI, Rel. GALTERIO, Ric. Cammalleri
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 01/03/2018 (Ud. 23/02/2017), Sentenza n.9361

SENTENZA

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 01/03/2018 (Ud. 23/02/2017), Sentenza n.9361
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da CAMMALLERI ANDREA, nato a Genova il 5.5.1969;
 
avverso la sentenza in data 2.11.2015 del Tribunale di Genova;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. dott. Stefano Tocci che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
 
RITENUTO IN FATTO
 
Con sentenza in data 2.11.2015 il Tribunale di Genova, nel ritenere Andrea Cammalleri responsabile del reato di cui all’art.659 c.p. per avere mediante rumori, urla e schiamazzi durante l’orario notturno all’interno di un edificio condominiale disturbato il riposo dei condomini, lo ha condannato alla pena di 100,00 di ammenda.
 
Avverso la suddetta pronuncia l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore ricorso in Cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta, in relazione al vizio di manifesta illogicità della motivazione e di violazione della legge penale riferito all’art.659 cod.pen., il mancato esame del livello di tollerabilità dei rumori prodotti dall’imputato, ovverosia l’idoneità ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, non emerso da alcuna delle deposizioni raccolte e perciò sul punto integralmente travisate e ciò nondimeno configurante elemento costitutivo della contravvenzione ascrittagli, avente natura di reato di pericolo concreto. Sostiene al riguardo il ricorrente che del tutto carente è la dimostrazione e l’analisi dei dati fattuali integranti la fattispecie criminosa, quali l’ubicazione della fonte sonora con particolare riferimento al fatto se la stessa si trovi in luogo isolato o invece densamente abitato, l’esistenza di eventuali rumori di fondo volti ad elidere o ad amplificare la risonanza delle emissioni sonore contestate, la costanza e l’intensità delle medesime.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Il reato di cui all’art.659, comma 1 cod.pen. si configura secondo l’univoca interpretazione di questa Corte come reato di pericolo presunto, occorrendo ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa che le emissioni sonore siano potenzialmente idonee a disturbare le occupazioni o il riposo di un numero indiscriminato di persone secondo il parametro della normale tollerabilità, indipendentemente da quanti se ne possano in concreto lamentare (cfr. Sez. 1, n. 7748, 28 febbraio 2012; Sez. 1, n. 44905, 2 dicembre 2011, Sez. 1, n. 246, 7 gennaio 2008; Sez. 1, n. 40393, 14 ottobre 2004; Sez. 3, n. 27366, 6 luglio 2001; Sez. 1, n. 1284, 13 febbraio 1997; Sez. 1, n. 12418, 17 dicembre 1994). Essendo invero l’interesse tutelato dal legislatore quello della pubblica quiete, la quale implica di per sé l’assenza di disturbo per la pluralità dei consociati, è necessario che i rumori abbiano una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito dalla collettività, in tale accezione ricomprendendosi ovviamente il novero dei soggetti che si trovino nell’ambiente o comunque in zone limitrofe alla provenienza della fonte sonora, atteso che la valutazione circa l’entità del fenomeno rumoroso va fatta in relazione alla sensibilità media del gruppo sociale in cui il fenomeno stesso si verifica (Sez. 3, n. 3678 del 01/12/2005 – dep. 31/01/2006, Giusti, Rv. 23329001).
 
E’ stato affermato, in ordine all’accertamento della fattispecie criminosa, che non è necessario che la verifica del superamento della soglia della normale tollerabilità sia effettuato mediante perizia o consulenza tecnica, ben potendo il giudice fondare il suo convincimento in ordine alla sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, (Sez. 1, n. 20954 del 18/01/2011 – dep. 25/05/2011, Torna, Rv. 25041701), occorrendo ciò nondimeno accertare la diffusa capacità offensiva del rumore in relazione al caso concreto.
 
Nella specie, l’accertamento della propagazione effettiva delle urla dell’imputato, che si trovava all’interno di un edificio condominiale, accompagnate da rumori riconducibili a rottura di vetri o di oggetti, si fonda sulla dichiarazione resa dall’appuntato Florio che li aveva sentiti sin dalla strada dove si trovava a camminare e che, perciò, aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Correttamente, pertanto il Tribunale genovese ha ritenuto la sussistenza del reato, desumendo dalla diffusività del rumore, percepibile al di fuori dell’edificio da cui proveniva, la sua la capacità di propagarsi all’interno dell’intero stabile condominiale, arrecando così potenziale disturbo ad un numero indeterminato di persone, costituite dai condomini residenti e da chiunque altro si trovasse in quel frangente nell’immobile, e non soltanto agli occupanti degli appartamenti ubicati in prossimità del luogo in cui il prevenuto stava dando sfogo ai suoi impeti iracondi. L’idoneità offensiva della condotta posta in essere dal Cammalleri è peraltro evidenziata, oltre che dall’intensità delle emissioni sonore, altresì dal contesto temporale del fatto, verificatosi in pieno orario notturno, con conseguente inequivoco disturbo al riposo delle persone in conformità alla fattispecie tipica delineata dall’art. 659 c.p..
 
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato, con le statuizioni consequenziali in ordine alle spese processuali.
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
 
Così deciso il 23.2.2017
 
 

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